Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07522/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] Fabrizio e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sen- tenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo che li aveva riconosciuti colpevoli del reato di furto in concorso pluriaggra- vato di un furgone e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti ge- neriche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, li aveva condannati alla pena di un anno di reclusione ed euro 300 di multa ciascuno.

2. Entrambi i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio motivazio- nale, anche in relazione ai principi relativi alla valutazione della prova, con riferimento all'affermazione di responsabilità nei loro confronti, fondata su un riconoscimento operato dai verbalizzanti su immagini, peraltro non nitide, tratte da una ripresa di una telecamera di sicurezza e dalla corrispondenza degli abiti raffigurati nelle immagini e quelli rinvenuti presso le abitazioni degli imputati. 2.1 La difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce altresì violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. e all'applicazione della recidiva.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impu- gnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fonda- mento della decisione.

La motivazione della sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impu- gnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica.

Il giudice di appello ha ritenuto, con motivazione coerente, lineare e non affetta da palesi contraddittorietà, che al riconoscimento fotografico si ag- giungono decisivi elementi di riscontro rappresentati, in relazione al ricor- rente [OSCURATO:PERSONA], dalla proprietà esclusiva e la disponibilità del veicolo ritratto dalla telecamera a circuito chiuso utilizzato dai ladri per giungere sul luogo ove venne poi consumato il reato.

Al riconoscimento fotografico si sommano, in relazione al [OSCURATO:PERSONA], la corrispondenza degli abiti indossati dall'autore del furto (denominato dai verbalizzanti come "rosso") con quelli sequestrati presso la sua abitazione con particolare riferimento ai bermuda di colore rosso con il logo a forma di asterisco.

A tale proposito il S.C. accorda rilievo probatorio pieno anche al riconoscimento fotografico operato dalla persona informata dei fatti nel corso delle indagini preliminari, attribuendogli forza dimostrativa anche se non seguito da una ricognizione personale in sede dibattimentale (sez.2, 7.5.2019 n.20489, [OSCURATO:PERSONA], Rv.275585; sez.2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.28391, Cena e altri, Rv.270181; sez.5, 12.10.2016, D.B., Rv.268860), in quanto il riconoscimento interviene sulla base di una elabo- razione di una percezione della persona chiamata ad operarlo e pertanto lo stesso costituisce manifestazione riproduttiva, attraverso la dichiarazione, di una percezione visiva, che pertanto può essere recuperata, a certe condi- zioni, nella dialettica dibattimentale.

4. Parimenti inammissibile è il motivo di ricorso relativo alla recidiva avendo il giudice distrettuale rappresentato, con motivazione logica e non contraddittoria come il prevenuto [OSCURATO:PERSONA] presentava i precedenti penali di cui al certificato e, in presenza degli elementi per una recidiva specifica, rei- terata ed infra-quinquennale, aveva posto in essere una condotta che, per modalità esecutive, costituiva espressione di accresciuta e non sopita capa- cità criminale (furto pluriaggravato in concorso).

A tale fine pertanto i giudici del merito si sono conformati ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato per la recidiva facoltativa, che presuppone l'effettiva idoneità in concreto ad indicare una più accentuata colpevolezza o una maggiore pericolosità del condannato (sez.II, 19.3.2008, Buccheri, Rv.240404).

Sul punto invero il compito del giudice è quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della perso- nalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (sez.

U, 27.5.2010, P.G., Calibè, Rv. 247838).

5. Manifestamente infondata è poi la censura concernente il mancato ri- conoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. sia in ragione del valore del bene sottratto, certamente non irrisorio sia dal punto di vista commerciale che funzionale, sia in ragione delle manomissioni operate dai ricorrenti per renderlo utilizzabile, ponendosi in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessa- riamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno econo- mico derivante dal reato (sez.4, n.6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv.269241).

6. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 18 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

7. La pronuncia di inammissibilità dei ricorsi esonera il giudice dall'osser- vanza delle disposizioni transitorie del D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. concernenti il termine di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora proposta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna I ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della cassa delle am- mende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] Fabrizio e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sen- tenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo che li aveva riconosciuti colpevoli del reato di furto in concorso pluriaggra- vato di un furgone e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti ge- neriche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, li aveva condannati alla pena di un anno di reclusione ed euro 300 di multa ciascuno. 2. Entrambi i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio motivazio- nale, anche in relazione ai principi relativi alla valutazione della prova, con riferimento all'affermazione di responsabilità nei loro confronti, fondata su un riconoscimento operato dai verbalizzanti su immagini, peraltro non nitide, tratte da una ripresa di una telecamera di sicurezza e dalla corrispondenza degli abiti raffigurati nelle immagini e quelli rinvenuti presso le abitazioni degli imputati. 2.1 La difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce altresì violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. e all'applicazione della recidiva. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impu- gnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fonda- mento della decisione. La motivazione della sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impu- gnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. Il giudice di appello ha ritenuto, con motivazione coerente, lineare e non affetta da palesi contraddittorietà, che al riconoscimento fotografico si ag- giungono decisivi elementi di riscontro rappresentati, in relazione al ricor- rente [OSCURATO:PERSONA], dalla proprietà esclusiva e la disponibilità del veicolo ritratto dalla telecamera a circuito chiuso utilizzato dai ladri per giungere sul luogo ove venne poi consumato il reato. Al riconoscimento fotografico si sommano, in relazione al [OSCURATO:PERSONA], la corrispondenza degli abiti indossati dall'autore del furto (denominato dai verbalizzanti come "rosso") con quelli sequestrati presso la sua abitazione con particolare riferimento ai bermuda di colore rosso con il logo a forma di asterisco. A tale proposito il S.C. accorda rilievo probatorio pieno anche al riconoscimento fotografico operato dalla persona informata dei fatti nel corso delle indagini preliminari, attribuendogli forza dimostrativa anche se non seguito da una ricognizione personale in sede dibattimentale (sez.2, 7.5.2019 n.20489, [OSCURATO:PERSONA], Rv.275585; sez.2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.28391, Cena e altri, Rv.270181; sez.5, 12.10.2016, D.B., Rv.268860), in quanto il riconoscimento interviene sulla base di una elabo- razione di una percezione della persona chiamata ad operarlo e pertanto lo stesso costituisce manifestazione riproduttiva, attraverso la dichiarazione, di una percezione visiva, che pertanto può essere recuperata, a certe condi- zioni, nella dialettica dibattimentale. 4. Parimenti inammissibile è il motivo di ricorso relativo alla recidiva avendo il giudice distrettuale rappresentato, con motivazione logica e non contraddittoria come il prevenuto [OSCURATO:PERSONA] presentava i precedenti penali di cui al certificato e, in presenza degli elementi per una recidiva specifica, rei- terata ed infra-quinquennale, aveva posto in essere una condotta che, per modalità esecutive, costituiva espressione di accresciuta e non sopita capa- cità criminale (furto pluriaggravato in concorso). A tale fine pertanto i giudici del merito si sono conformati ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato per la recidiva facoltativa, che presuppone l'effettiva idoneità in concreto ad indicare una più accentuata colpevolezza o una maggiore pericolosità del condannato (sez.II, 19.3.2008, Buccheri, Rv.240404). Sul punto invero il compito del giudice è quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della perso- nalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (sez. U, 27.5.2010, P.G., Calibè, Rv. 247838). 5. Manifestamente infondata è poi la censura concernente il mancato ri- conoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. sia in ragione del valore del bene sottratto, certamente non irrisorio sia dal punto di vista commerciale che funzionale, sia in ragione delle manomissioni operate dai ricorrenti per renderlo utilizzabile, ponendosi in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessa- riamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno econo- mico derivante dal reato (sez.4, n.6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv.269241). 6. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 18 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 7. La pronuncia di inammissibilità dei ricorsi esonera il giudice dall'osser- vanza delle disposizioni transitorie del D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. concernenti il termine di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora proposta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna I ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della cassa delle am- mende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 07522/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris