CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 20488/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1900-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - AIFMC - , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N. 1900/2020 Cron. Rep. Ud. 07/06/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza n. 1019/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/07/2019 R.G.N. 101/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 31 luglio 2019, la Corte d’appello di Milano ha rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., accertato l’unitarietà dell’impresa costituita da [OSCURATO:PERSONA] (già Meridiana) [OSCURATO:SOCIETA]. e AIFMC (già [OSCURATO:PERSONA]) s.p.a. e condannato le due società a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento, in suo favore, dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegrazione, di un’indennità risarcitoria non superiore a dodici mensilità dell’ultima retribuzione di fatto, oltre accessori di legge, senza alcuna detrazione a titolo di aliunde perceptum né percipiendum : così riformando la sentenza di primo grado, che aveva accertato l’illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore il 28 giugno 2016, in esito a procedura di licenziamento collettivo e condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. a reintegrarlo nel posto di lavoro e al pagamento, in suo favore, di un’indennità risarcitoria non superiore a dodici mensilità dell’ultima retribuzione di fatto, oltre accessori di legge, detratto l’aliunde perceptum né percipiendum ; 2. con atto notificato il 15 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso; [OSCURATO:SOCIETA]. intimata non ha svolto difese; 3. entrambe le parti costituite hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. 4. nelle more del giudizio, [OSCURATO:SOCIETA]. ha notificato il 23 maggio 2023 la rinuncia al ricorso e il lavoratore, preso atto della rinuncia, ha insistito per la sua condanna alle spese del giudizio, con distrazione in favore dei propri difensori antistatari;5. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. sussistono i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, con la condanna delle ricorrenti al rimborso delle spese, in favore del controricorrente, in applicazione dell'art. 391, ultimo comma c.p.c.; 2. non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] gli artt. 390 e 391, ultimo comma c.p.c. dichiara l’estinzione del processo e condanna le ricorrenti alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione