CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25951/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo attraverso cui si censura la severità della pena irrogata per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale risulta generico avendo i Giudici di merito determinato la pena base attestandosi sul minimo edottale per poi riconoscere le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, pena aumentata di appena quindici giorni per la ritenuta continuazione; che, nondimeno, la Corte territoriale ha dato atto della valutazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. accennando alla gravita della condotta del ricorrente che aveva intrapreso la fuga in zona pedonale tanto da compromettere la incolumità dei passanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/05