CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21254/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 08/07/2020 dalla Corte d'Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Catania, in data 21/02/2013, con la quale SCIUTO Gianluca e ZAMBITO Carmelo erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al delitto di cessione di sostanza stupefacente loro ascritto in concorso. 2. Ricorre per cassazione lo SCIUTO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio con riferimento specifico alla mancata esclusione della recidiva. In particolare, si lamenta l'omessa motivazione della Corte territoriale anche in ordine alle circostanze valorizzate con l'atto di appello (reale entità del fatto, personalità del ricorrente, atteggiamento collaborativo e modesta capacità criminale). 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando l'adeguatezza della motivazione della Corte territoriale in punto di trattamento sanzionatorio e la possibilità, comunque, di motivare sulla recidiva anche in termini impliciti. [OSCURATO:PERSONA] 1. La fondatezza delle doglianze prospettate nel ricorso consente di ritenere correttamente radicato il rapporto processuale, imponendo l'immediata rilevazione dell'estinzione del reato de quo per intervenuta prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 1.1. La Corte d'Appello di Catania, come correttamente rilevato dall'odierno ricorrente, è incorsa in un vizio di motivazione, in quanto ha omesso di indicare le ragioni per le quali ha ritenuto la recidiva specifica e infraquinquennale, contestata allo SCIUTO, indice di maggiore pericolosità dello stesso, confermandone l'applicazione. La giurisprudenza di questa Suprema Corte è infatti costante nel richiedere al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della recidiva (cfr. Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782 - 01, la quale ha chiarito, in motivazione, che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato). Si è ulteriormente precisato, in particolare, che «ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice» (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419 - 01). Nel caso di specie, una motivazione siffatta è del tutto assente, né la stessa può essere ricavata implicitamente - come pure è ammesso da questa Suprema Corte (v. Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272803 - 01) - in quanto il giudice di appello, nel riconoscere la congruità della pena, si è limitato a ritenere, in termini del tutto apodittici e generici, la recidiva specifica e infraquinquennale I contestata allo SCIUTO "indice certamente di maggiore pericolosità sociale" (v. p. 3 della sentenza della Corte d'Appello di Catania). 1.2. Come già accennato, a fronte della fondatezza del motivo unico di ricorso, questo Collegio deve rilevare che il reato de quo si è estinto per prescrizione. È, infatti, noto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, consolidatasi a seguito delle Sezioni Unite n. 32 del 2000, «l'inannmissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01, sentenza resa in un caso nel quale la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). Alla luce di tale pronuncia è evidente che, laddove invece il ricorso proposto sia ammissibile - e quindi tale da radicare il rapporto processuale - l'intervenuta prescrizione debba essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità. Nel caso di specie, individuato il dies a quo della prescrizione nel 16/03/2011, partendo dalla pena prevista dall'art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti, a fronte degli aumenti imposti dall'applicazione della recidiva, nonché dai periodi di sospensione verificatisi nel corso del giudizio di merito (anni quattro che, in forza dell'aumento ex art. 157, sesto comma, cod. pen., diventano anni sei e che, ex art. 161 ultimo comma, giungono ad anni nove, ai quali bisogna aggiungere il periodo di 265 giorni di sospensione), il reato risulta essersi prescritto in data 06/12/2020. 2. In ragione di quanto sopra esposto, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in quanto il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizion