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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11861/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata affermata la penale responsabilità per il reato di cui all'art.4, d.lgs.74/ 2000, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e travisamento della prova, rappresentando di non aver alcuna responsabilità nella vicenda che interessa, essendo stato il suo commercialista ad omettere di registrare alcune poste sui registri contabili e, comunque, di aver presentato dichiarazione fiscale integrativa.

Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che gli obblighi tributari non sono delegabili né trasferibili ad altri soggetti, compresi i professionisti esterni all'organizzazione aziendale, in quanto trattasi di reati che non escludono, in capo al delegante, né l'obbligo nè l'adempimento dei doveri di controllo sulla prestazione effettuata dal professionista.

Costituisce infatti ius receptum il principio in base al quale l'affidamento a un professionista dell'incarico di predisporre e di trasmettere all'ufficio finanziario le dichiarazioni annuali dei redditi non esonera il soggetto obbligato da responsabilità penale.

Nel caso in cui tali adempimenti non siano eseguiti.

Nessuna valenza sotto il profilo penalistico sortisce neppure dalla successiva presentazione della dichiarazione integrativa, considerata la natura istantanea del reato contestato, non suscettibile di essere escluso da eventuali condotte successive alla sua consumazione.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2023 I Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata affermata la penale responsabilità per il reato di cui all'art.4, d.lgs.74/ 2000, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e travisamento della prova, rappresentando di non aver alcuna responsabilità nella vicenda che interessa, essendo stato il suo commercialista ad omettere di registrare alcune poste sui registri contabili e, comunque, di aver presentato dichiarazione fiscale integrativa. Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che gli obblighi tributari non sono delegabili né trasferibili ad altri soggetti, compresi i professionisti esterni all'organizzazione aziendale, in quanto trattasi di reati che non escludono, in capo al delegante, né l'obbligo nè l'adempimento dei doveri di controllo sulla prestazione effettuata dal professionista. Costituisce infatti ius receptum il principio in base al quale l'affidamento a un professionista dell'incarico di predisporre e di trasmettere all'ufficio finanziario le dichiarazioni annuali dei redditi non esonera il soggetto obbligato da responsabilità penale. Nel caso in cui tali adempimenti non siano eseguiti. Nessuna valenza sotto il profilo penalistico sortisce neppure dalla successiva presentazione della dichiarazione integrativa, considerata la natura istantanea del reato contestato, non suscettibile di essere escluso da eventuali condotte successive alla sua consumazione. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2023 I Consigliere estensor
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