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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25738/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta alla concessione della liberazione anticipata con riferimento ai semestri dal 31/10/2018 al 30/4/2022 in quanto in tale periodo il condannato è incorso in 19 infrazioni disciplinari; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla parzialità della valutazione effettuata poiché nella stessa non si sarebbe tenuto conto del fatto che le infrazioni disciplinari si riferivano alla complessa situazione sanitaria che affligge il condannato e che le stesse non avevano in alcun modo inficiato il percorso di risocializzazione e rieducazione; Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza, facendo specifico riferimento al numero elevato di infrazioni (pure se 16 e non 19 come indicato nel provvedimento) e all'entità delle sanzioni inflitti, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni poste a fondamento delle conclusioni cui è pervenuto, ciò anche considerato che non risulta essere stato specificamente indicato quale sarebbe la ragione specifica per la quale la situazione sanitaria del condannato avrebbe determinato le infrazioni stesse; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la cor danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta alla concessione della liberazione anticipata con riferimento ai semestri dal 31/10/2018 al 30/4/2022 in quanto in tale periodo il condannato è incorso in 19 infrazioni disciplinari; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla parzialità della valutazione effettuata poiché nella stessa non si sarebbe tenuto conto del fatto che le infrazioni disciplinari si riferivano alla complessa situazione sanitaria che affligge il condannato e che le stesse non avevano in alcun modo inficiato il percorso di risocializzazione e rieducazione; Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza, facendo specifico riferimento al numero elevato di infrazioni (pure se 16 e non 19 come indicato nel provvedimento) e all'entità delle sanzioni inflitti, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni poste a fondamento delle conclusioni cui è pervenuto, ciò anche considerato che non risulta essere stato specificamente indicato quale sarebbe la ragione specifica per la quale la situazione sanitaria del condannato avrebbe determinato le infrazioni stesse; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la cor danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 25738/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris