CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2023
Cassazione n. 09572/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'unico motivo di ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] (imputato del reato di cui 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio; ritenuto che la censura sia inammissibile perché priva delle necessarie connotazioni di specificità, risultando preliminare ed assorbente il rilievo della mancata confutazione del percorso argomentativo tracciato dalla Corte d'Appello. In particolare, la difesa ha sostenuto che la motivazione della sentenza si risolvesse nella mera locuzione "pena equa", ignorando del tutto i rilievi formulati dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta professionalità dell'attività di spaccio svolta dal ricorrente in concorso con altro soggetto: professionalità posta a base della quantificazione della pena (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 febbraio 2023 Il consiglre,,frstensore Il Presidente