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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 06417/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17803/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocatoCAMILLO PAROLETTI -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 89/2020 pubblicata il25/02/2020, R.G. n. 208/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Genova, in sede di riassunzione del processo a seguito della cassazione della sentenza della stessa Corte di appello, ha dichiarato l’illegittimità dei licenziamenti intimati da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] e, dichiarato risolto il rapporto di lavoro a far data dal secondo licenziamento del 5.9.2014 ha condannato la società al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura di 22 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme annualmente rivalutate compensando per metà le spese dell’intero processo che per la residua frazione ha liquidato.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso ed ha notificato contestuale ricorso incidentale fondato su due motivi.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ed hanno concluso chiedendo, [OSCURATO:SOCIETA] perché si dichiari cessata la materia del contendere ed il Lorenzoni ha domandato l’estinzione del giudizio avendovi rinunciato. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il processo deve essere dichiarato estinto.

3.1. Nelle more della definizione del giudizio le parti, in data 3.11.2021, hanno conciliato la controversia davanti al Tribunale di Genova definendo ogni questione tra loro pendente eil relativo verbale è stato depositato in giudizio dalle parti chehanno chiesto l’una che si dichiari cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite e l’altra la sua estinzioneavendo rinunciato al giudizio proposto in via principale .

3.2. Nel verbale di conciliazione depositato, infatti, [OSCURATO:PERSONA] ricorrente principale davanti a questa Corte ha dichiarato espressamente di voler rinunciare al suo ricorso per cassazione e la società [OSCURATO:SOCIETA] ha accettatola rinuncia ed a sua volta ha rinunciato al ricorso proposto in via incidentale.

Talerinuncia è stata accettata da [OSCURATO:PERSONA].

3.3. Ricorrono pertanto i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c. atteso che in sede di conciliazione le parti hanno entrambe rinunciato al proprio ricorso e tali rinunce sono state espressamente accettate dalla controparte.

3.4. La declaratoria di estinzione per effetto della rinuncia accettata esime il Collegio dal provvedere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17803/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocatoCAMILLO PAROLETTI -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 89/2020 pubblicata il25/02/2020, R.G. n. 208/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova, in sede di riassunzione del processo a seguito della cassazione della sentenza della stessa Corte di appello, ha dichiarato l’illegittimità dei licenziamenti intimati da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] e, dichiarato risolto il rapporto di lavoro a far data dal secondo licenziamento del 5.9.2014 ha condannato la società al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura di 22 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme annualmente rivalutate compensando per metà le spese dell’intero processo che per la residua frazione ha liquidato. 2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso ed ha notificato contestuale ricorso incidentale fondato su due motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ed hanno concluso chiedendo, [OSCURATO:SOCIETA] perché si dichiari cessata la materia del contendere ed il Lorenzoni ha domandato l’estinzione del giudizio avendovi rinunciato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il processo deve essere dichiarato estinto. 3.1. Nelle more della definizione del giudizio le parti, in data 3.11.2021, hanno conciliato la controversia davanti al Tribunale di Genova definendo ogni questione tra loro pendente eil relativo verbale è stato depositato in giudizio dalle parti chehanno chiesto l’una che si dichiari cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite e l’altra la sua estinzioneavendo rinunciato al giudizio proposto in via principale . 3.2. Nel verbale di conciliazione depositato, infatti, [OSCURATO:PERSONA] ricorrente principale davanti a questa Corte ha dichiarato espressamente di voler rinunciare al suo ricorso per cassazione e la società [OSCURATO:SOCIETA] ha accettatola rinuncia ed a sua volta ha rinunciato al ricorso proposto in via incidentale. Talerinuncia è stata accettata da [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. Ricorrono pertanto i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c. atteso che in sede di conciliazione le parti hanno entrambe rinunciato al proprio ricorso e tali rinunce sono state espressamente accettate dalla controparte. 3.4. La declaratoria di estinzione per effetto della rinuncia accettata esime il Collegio dal provvedere sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il proces
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