CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 gennaio 2024
Cassazione n. 03104/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ha deciso ORDINANZA sul ricorso n. 21603/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Ministero delle Infrastrutture e delle [OSCURATO:PERSONA] (già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentato e difeso;-controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliata presso l’Ufficio dell’[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] del Tempio di Giove, 21, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 302/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/1/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/1/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: 216 0 3 /20 2 1 Per quanto qui interessa, [OSCURATO:PERSONA] con atto di citazione del 4 marzo 2013 conveniva davanti al Tribunale di Roma il Comune di Roma -poi [OSCURATO:PERSONA] - e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - poi Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili - per ottenerne la quantificazione di danni e la relativa condanna risarcitoria: danni subiti il 3 ottobre 1978 a causa di un allagamento derivato dal fosso di [OSCURATO:PERSONA] in Roma in un immobile locato come autorimessa pubblica dal Loriga, allagamento in relazione al quale aveva avuto luogo un precedente giudizio sull’accertamento della responsabilità, conclusosicon Cass. 15177/2002 a favore del Loriga. Si costituiva soltanto [OSCURATO:PERSONA], che resisteva. Il Tribunale, con sentenza del 6 febbraio 2017, rigettava la domanda. IlLoriga proponeva appello, cui resisteva [OSCURATO:PERSONA], il Ministero rimanendo contumace.La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 15 gennaio 2021, rigettava il gravame. In particolare, avvalendosi dello strumento della ragione liquida , asseriva assorbente il difetto di prova dei danni, non potendosi neppure procedere a liquidazioneequitativa per non avere l’appellante fornito i necessari elementi parametrici e la disposta consulenza tecnica d’ufficio essendo esplorativa. [OSCURATO:PERSONA] presentato ricorso, basato su unico motivo, illustrato con memoria, da cui si sono difesi, con rispettivo controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero. Considerato che: 1. L’unico motivo denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., falsa applicazione degli articoli 1226, 2056 e 2697c.c. Premesso che l’esito del precedente giudizio era stato nel senso della responsabilità del Comune di Roma e delMinistero, così formandosi un giudicato sull’an,osserva il ricorrente che il quantum del danno “ è stato impossibile da provare attraverso l’utilizzazionedi scritture contabili a causa della distruzione totale di tutta la documentazione presente e conservata nell’autorimessa durante l’alluvione”; pertanto l’unica possibilità che gli sarebbe rimasta per provare il danno sarebbe “per semplici presunzioni e relazioni tecniche di periti”, non essendo stato “nemmeno possibile reperire i documenti fiscali in possesso dell’Amministrazione finanziaria”. Viene invocata Cass. 10750/2020, la quale ribadisce che il danno da lucro cessantepuò essere provato anche mediante prova indiziaria; e il giudice ha “facoltàdi scegliere tra i vari mezzi di prova ed i criteri stabiliti dalla legge quelli ritenuti più idonei a consentire la ricostruzione (anche ideale) ela estimazione di quanto il creditore avrebbe conseguito per normale successione di eventi, in base ad una ragionevolee fondata attendibilità, qualora l’illecito non si fosse verificato”, inclusa la liquidazione equitativa se la prova è “estremamente difficoltosa o addirittura impossibile”.La consulenza tecnica d’ufficio, poi,non potrebbe definirsi esplorativa, essendo “necessaria alla quantificazione, almeno in via presuntiva, del danno subito”; si richiama giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui in due casi la consulenza può supplire ai deficit probatori, tra i quali quello della impossibilità di provare il fatto costitutivo della pretesa se non mediante cognizioni tecniche. E proprio questo caso si ricorrerebbe, in contrasto con quanto erroneamente ritenuto dal giudice d’appello. La corte territoriale avrebbe errato pure nel non tenere in conto - come invece correttamente aveva fatto il consulente tecnico d’ufficio – che “il reddito potenziale del autorimessa” sarebbe stato agevolmente dimostrabile tramite il numero di auto che al momento dellasommersione nell’acqua vi erano collocate (oltre 100), il checondurrebbe a ritenere che l’autorimessa produceva reddito. Le presunzioni utilizzate per quantificare il danno sarebbero state gravi, precise e concordanti e quindi il giudice avrebbe dovuto valutarle come tali. Per di più,secondo “una interpretazione costituzionalmente orientata”, essendo stati distrutti tutti i documenti contabili, ritenere che per questo il ricorrente non possa provare il danno in via presuntiva violerebbe l’articolo 24 Cost., perché così gli sarebbe tolto il diritto di agire in giudizio per tutelare i suoi diritti, e non avendo altre possibilità per ottenere il risarcimento pur avendo tenuto “un comportamento del tutto incolpevole”. 2. Il giudice d’appello ha rigettato, in sostanza affermando la non possibilità di provare i danni subiti, dovendosi intendere la sua pronuncia in termini di quantumessendosi già stato formato giudicato sull’ an . Come emerge infatti da Cass. 15177/2002, richiamata nel ricorso - ma singolarmente non menzionata nella sentenza ora in esame -la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 34/1999, aveva dichiarato la responsabilità del Comune e del Ministero (all’epoca Ministero dei [OSCURATO:PERSONA]) per il sinistro, condannandoli in solido al risarcimento del derivato danno “nella misura della metà, da liquidarsi in separato giudizio”, e i ricorsi poi presentati avverso tale sentenza erano stati disattesi appunto con Cass.15177/2002.3. Nella presente sentenza, con una motivazioneassai scarna, la corte capitolina si limita ad affermare che “il rilievo assorbente ha il difetto di prova dei danni subiti, di cui ex art. 26977 (sic) c.c. l’appellante era onerato”. Dichiara poi la corte che nel caso in esame “non poteva concedersi liquidazione equitativa non avendo l’appellante fornito gli elementi parametrici”, peraltro non indicando in concreto quali elementi avrebbero assunto tale funzione e quindi avrebbero dovuto essere forniti. Il giudice d’appello si limita a richiamare due pronunce di questa Suprema Corte (Cass. 4534/2017 - che afferma la necessità, per ottenere la liquidazione equitativa, in primis di accertare l’esistenza del danno e, in secondo luogo, di accertare che l’impossibilità o estrema difficoltà di una “stima esatta” non dipenda dalla negligenza del danneggiato -e Cass. 127/2016 – che riconosce la necessità della prova dell’ane altresì la necessità della oggettiva impossibilità o particolare difficoltà di provare i n altro modo - ) per poi affermare che la consulenza tecnica d’ufficio non avrebbe potuto essere disposta perché “avrebbe avuto portata esplorativa ed avrebbe sopperito al mancato adempimento dell’onere di allegazione e soprattutto di prova incombente sullaparte”. La consulenza tecnica d’ufficio, in realtà, era stata disposta, e le ragioni per cui, secondo il giudice d’appello, non avrebbe dovuto invece disporsi sono evidentemente generiche,e per di più contrastanti con la giurisprudenza appena sopra richiamata dal giudice d’appellostesso: infatti, questa Suprema Corte ha più volte affermato che può esistere l’obiettiva impossibilità (o comunque la particolare difficoltà) di provare il quantumdel danno, mentre secondo la corte territoriale nel caso in esame sarebbe stato ancora presente l’onere probatorio, senza però che la corte giunga a spiegare perché. 4. D’altronde, la necessità di una quantificazione equitativa è ben difficile negarla in un caso in cui una esondazione ha completamente investito l’immobilede quo, come viene esposto nel ricorso e come si evince anche dalla motivazione della già citata Cass. 15177/2002; alla natura dell’evento, accertato nel precedente giudizio sfociato in Cass. 15177/2002, che aveva causato i danni la corte territoriale non concede però, irragionevolmente, alcun riferimento. Ed è in questo quadro di radicale quanto illogica astrazione dalle caratteristiche dell’eventoche il giudice d’appello incastona l’asserto che la consulenza tecnica d’ufficio sarebbe stata “esplorativa”. Peraltro, dopo avere richiamato un arresto sulla consulenza tecnica d’ufficio esplorativa (Cass. 15774/2018), il giudice d’appello inserisce nella motivazione alcuni passi della relazione del CTU, estrapolati evidentemente da un contesto (il secondo addirittura viene arrestato dopo l’espressione “e più precisamente”), dai quali tuttavia emerge che sussistevano elementi che avrebbero potuto, pur non del tutto agevolmente, essere parametrici in una valutazione equitativa: l’elenco delle vetture di proprietà dei terzi e di quelle di proprietà del Loriga, nonché l’elenco delle attrezzature esistenti nei locali al momento dell’inondazione (sentenza, pagina 3: “Nei fascicoli del dibattimento durato 36 anni non sono mai stati depositati dati economici e/o fiscali necessari per la quantificazione del danno, ad eccezione dell’elenco delle autovetture di proprietà di terzi e l’elenco delle autovetture di proprietà Loriga nonché delle attrezzature esistenti nei locali al momento dell’evento dannoso”). 5. Ora, la giurisprudenza che si è consolidata negli ultimi anni insegna - ancor più chiaramente di quella, comunque non contrastante, citata nella sentenza in esame - che, qualora sia stato accertato l’ an , il giudice non può esimersi dall’espletare la valutazione del quantummediante lo strumento equitativo, se l’esito istruttorio che ha consentito di raggiungere la prova dell’annon si estende anche al quantum, rimanendo il suo accertamento obiettivamente impossibile o comunque particolarmente difficoltoso. Tra gli arresti massimati Cass. 20990/2011 - sulla scorta di Cass.10607/2010, Cass.13288/2007 e Cass.13469/2002 - ha spiegato che il potere di liquidare equitativamente, ex articoli 1226 e 2056 c.c. è espressione del più generale potere ex articolo 115 c.p.c., e dà luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla c.d. equità giudiziale correttiva o integrativa, dovendosi “intendere l’impossibilità di provare l’ammontare preciso del danno in senso relativo”, bastando per attivare il parametro dell’equitàanche soltanto una difficoltà di un certo rilievo; e in questi casi il giudice non puòemettere una pronuncia di non liquet, giacché ciò significherebbe negare quel che in realtà è già stato accertato sull’esistenza della condotta cagionante il danno ingiusto e sulla conseguente legittimità della relativa domanda risarcitoria. A d e t ta pronuncia sono pienamente conformila recente Cass. ord. 13515/2022 nonché, su un piano più generale, Cass. ord. 9339/2019 e Cass. 31546/2018. Analoga giurisprudenza si è sviluppata per i danni derivati da inadempimento contrattuale: così da ultimo Cass. 21258/2020 -che espressamente dichiara che l’accertamento dell’anpreclude negare la sussistenza del danno per mancanza di prove, per cui “a fronte della difficoltà di prova del danno il giudice … deve esercitare il suo potere discrezionale … secondo la c.d. equità giudiziale correttiva o integrativa” (in questo caso sitrattava di rapporto fra sentenza non definitiva che aveva accertato l’ane sentenza definitiva, ma ciò evidentemente nulla cambia) – e Cass. ord. 17950/2021 - per cui, in caso di impossibilità o particolare difficoltà di determinare l’ammontare, il giudice, anche d’ufficio, deve esercitare il potere discrezionale di liquidazione equitativa, avvalendosi del materiale istruttorio con cui si è accertata l’esistenza del danno -. Si è pure precisato che l’esercizio d’ufficio della liquidazione quantitativa compete anche al giudice d’appello (Cass. ord. 1636/2020). 6. La sentenza impugnata non ha tenuto affatto conto di questo consolidato e coerente insegnamento della giurisprudenza di legittimità riguardo all’esercizio del potere di liquidazione equitativa, che è, più che potere in senso di facoltà, potere in senso di strumento per adempiere un dovere. Il ricorso deve pertanto essere accolto, non incidendo la mancata proposizione di motivi attinenti alle ulteriori censure che erano presenti nell’atto di gravame, in quanto è stato il giudice d’appello a circoscrivere alla ragione cosiddetta liquida il suo vaglio. La sentenza deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma, in diversa sezione e co