CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2023
Cassazione n. 43878/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle p_altij udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 13/7/2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 169 cod. pen. per particolare tenuità del fatto. 2. Rilevato che propone appello (poi convertito in ricorso per cassazione) l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo la dichiarazione di nullità della sentenza o, in subordine, l'assoluzione perché il fatto non sussiste o con altra formula. 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto da un avvocato - [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto - non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen. 3.1. Considerato, peraltro, che non rileva la circostanza che l'impugnazione sia stata presentata quale atto di appello, in violazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (a mente del quale sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, come nel caso di specie); per costante e condiviso orientamento di legittimità, infatti, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; conforme, tra le molte, Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 277208). 4. Rilevato, peraltro, che, con atto del 20/4/2023, il ricorrente ha rinunciato al ricorso, con atto sottoscritto dallo stesso e dal procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 5. Rilevato, pertanto, che - dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione - il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 500,00 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 nsigriere estens