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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 luglio 2022

Cassazione n. 30290/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24722/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] S.N.C., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] n.105. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA] E UNITI, in persona del Sindaco p.t.. -INTIMATO- avverso l’ordinanza del Tribunale di Cremona n. 58/2021, pubblicata in data 18.2.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1.7.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].

1. [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace di Cremona avverso il verbale di contestazione 2471/2018, elevato a carico degli opponenti per violazione dell’art. 142 CDS.

Oggetto: compensi professionali [OSCURATO:PERSONA] di pace ha convalidato il verbale ai sensi dell’art. 7, comma 9, D.lgs. 150/2011, dando atto che le parti non erano comparse all’udienza senza addurre giustificazioni, valutando sommariamente i motivi di opposizione sulla base della documentazione trasmessa dall’Amministrazione comunale, quanto in particolare all’eccepita tardività della notifica della violazione, censura che ha ritenuto infondata.

Su appello dagli opponenti, il Tribunale ha confermato la pronuncia, evidenziando che la prima udienza era stata differita su richiesta dell’opponente senza il difensore fosse comparso all’udienza successiva e che “alla stregua di quanto sopra esposto, il Giudice di Pace non era tenuto a valutare la fondatezza delle doglianze formulate dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado”, ritenendo che a tale esame non dovesse procedere neppure il giudice d’appello , pena l’elusione della disposizione normativa di cui al Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2.Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 co. 9 del D.lgs. 150/2011 e 434 ss. c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., lamentando che il giudice d’appello era tenuto a valutare nel merito i motivi di appello proposti dai ricorrenti, non potendo limitarsi a valutare la sola sussistenza dei presupposti per la convalida del provvedimento sanzionatorio.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c...

Va premesso che, essendo il giudizio di primo grado proposto nel corso del 2018, l’ordinanza di convalida della sanzione adottata dal Giudice di pace è stata correttamente impugnata con l’appello, non essendo il provvedimento ricorribile direttamente in cassazione.

Gli opponenti non erano comparsi alla prima udienza dinanzi al Giudice di pace – già rinviata su richiesta del difensore – senza addurre alcuna giustificazione; il primo giudice ha quindi valutato i motivi dedotti sulla base della documentazione depositata dall’amministrazione, confermando la legittimità della sanzione.

L’art. 7, comma 9, lettera b) D.lgs. 150/2011 prevede - difatti - che dell'opponente, correlata a quella depositata dall'Amministrazione, in tal modo predisponendo un meccanismo decisorio improntato a semplificazione e celerità, che è stato poi riprodotto anche nell’attuale formulazione del citato art. 7.

Le S.U. hanno in proposito evidenziato – con riferimento al quinto comma dell’abrogato art. 23 L. 689/1981- che la perdurante esistenza della norma dimostra una precisa voluntas legis di tenere distinta la disciplina processuale che regola l’accertamento a cognizione piena dal particolare meccanismo decisorio in caso di inerzia dell’opponente, circostanza che vale di per sé ad escludere che una diversa valutazione delle ragioni addotte a sostegno dell'opposizione violi il dettato normativo, atteso che tanto viene in concreto attuato limitando l'analisi motivazionale ai soli documenti prodotti, letti in comparazione, nel caso di mancata comparizione alla prima udienza In caso di convalida, non si procede allora al pieno accertamento delle ragioni dell'opponente, che può aver luogo solo in caso di integrale sviluppo del procedimento giudiziale, cui segue l'adozione del provvedimento finale, nell'osservanza degli oneri motivazionali ad esso propri”. (Cass. s.u. 10506/2010; Cass. 24388/2017).

Il provvedimento è legittimamente adottato quando sia sorretto da una motivazione che dia atto dell'accertamento svolto, senza necessità di un esame specifico di ciascuna delle censure rivolte al provvedimento impugnato, con la conseguenza che la successiva impugnazione si risolve in un controllo di mera legittimità sulla sussistenza dei requisiti previsti per la convalida e non deve investire la fondatezza delle pronuncia, né controllarne la compiutezza l'esattezza (Cass. s.u. 10506/2010).

L'illegittimità dell’ordinanza di convalida può essere – dunque - dedotta limitatamente alla mancanza di quei requisiti che, dopo la richiamata sentenza additiva, vanno ravvisati nella regolarità delle notifiche del decreto di fissazione dell’udienza, nell'inesistenza del legittimo impedimento a comparire e nella valutazione del difetto di riscontri documentali alla fondatezza dell'opposizione; il relativo procedimento, infatti, è improntato al principio dispositivo, ossia all'interesse del privato a coltivarlo ed a proseguirlo o meno, donde la rilevanza della scelta di non presentarsi al giudice, mentre la sua impugnazione introduce un controllo insuscettibile di essere esteso alla fondatezza della pronuncia, negativa o positiva, sulla responsabilità dell'opponente quale desumibile dalla documentazione agli atti (Cass. 2471/2011).

A tale insegnamento hanno dato poi continuità Cass. 1888/2011, e specificamente, nel regime di appellabilità dell’ordinanza di convalida, Cass. 24388/2017.

In definitiva, sussistendo le condizioni per l’emissione del provvedimento ai sensi dell’art. 7, comma nono, CDS, non era doveroso scrutinare in appello la correttezza della pronuncia riguardo a ciascuna delle contestazioni sollevate nell’atto di opposizione.

2. Il secondo motivo denuncia la omessa valutazione di fatti decisivi del giudizio e la falsa applicazione dell’art. 201 CDS, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., per non aver il giudice rilevato l’intempestività della notifica del provvedimento, che doveva comunque intervenire entro il termine di legge, non avendo rilievo che l’amministrazione avesse tentato una prima notifica non andata a buon fine.

Il terzo motivo denuncia l’omessa valutazione di fatti decisivi del giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per non aver il tribunale rilevato che non vi era prova della notifica della contestazione, non essendo stato depositato l’avviso di ricevimento della seconda notifica.

Il quarto motivo denuncia l’omessa valutazione di fatti decisivi del giudizio e la falsa applicazione degli artt. 79, comma terzo, 170 del Regolamento di esecuzione del codice della strada e dell’art. 7.1 P. I – della Circolare del Dipartimento del Ministero dell’Interno del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360 co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c., per non aver il Giudice di appello esaminato la doglianza concernente la mancanza della segnaletica stradale della presenza delle apparecchiature di rilevazione della velocità e per aver ritenuto a tal fine sufficienti taluni rilievi fotografici non riguardanti l’autovelox impiegato per l’accertamento della violazione Il quinto motivo denuncia l’omessa valutazione di fatti decisivi e la falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., per non aver il tribunale pronunciato sulla censura con cui era stata contestata la mancanza di prova della consumazione della violazione, prova che il primo giudice aveva ritenuto acquisita ma sulla base di foto che non consentivano di individuare il veicolo e i responsabili della violazione.

I quattro motivi sono inammissibili, vertendo su questioni di merito su cui, per le ragioni evidenziate, il giudice di appello ha legittimamente ritenuto di non pronunciare e la cui deduzione è preclusa anche in sede di legittimità.

Il ricorso è pertanto inammissibile.

Non luogo a provvedere sulle spese, non avendo il Comune svolto difese.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24722/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] S.N.C., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] n.105. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA] E UNITI, in persona del Sindaco p.t.. -INTIMATO- avverso l’ordinanza del Tribunale di Cremona n. 58/2021, pubblicata in data 18.2.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1.7.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1. [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace di Cremona avverso il verbale di contestazione 2471/2018, elevato a carico degli opponenti per violazione dell’art. 142 CDS. Oggetto: compensi professionali [OSCURATO:PERSONA] di pace ha convalidato il verbale ai sensi dell’art. 7, comma 9, D.lgs. 150/2011, dando atto che le parti non erano comparse all’udienza senza addurre giustificazioni, valutando sommariamente i motivi di opposizione sulla base della documentazione trasmessa dall’Amministrazione comunale, quanto in particolare all’eccepita tardività della notifica della violazione, censura che ha ritenuto infondata. Su appello dagli opponenti, il Tribunale ha confermato la pronuncia, evidenziando che la prima udienza era stata differita su richiesta dell’opponente senza il difensore fosse comparso all’udienza successiva e che “alla stregua di quanto sopra esposto, il Giudice di Pace non era tenuto a valutare la fondatezza delle doglianze formulate dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado”, ritenendo che a tale esame non dovesse procedere neppure il giudice d’appello , pena l’elusione della disposizione normativa di cui al Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2.Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 co. 9 del D.lgs. 150/2011 e 434 ss. c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., lamentando che il giudice d’appello era tenuto a valutare nel merito i motivi di appello proposti dai ricorrenti, non potendo limitarsi a valutare la sola sussistenza dei presupposti per la convalida del provvedimento sanzionatorio. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c... Va premesso che, essendo il giudizio di primo grado proposto nel corso del 2018, l’ordinanza di convalida della sanzione adottata dal Giudice di pace è stata correttamente impugnata con l’appello, non essendo il provvedimento ricorribile direttamente in cassazione. Gli opponenti non erano comparsi alla prima udienza dinanzi al Giudice di pace – già rinviata su richiesta del difensore – senza addurre alcuna giustificazione; il primo giudice ha quindi valutato i motivi dedotti sulla base della documentazione depositata dall’amministrazione, confermando la legittimità della sanzione. L’art. 7, comma 9, lettera b) D.lgs. 150/2011 prevede - difatti - che dell'opponente, correlata a quella depositata dall'Amministrazione, in tal modo predisponendo un meccanismo decisorio improntato a semplificazione e celerità, che è stato poi riprodotto anche nell’attuale formulazione del citato art. 7. Le S.U. hanno in proposito evidenziato – con riferimento al quinto comma dell’abrogato art. 23 L. 689/1981- che la perdurante esistenza della norma dimostra una precisa voluntas legis di tenere distinta la disciplina processuale che regola l’accertamento a cognizione piena dal particolare meccanismo decisorio in caso di inerzia dell’opponente, circostanza che vale di per sé ad escludere che una diversa valutazione delle ragioni addotte a sostegno dell'opposizione violi il dettato normativo, atteso che tanto viene in concreto attuato limitando l'analisi motivazionale ai soli documenti prodotti, letti in comparazione, nel caso di mancata comparizione alla prima udienza In caso di convalida, non si procede allora al pieno accertamento delle ragioni dell'opponente, che può aver luogo solo in caso di integrale sviluppo del procedimento giudiziale, cui segue l'adozione del provvedimento finale, nell'osservanza degli oneri motivazionali ad esso propri”. (Cass. s.u. 10506/2010; Cass. 24388/2017). Il provvedimento è legittimamente adottato quando sia sorretto da una motivazione che dia atto dell'accertamento svolto, senza necessità di un esame specifico di ciascuna delle censure rivolte al provvedimento impugnato, con la conseguenza che la successiva impugnazione si risolve in un controllo di mera legittimità sulla sussistenza dei requisiti previsti per la convalida e non deve investire la fondatezza delle pronuncia, né controllarne la compiutezza l'esattezza (Cass. s.u. 10506/2010). L'illegittimità dell’ordinanza di convalida può essere – dunque - dedotta limitatamente alla mancanza di quei requisiti che, dopo la richiamata sentenza additiva, vanno ravvisati nella regolarità delle notifiche del decreto di fissazione dell’udienza, nell'inesistenza del legittimo impedimento a comparire e nella valutazione del difetto di riscontri documentali alla fondatezza dell'opposizione; il relativo procedimento, infatti, è improntato al principio dispositivo, ossia all'interesse del privato a coltivarlo ed a proseguirlo o meno, donde la rilevanza della scelta di non presentarsi al giudice, mentre la sua impugnazione introduce un controllo insuscettibile di essere esteso alla fondatezza della pronuncia, negativa o positiva, sulla responsabilità dell'opponente quale desumibile dalla documentazione agli atti (Cass. 2471/2011). A tale insegnamento hanno dato poi continuità Cass. 1888/2011, e specificamente, nel regime di appellabilità dell’ordinanza di convalida, Cass. 24388/2017. In definitiva, sussistendo le condizioni per l’emissione del provvedimento ai sensi dell’art. 7, comma nono, CDS, non era doveroso scrutinare in appello la correttezza della pronuncia riguardo a ciascuna delle contestazioni sollevate nell’atto di opposizione. 2. Il secondo motivo denuncia la omessa valutazione di fatti decisivi del giudizio e la falsa applicazione dell’art. 201 CDS, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., per non aver il giudice rilevato l’intempestività della notifica del provvedimento, che doveva comunque intervenire entro il termine di legge, non avendo rilievo che l’amministrazione avesse tentato una prima notifica non andata a buon fine. Il terzo motivo denuncia l’omessa valutazione di fatti decisivi del giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per non aver il tribunale rilevato che non vi era prova della notifica della contestazione, non essendo stato depositato l’avviso di ricevimento della seconda notifica. Il quarto motivo denuncia l’omessa valutazione di fatti decisivi del giudizio e la falsa applicazione degli artt. 79, comma terzo, 170 del Regolamento di esecuzione del codice della strada e dell’art. 7.1 P. I – della Circolare del Dipartimento del Ministero dell’Interno del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360 co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c., per non aver il Giudice di appello esaminato la doglianza concernente la mancanza della segnaletica stradale della presenza delle apparecchiature di rilevazione della velocità e per aver ritenuto a tal fine sufficienti taluni rilievi fotografici non riguardanti l’autovelox impiegato per l’accertamento della violazione Il quinto motivo denuncia l’omessa valutazione di fatti decisivi e la falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., per non aver il tribunale pronunciato sulla censura con cui era stata contestata la mancanza di prova della consumazione della violazione, prova che il primo giudice aveva ritenuto acquisita ma sulla base di foto che non consentivano di individuare il veicolo e i responsabili della violazione. I quattro motivi sono inammissibili, vertendo su questioni di merito su cui, per le ragioni evidenziate, il giudice di appello ha legittimamente ritenuto di non pronunciare e la cui deduzione è preclusa anche in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto inammissibile. Non luogo a provvedere sulle spese, non avendo il Comune svolto difese. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella