CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34955/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 17 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani, pronunciata il 3 maggio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato e al diniego della circostanza attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, a pagina 2 del provvedimento impugnato, ha ribadito come l'assenza di giustificazione da parte dell'imputato in ordine al possesso di un bene di evidente valore artistico culturale integri l'elemento soggettivo del delitto contestato, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ben potendo l'elemento psicologico della ricettazione essere integrato anche dal dolo eventuale (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713) e come la particolare tenuità della ricettazione fosse in radice esclusa dall'elevatissimo valore del bene illecitamente detenuto dall'imputato (Sez. 2, n. 11113 del 06/11/1996, Wade, Rv. 206502 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per escludere l'applicazione delle invocate attenuanti, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) come avvenuto nel caso di specie, ove la Corte territoriale ha evidenziato, a sostegno del diniego, l'assenza di elementi positivamente apprezzabili - peraltro, neppure indicati dalla difesa ricorrente - e la presenza di precedenti penali a carico del prevenuto per delitti contro il patrimonio (pagg. 2-3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 giugno 202 [OSCURATO:PERSONA]