CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2026
Cassazione n. 08506/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
À [OSCURATO:PERSONA], in persona2026 del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa881 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 2885/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 05/07/2022 R.G.N. 1024/2019;Numero registro generale 2054/2023Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 8506/2026Data pubblicazione 06/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Roma,accogliendo il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] SanitariaLocale di Viterbo avverso la sentenza del Tribunale di Viterbodel 11/10/2018, rigettava le domande proposte da Massimo DeSimoni e [OSCURATO:PERSONA].I predetti, dirigenti medici dipendenti dell’Azienda, premessoche questa era stata articolata su 5 distretti territoriali, ciascunodei quali eretto a [OSCURATO:PERSONA] (UOC); e chein tale contesto essi avevano reso incarichi quinquennali diDirettore di [OSCURATO:PERSONA]; che nel 2015, a seguito di unariorganizzazione aziendale, i cinque distretti erano statisoppressi, e sostituiti, per accorpamento di aree territoriali, daaltri tre, denominati A, B e C, ed altre e diverse UOC; che inragione di ciò, stipulato nel 2014 l’ultimo contrattoquinquennale, avevano ricevuto comunicazione di cessazioneante tempus dai rispettivi incarichi; che a seguito di ciò l’Aziendaaveva indetto, in base a regolamento adottato su accordoregionale del 27/5/2011 ed accordo aziendale del 4/6/2015,procedura “per la ricollocazione volontaria e per la mobilità... aseguito a processi di ristrutturazione e riconversione” senzacoinvolgerli in tale procedura, sull’assunto di non averliconsiderati, secondo gli accordi in questione, in posizione diesubero, in quanto nelle more ricollocati presso altre UnitàOrganizzative Complesse (UOC); avevano lamentato di essereNumero registro generale 2054/2023Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 8506/2026Data pubblicazione 06/04/2026stati illegittimamente pretermessi da tale procedura e chiesto diessere risarciti del danno da perdita di chance.Il Tribunale aveva riscontrato l’illecito denunciato perché (insintesi): a) gli accordi facevano riferimento indistinto a tutti idirigenti; b) il riferimento, quanto ai destinatari della selezione,ai dirigenti vincitori di concorso ex DPR 484 non era rilevante insenso contrario, perchè la legge ammetteva che la direzione didistretto fosse assegnata anche a dirigente sprovvisto di talirequisiti; né era rilevante l’art.9, comma 32, del d.lgs n.70/2010 perché tale disposizione, se consentiva di derogare allacontrattazione collettiva più favorevole al dirigente, nonconsentiva però di farlo in modo “parcellizzato” (ai vincitori diconcorso sì; agli altri no).La Corte territoriale accoglieva l’appello proposto dall’Azienda,per i seguenti motivi (in sintesi):l’accordo del 2011 si riferiva esclusivamente all’ipotesi in cui aseguito di una riorganizzazione un dirigente fosse rimasto inesubero, ossia privo di incarico, in posizione di cd.soprannumerarietà, e ciò rendeva irrilevante il fatto che siparlasse genericamente di direttori/dirigenti; ciò era reso palesedal richiamo del Regolamento all’art. 3, comma 5 lett. G), deld.lgs. n.502/92, ed agli artt. 33 e 34 del d.lgs. n.165/2001.Poiché tali ultime disposizioni prevedevano una serie gradata disoluzioni, l’accordo aveva stabilito, previa ricognizione dellesituazioni atte a determinare una condizione di eccedenza, chesi esperisse «ogni utile tentativo di ricollocazione di tutti idirettori e dirigenti in esubero, secondo la regolamentazionestatuita negli articoli seguenti, con l'obiettivo principale diNumero registro generale 2054/2023Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 8506/2026Data pubblicazione 06/04/2026evitare le dichiarazioni di eccedenza». Gli appellati, in quantogià direttori di distretto, non potevano ritenersi in esubero,posto che, quanto a tale figura, l’art. 3-sexies del d.lgs.n.502/92 prevedeva, a seguito dell’affidamento dell’incarico, il«contestuale congelamento di un corrispondente posto diorganico della dirigenza sanitaria» (ed infatti gli appellati,cessato l’incarico, erano rimasti in organico, per poi riceverealtro specifico incarco dirigenziale); e nel contempo nonprevedeva per la nomina procedura selettiva specifica, né ilpossesso dei requisiti di cui al DPR n.484/97, invece prescrittiper la nomina dei dirigenti incaricati di struttura complessaall’art. 15 comma 7, e 15 ter, comma 2, del d.lgs. n.502/92.Quella di direttore di distretto e quella di direttore di UOC eranodunque figure distinte, come confermato dall’art. 29 del CCNL98/2001, che rimandava, per ciascuna figura, alle rispettiveregolazioni di legge; e ciò malgrado nulla ostasse a che l’attoaziendale qualificasse UOC un Distretto, posto che in tal casoerano applicabili le regole del Distretto.Irrilevante era invece l’art.9, co.32, del d.l. n.78/2010, perchétale disposizione regolava la mancata conferma dell’incarico allascadenza. La Corte giudicava assorbito il secondo motivo diappello relativo al danno da perdita di chance.Per la cassazione della sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe Piermattei con atto affidato ad unico motivo.Resiste la [OSCURATO:PERSONA] di Viterbo concontroricorso.Entrambe le parti hanno presentato memoria.Numero registro generale 2054/2023Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 8506/2026Data pubblicazione 06/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. È denunciata, in relazione al n.3 del primo comma dell’art.360 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 3 - sexies,comma 3, 15, commi 4 e 7 bis, e 15 ter, del d.lgs. n.502/92.Si contesta l’assunto nodale secondo il quale la proceduraprevista dall’accordo del 2011 avrebbe interessato solo idirettori di UOC “perdenti posto” (in esubero), e non i direttoridi distretto, per non tenere conto del fatto che l’art.15, comma7 bis, del d.lgs. n.502/92 a quel tempo prevedeva, per l’accessoagli incarichi di direzione di strutture complesse, non giàl’esperimento di una procedura selettiva regolata da regoleobiettive, introdotta solo dall’art. 20, comma 1, della leggen.118/2022, ma il cd. sistema delle terne, che rimetteva lascelta, nella terna con miglior punteggio, al direttore generale,salvo solo l’obbligo di motivare la scelta del candidato“peggiore”.Anche questa nomina, pertanto, aveva natura fiduciaria e nonpropriamente concorsuale, come costantemente insegnato daquesta Corte.Una volta nominato, l’incaricato di direzione di strutturacomplessa, ove non confermato alla scadenza, secondo il terzocomma dell’art. 15 – ter, poteva essere assegnato ad altrafunzione, nel quale caso godeva ugualmente della garanzia diresa indisponibile del posto.Di ciò tenuto conto, le pretese differenze tra direttore didistretto e direttore di UOC restavano del tutto obliterate,dovendosi altresì considerare che nel caso della nomina deldirettore di UOC la possibilità di scegliere, solo motivando, ilNumero registro generale 2054/2023Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 8506/2026Data pubblicazione 06/04/2026candidato con minor punteggio attribuiva al [OSCURATO:PERSONA] discrezionalità anche più ampia rispetto a quella derivantedalla necessità di osservare il precetto della «specificaesperienza nei servizi territoriali e adeguata formazione nellaloro organizzazione», bastando valorizzare qualunque"elemento di forza" del candidato preferito.Anche sotto il secondo profilo, la differenza era del tuttomarginale, consistendo nel mero fatto che nel caso del direttoredi distretto il posto era congelato mentre era nella carica,mentre nell’altro caso era congelato dal momento dellacessazione della stessa.L’erronea ricostruzione del sistema legale minava di fondamento«l’intero costrutto motivazionale» enunciato dalla Corteromana, risolvendosi in un «macroscopico travisamentodell’istituto»: entrambi i tipi di direttori erano infatti del tuttoanalogamente nominati in modo fiduciario e tutelati in caso di“perdita del posto” a seguito di riorganizzazione.In realtà il Regolamento non aveva la funzione di assicurare ilfuturo reinserimento nella stessa posizione o in posizionecomparabile, gestendo nelle more la ricaduta in posizioneinferiore, ma quello di garantire l’assegnazione di un incaricoequivalente.2. Il ricorso è inammissibile.3. Come gli stessi ricorrenti mostrano, la decisione dellacausa dipendeva dall’interpretazione di un regolamentoregionale, peraltro recettivo di un accordo sindacale regionale,dovendosi in particolare stabilire se tra gli “esuberi” che laNumero registro generale 2054/2023Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 8506/2026Data pubblicazione 06/04/2026procedura di riallocazione mirava a regolamentare, fossero omeno compresi, oltre ai Direttori di UOC, i Direttori di distretto.4. Il fatto che, a sostegno dell’assunto di non ricomprensionenella procedura dei Direttori di Distretto, la Corte di merito abbiain larga parte seguito un criterio logico mutuato dal raffronto trale due tipologie di incarico quali risultanti dal d.lgs. n. 502/92,con particolare riguardo, da un lato, alle procedure di nomina,e dall’altro, alle garanzie dal rischio di esubero; e, nel compieretale operazione, abbia riportato l’art. 15-ter, comma 2, deld.lgs. n. 502/1992 nel testo non ancora vigente rationetemporis, non consente ai ricorrenti di impugnare efficacementela decisione per violazione/falsa applicazione del d.lgs n.502/92,posto che:a) da un lato, le disposizioni delle quali si lamenta laviolazione/falsa applicazione non sono state “applicate”, insenso tecnico, alla fattispecie concreta oggetto di causa, nellaquale esse non venivano in considerazione diretta e specifica,ma sono state richiamate al mero indiretto fine di evidenziare ledifferenze tra le due tipologie di incarico, e, per esse, l’assuntodella non applicabilità dell’accordo ai Direttori di Distretto;ovvero come mero argomento interpretativo del Regolamento;b) dall’altro, che, trattandosi di Regolamento amministrativoregionale, peraltro recettivo di accordo sindacale regionale, lacui interpretazione diretta è preclusa a questa Corte (e peraltrocomunque non a questa chiesta: non è denunciata la violazionedel Regolamento, il testo del quale non è neppure riportato inricorso con la completezza necessaria alla disamina diretta), ladenunciata erronea ricognizione del contenuto vigente rationeNumero registro generale 2054/2023Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 8506/2026Data pubblicazione 06/04/2026temporis dell’art. 15-ter, comma 2 cit., ed a maggior ragione lapretesa erronea valutazione della portata delle differenze tra idue tipi di incarico, potevano rilevare solo in quanto si fossemostrato, mediante la pertinente censura di violazione delleregole civilistiche dell’esegesi contrattuale, che esse si fosseroriverberate in una violazione di tali regole nell’interpretazionedella portata soggettiva dell’accordo nel suo complesso; e ciònei limiti in cui tale sindacato è consentito a questa Corte.5. Tali limiti sono stabiliti da univoco insegnamento secondoil quale la censura di violazione delle regole sull’interpretazionedei contratti, come degli atti amministrativi, richiede chesiano indicati in maniera specifica i criteri interpretativi di cuiagli artt. 1362 ss. c.c. violati (ex pluris, Cass. nn. 27136/2017,9461/2021, 5966/2022, 21480/2025). In particolare, il ricorsodeve mostrare in quale modo in cui il ragionamento del giudicesi sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi, in casocontrario, la ricostruzione del contenuto della volontà delle partinella mera proposta di un'interpretazione diversa da quellacensurata, come tale inammissibile in sede di legittimità (Cass.nn. 9461/2021, 18214/2024, 353/2025, 21480/2025).6. Merita peraltro aggiungere che le censure sollevateneppure evidenziano un errore interpretativo conclamato sottoil profilo di una manifesta illogicità, e della decisività (Cass. n.1406/2007) posto che in ogni caso le due posizioni sonodiversamente regolate, stante il fatto che il 7° comma dell’art.15 del d.lgs. n. 502/92 richiede comunque “a monte” che alladirigenza sanitaria si acceda con pubblico concorso, e che per ilconferimento degli incarichi di direzione di struttura complessaNumero registro generale 2054/2023Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 8506/2026Data pubblicazione 06/04/2026si fosse in possesso dei requisiti di cui al DPR n.484/97; requisitiprodromici non richiesti per i direttori di distretto sanitario,nominabili senza alcuna previa procedura selettiva in base arequisiti generici (art. 3 sexies, comma 3, d.lgs. n.502/92); edanche il regime del congelamento è diverso, essendo questo nelcaso del direttore di distretto necessario per legge, già all’attodell’investitura (art 3 sexies, comma 3, d.lgs. n.502/92);nell’altro caso eventuale, nel solo caso di assegnazione aincarico inferiore alla cessazione (art 15 ter comma 3 d.lgs. cit.).7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.8. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrential pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in €.4.000,00 per compensi, €. 200,00 per esborsi, oltre al 15% perspese forfettarie ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002, dàparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 19 febbraio2026.LA PRESIDENTEIrene TricomiNumero registro generale 2054/2023Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 8506/2026Data pubblicazione 06/04/2026