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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34072/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anno 1 di reclusione, per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000, per aver, in qualità di legale rappresentante della ditta omonima, esercente attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali, detratto indebitamente VIVA, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti.

Il ricorrente deduce due motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'elemento soggettivo in relazione alla finalità evasiva.

Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, in relazione al trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alle pene accessorie.

Il ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso.

La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

La Corte territoriale ha specificato che la ditta fornitrice che aveva emesso le fatture non aveva comunicato alcuna operazione e, interpellata, dichiarava di non aver mai intrattenuto rapporti commerciali con il ricorrente e produceva documentazione.

Peraltro, anche il confronto grafico tra le lo schema di fatture emesse dalla ditta fornitrice non corrispondeva affatto con le fatture utilizzate dal ricorrente.

Pertanto, il giudice a quo ha ritenuto pienamente sussistente il dolo specifico, essendo l'imputato pienamente consapevole che l'indicazione in dichiarazione delle due fatture, concernenti operazioni di cui aveva piena consapevolezza della inesistenza, gli avrebbe consentito di detrarre indebitamente VIVA per l'importo contestato nel capo di imputazione.

In ordine al secondo motivo di ricorso, si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto adeguata la pena determinata dal primo giudice, in quanto congrua e conforme ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen.

Quanto alle pene accessorie, ha precisato che la loro applicazione è obbligatoria in caso di condanna per uno dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74/2000 e che la relativa durata è stata determinata in misura proporzionata, ampiamente al di sotto del massimo edittale.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. 1 P.Q.MIl consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] agro ndrea Gentili [OSCURATO:PERSONA] Ct NOELUTFHA 22 SET 2026 l DI R f-R)R ANIm IN 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anno 1 di reclusione, per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000, per aver, in qualità di legale rappresentante della ditta omonima, esercente attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali, detratto indebitamente VIVA, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti. Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'elemento soggettivo in relazione alla finalità evasiva. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, in relazione al trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alle pene accessorie. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso. La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. La Corte territoriale ha specificato che la ditta fornitrice che aveva emesso le fatture non aveva comunicato alcuna operazione e, interpellata, dichiarava di non aver mai intrattenuto rapporti commerciali con il ricorrente e produceva documentazione. Peraltro, anche il confronto grafico tra le lo schema di fatture emesse dalla ditta fornitrice non corrispondeva affatto con le fatture utilizzate dal ricorrente. Pertanto, il giudice a quo ha ritenuto pienamente sussistente il dolo specifico, essendo l'imputato pienamente consapevole che l'indicazione in dichiarazione delle due fatture, concernenti operazioni di cui aveva piena consapevolezza della inesistenza, gli avrebbe consentito di detrarre indebitamente VIVA per l'importo contestato nel capo di imputazione. In ordine al secondo motivo di ricorso, si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto adeguata la pena determinata dal primo giudice, in quanto congrua e conforme ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen. Quanto alle pene accessorie, ha precisato che la loro applicazione è obbligatoria in caso di condanna per uno dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74/2000 e che la relativa durata è stata determinata in misura proporzionata, ampiamente al di sotto del massimo edittale. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. 1 P.Q.MIl consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] agro ndrea Gentili [OSCURATO:PERSONA] Ct NOELUTFHA 22 SET 2026 l DI R f-R)R ANIm IN 2
Sentenza Cassazione n. 34072/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris