CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11774/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A INTERLOCUTORIA sul ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4) c.p.c. iscritto al n. 26227/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 22 presso lo studio legale tributario [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 8401/17 depositata il 31 marzo 2017 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 marzo 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ●letto il ricorso ex artt. 391-bis e 395 n. 4) c.p.c. con il quale la [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto la revocazione della sentenza n. 8401/2017 pronunciata da questa Corte il 9 febbraio 2016, depositata il 31 marzo 2017; ●vista l’istanza depositata dalla ricorrente il 12 febbraio 2025,volta a sentir dichiarare l’estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere, sul presupposto dell’intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018; ●constatato che in detta istanza non risulta espressa in modo inequivoco la volontà della parte di rinunciare al proposto ricorso; ●rilevato, inoltre, che l’allegata domanda di definizione agevolata si riferisce ad altro procedimento (n. 9988/2017 R.G.), pendente, al momento della sua presentazione, dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio; ●ritenuto che, ai fini della decisione della presente controversia, si renda necessario acquisire il fascicolo d’ufficio relativo al giudizio di cassazione n. 25160/2009 R.G., all’esito del quale è stata emessa la sentenza revocanda; ●evidenziato, in proposito, che, pur essendo stata disposta per le vie brevi l’acquisizione di tale fascicolo tramite la Cancelleria, non è stato possibile recuperarlo entro l’odierna adunanza camerale, sicchè si rende all’uopo necessario rinviare la causa a nuovo ruolo; P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione del fascicolo d’ufficio relativo al giudizio di cassazione n. 25160/2009 R.G.. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione