CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 febbraio 2025
Cassazione n. 30222/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 8777 /25 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la r e quisitoria del Pubblico m inistero, in persona del S ostituto Procuratore generaleGASPARE STURZO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 28 marzo 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, in qualità di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza n. 403/22 pronunciata ex art.444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari perugino in data 17 maggio 2022 (relativa al delitto di cui all ’ art. 73 , comma 5, d.P.R. n. 309 del 19 90, commessoin Corciano nel periodo ottobre- dicembre 2020 ) e con la sentenza n. 842/21 dello stesso Giudice per le indagini preliminari del 16 dicembre 2021 (relativa ai reatidi cui agli artt. 628, 582 e 585, 624 e 625, 493 - ter cod. pen., commessi in Perugia nel periodo gennaio-febbraio 2021). Secondo il Giudice dell’esecuzione non ricorre van o le condizioni per riconoscere l ’ unicità del disegno criminoso in ragione della disomogeneità delle violazioni, del diverso bene giuridico protetto e della diversa tipologia delle condotte; elementi indicativi dell’assenza di una medesima risoluzione criminosa. 1.1. Con sentenza n. 41738 in data 8ottobre 2024, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione annullò la predetta ordinanza, rilevando che essa non aveva preso in considerazione la condizione di tossicodipendenza nella quale l’istante versava al momento in cui commetteva i reati per i quali aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione, nonostante che la Difesa avesse diligentemente depositato la certificazione del SERD che attestava tale condizione . 1.2. Con ordinanza in data 21 febbraio 2025 , il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia , nella qualità di giudice dell ’ esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta nell ’ interesse di [OSCURATO:PERSONA] . Secondo il Collegio, infatti, doveva escludersi l’esistenza di una originaria programmazione di una serie di reati predeterminati, deliberati quantomeno nei loro tratti essenziali, mancando dati concreti da cui desumere un’unica cornice deliberativa e dovendo, anzi, ritenersi che essi fossero stati frutto di un ’ estemporanea determinazione, espressione di una generale inclinazione a commettere reati, considerata la violazionedi diverse disposizioni della legge , le di fferent i oggettività giuridic he , la commissione dei fatti in luoghi e contesti differenti, in danno di persone diversee in concorso con soggetti dive r s i. Né rileva va in senso contrario l o stato di tossicodipendenza del condannato, dedotto sulla base di una certificazione de l SERDdel 2 febbraio 2024 che aveva accertato tale condizione a partire dal suo ingresso in carcere il4 febbraio 2021, atteso che non risultava che i reati commessi da [OSCURATO:PERSONA] fossero dipendenti da ta l e stato, peraltro emergente dalla so la sentenza n. 842/21,ove si leggeva che il sogget to era « tossicodipendent e » , senza peraltrocollegare i reat i a tale stato . E anche ammettendo che tale condizione fosse stata provata, non era stato dimostrato che lo stato di tossicodipendenza fosse attuale alla data di commissione dei reati.Fermo restando che, in ogni caso, la relativa condizione non poteva, di per sé, giustificare l ’ applicazione della disciplina del reato continuato, essendo necessaria la presenza anche di altri parametri, nella specie da escludersi. 2. [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione avverso l a predetta ordinanzaper il tramite del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen . , la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671, comma 1, cod.proc. p en . , nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in rel azione alla ritenuta insussistenza de l vincolo della continuazione, nonostante lo stato di tossicodipendenza che affliggeva l ’ istante . Nel dettaglio, il ricorso denuncia , ai sensi dell ’ art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., che la sussistenza di un medesimo disegno criminoso sia stato erroneamente escluso nonostante la brevissima distanza temporale, pari a pochi giorni, tra i fatti oggetto del le sentenze indicate, peraltro relativi alla medesima tipologia di reati (artt. 73,d.P.R. n. 309 del 1 9 90 e 628 c od . p en .) , commessi a causa dello stato di tossicodipendenza che affliggeva l’istante.A questo riguardo, l’ordinanza impugnata avrebbe escluso la rilevanza dello stato di tossicodipendenza del condannato e, al contempo, avrebbe contraddittoriamente riconosciuto che la se n tenz a n . 842/21 aveva dato atto che il soggetto era un «tossicodipendente». Su tali premesse, la motivazione avrebbe illogicamente escluso la continuazione nonostante la commissione di 2 reati commessi a causa dello stato di tossicodipendenza e a distanza di soli 30 giorni l’uno dall’altro. 3. In data 27 maggio 2025 è stata trasmessa la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondatoe, pertanto , deve essere respinto . 2. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l ’ art. 671, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49, intende attenuare le conseguenze della commissione di una pluralità di reati nel caso in cui l’agente sia tossicodipendente, la cui condizione deve , pertanto, essere presa in considerazione per valutare l’unicità del disegno criminoso con riferimento ai reati che siano collegati e dipendenti da essa, sempre che sussistano anche le altre condizioni per la sussistenza della continuazione. Fin dalle sue prime applicazioni la norma è stata interpretata nel senso che essa imponga sol tant o delle prescrizioni per la motivazione del provvedimento, atteso che la nuova disciplina non ha modificato l’assetto dell’istituto, sicché , per l’applicazione del reato continuato, non possono valere, da soli, lo stato di tossicodipendenza in cui versava l’imputato e la necessità per costui di procurarsi il denaro con l’attività illecita commessa per procacciarsi la droga, trattandosi di elementi che, di per sé, sono indicativi del solo movente dei delitti commessi, ma non costituiscono prova dell’originaria ideazione e deliberazione di tutte le violazioni nei loro caratteri essenziali (Sez. 5, n. 40349 del 07/11/2006, Rv. 235426- 01). Su tali basi, è stata costantemente ribadita la necessità di verificare che, a fronte della tossicodipendenza, sussistano gli altri requisiti richiesti dall’art.81 cpv. cod.pen. (sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Rv. 275420 - 01 ; sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Rv. 261490 - 01; S ez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, Rv. 248124 - 01) . Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che , in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, viola l’obbligo di motivazione su una circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice che ometta di considerare, o svaluti totalmente senza adeguata giustificazione, lo stato di tossicodipendenza del condannato, specificamente dedotto e corroborato da idonea documentazione (da ultimo Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278187 - 01). 3. Nella prospettiva delineata, il Giudice dell’esecuzione ha correttamente ritenuto come non sia stata provata la sussistenza di una unica cornice ideativa e che, pertanto, le numerose condotte criminose siano state il frutto di deliberazioni episodichee contingenti . E a sostegno di tale assunto ha evidenziato la presenza di una serie di indicatori fattuali che, con motivazione niente affatto illogica, sono stati ritenuti dimostrativi di tale assunto: la presenza di luoghi diversi di consumazione (nella sentenza n. 403/22, Perugia, Sant’Anna e Corciano; nella sentenza n. 842/21, in Foligno e Perugia, [OSCURATO:PERSONA]), la distanza temporale tra i vari episodi, la diversità tipologica dei reati commessi (nella sentenza n. 403/22, reati di cui agli artt. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 e 589 cod. pen.;nella sentenza n. 842/21, reati di cui agli artt. 628, 582-585, 624-625 e 648 cod. pen.), posti in essere in concorso e a danno di soggetti differenti. Una motivazione, del tutto congrua e logica, rispetto alla quale l’odierno ricorso ha ribadito le ragioni poste a fondamento dell’originaria richiesta, senza però riuscire a prospettare un autentico vizio motivazionale dell’ordinanza impugnata, la quale è stata aggredita con argomentazioni di carattere meramente confutativo, che si sono limitate a offrire una differente valutazione del significato probatorio dei singoli elementi fattuali, ribadendo la rilevanza della condizione di tossicodipendenza. Su tali basi, dunque, deve riconoscersi che le considerazioni difensive siano infondate e che, pertanto, debbano essere respinte. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4.1. Ai sensi dell ’ art. 52 , d.lgs. n. 196 del 20 03 , i n caso di diffusione del presente provvedimento sarà necessario omettere le generalit à e gli altri dati identificativi delle parti,in quanto imposto dalla legge. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e