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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00078/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Premesso che CHEDLI Mohamed ha proposto ricorso per cassazione in data 18.4.2024 avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha respinto il reclamo presentato avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza che aveva ordinato la sua espulsione dal territorio dello Stato come misura alternativa alla pena residua della reclusione; Rilevato che nello stesso provvedimento impugnato era precisato che il fine pena fosse fissato in una data antecedente alla odierna udienza e che dalla certificazione del D.A.P., estratta oggi dalla cancelleria, risulta che il ricorrente sia stato effettivamente scarcerato in data 30.5.2024 per "espiazione"; Tenuto conto che l'interesse ad impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione, deve essere individuato secondo una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693); Considerato, pertanto, che nel caso di specie si sia determinata - per effetto della avvenuta espiazione della pena detentiva - una situazione di "carenza d'interesse sopraggiunta", la quale va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez.

U, Marinaj, sopra citata, Rv. 251694); Ritenuto, quindi, che debba essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., senza condanna del ricorrente né al pagamento delle spese processuali, né al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (Sez.

U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez.

U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta, Rv. 208166).

Evidenziato, in ogni caso, che il ricorso era da considerarsi comunque manifestamente infondato, in quanto tutto basato sulla censura della omessa valutazione della attualità della pericolosità sociale del ricorrente, che tuttavia è da giudicarsi incongrua in quanto l'espulsione prevista dall'art. 16 D.Lvo 286/98 è una sanzione alternativa alla detenzione; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Premesso che CHEDLI Mohamed ha proposto ricorso per cassazione in data 18.4.2024 avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha respinto il reclamo presentato avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza che aveva ordinato la sua espulsione dal territorio dello Stato come misura alternativa alla pena residua della reclusione; Rilevato che nello stesso provvedimento impugnato era precisato che il fine pena fosse fissato in una data antecedente alla odierna udienza e che dalla certificazione del D.A.P., estratta oggi dalla cancelleria, risulta che il ricorrente sia stato effettivamente scarcerato in data 30.5.2024 per "espiazione"; Tenuto conto che l'interesse ad impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione, deve essere individuato secondo una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693); Considerato, pertanto, che nel caso di specie si sia determinata - per effetto della avvenuta espiazione della pena detentiva - una situazione di "carenza d'interesse sopraggiunta", la quale va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, Marinaj, sopra citata, Rv. 251694); Ritenuto, quindi, che debba essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., senza condanna del ricorrente né al pagamento delle spese processuali, né al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta, Rv. 208166). Evidenziato, in ogni caso, che il ricorso era da considerarsi comunque manifestamente infondato, in quanto tutto basato sulla censura della omessa valutazione della attualità della pericolosità sociale del ricorrente, che tuttavia è da giudicarsi incongrua in quanto l'espulsione prevista dall'art. 16 D.Lvo 286/98 è una sanzione alternativa alla detenzione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
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