CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 37333/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANO..Elato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Milano ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 11.600,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. L'imputato aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata assunzione di una prova decisiva. Con atto successivo, a mezzo di difensore munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Ebbene, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso. Alla pronuncia consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa congruo stabilire in euro 500,00 in mancanza di elementi atti a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2022