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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34999/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/03/2026udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 20 marzo 2026 la Corte di appello di Bari haconfermato la pronuncia del 27 maggio 2024 con la quale il G.U.P. del [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazioneal delitto di detenzione illegale di armi comuni da sparo, ascrittogli al capo e)della rubrica, e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla contravvenzione di detenzioneillegale di munizioni, addebitatole al capo c) della rubrica, e li aveva condannati,rispettivamente, alla pena di anno uno di reclusione e di mesi quattro di arresto.1.1.

La Corte territoriale ha reputato che le doglianze veicolate amezzo dell’atto di appello non fossero dotate di capacità demolitiva dell’apparatoargomentativo posto dal Giudice di primo grado a fondamento del giudizio dicolpevolezza dei due imputati.Ha, così, più in particolare, escluso che la condotta ascritta alla Amendolarapotesse essere ricondotta nell’alveo della mera connivenza non punibile,valorizzando, da un lato, il fatto che l’ingente quantitativo di munizioni di diversocalibro, oggetto della contestazione, sia stato rinvenuto occultato proprio nellacamera da letto della donna il cui alloggio risultava, peraltro, presidiato da uncomplesso sistema di videosorveglianza «che riprendeva tutti i lati dell’immobile»e, dall’altro e soprattutto, il contenuto dei colloqui intercettati intercorsi tral’imputata ed il figlio [OSCURATO:PERSONA], ristretto in carcere, ritenutiinequivocabilmente incompatibili con la ricostruzione difensiva.Ha per l’effetto ritenuto, sulla scorta di tali emergenze probatorie,positivamente dimostrato «il ruolo primario, determinante e consapevole assuntodalla [OSCURATO:PERSONA] nella custodia del munizionamento».Ha, poi, reputato priva di rilievo la circostanza che le armi comuni da sparoper la cui detenzione abusiva il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna non siano statematerialmente rinvenute, osservando, ancora una volta, come il tenore univocodelle conversazioni intercettate consentisse di escludere in radice l’ipotesi che idialoganti avessero inteso riferirsi a pistole prive di effettiva capacità offensiva(cfr. pag. 9 della motivazione: «l’imputato e sua madre alludono al fatto che lapistola di cui il primo aveva l’immediata disponibilità non era statafortunatamente rinvenuta dagli inquirenti, sicché egli avrebbe potuto, al più,rispondere della illecita detenzione del munizionamento»).Ha altresì disatteso l’ipotesi formulata in via subordinata dalla difesa,secondo cui la detenzione dell’arma sarebbe stata giustificata da esigenze dicarattere difensivo, reputandola del tutto avulsa dalle risultanze investigative esfornita di qualunque concreto riscontro nel compendio probatorio acquisito.Ha, infine, ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio irrogato e condivisole valutazioni espresse dal giudice di primo grado sia in ordine al diniego dellecircostanze attenuanti generiche invocate da entrambi gli imputati, sia conriguardo alla mancata concessione, alla sola [OSCURATO:PERSONA], del beneficio dellasospensione condizionale della pena.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono, con l’assistenzadell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato in tre motivi diseguito riassunti ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Violazione dell’art. 2 e 7 legge 895/1967 in relazione all’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.Il difensore contesta che la motivazione offerta dalla Corte territoriale inrelazione al delitto di detenzione di arma comune da sparo ascritta al Fallacarasia «illogica e contraddittoria», posto che le due pistole, peraltro «non megliospecificate», non sono mai stati rinvenute, sicché non se ne conoscono lapotenzialità offensiva o lo stato di conservazione, e considerato che non è stataadeguatamente soppesata la sussistenza della scriminante dello stato dinecessità.Quanto al primo dei due profili appena evidenziati, lamenta che la Corte nonha, anzitutto, valutato l’assenza di elementi di prova che consentano di ascrivereal ricorrente la disponibilità delle armi ed ha, piuttosto, apoditticamenteaffermato la pericolosità delle stesse ricorrendo a mere congetture desunte dallecaptazioni in atti.In ordine al secondo aspetto, contesta che la Corte ha comunque trascuratodi considerare che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato costretto a commettere il delittoaddebitatogli «dalla necessità di proteggere sé e la propria madre da unacondizione di pericolo esterno, collegato al mondo della droga, e ad unacondizione economica di indigenza».Evidenzia la contraddittorietà in cui è incorso il Giudice di secondo gradoladdove ha, dapprima, escluso la sussistenza di una condizione di pericolo ed ha,poi, negato il beneficio della sospensione condizionale della pena affermando chei due congiunti «sono inseriti in un contesto malavitoso».2.2.

Violazione dell’art. 62-bis cod. pen. in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen.Il difensore rappresenta che la motivazione cui la Corte ha fatto ricorso pernegare la concessione di attenuanti generiche sia «illogica e contraddittoria»,oltre ad essere stata resa «in violazione di legge».Ribadisce che il giudice di secondo grado ha trascurato di considerare cheentrambi gli imputati sono «sotto lo scacco di un gruppo criminale e…cercanosolo di proteggersi».Aggiunge che ha, poi, obliterato di apprezzare la scelta processuale operata(«che denota maturità») e la difficile situazione scaturente dall’inserimento «inun contesto criminale dal quale è difficile affrancarsi» nonché, da ultimo, conprecipuo riguardo alla posizione processuale dell’[OSCURATO:PERSONA], lo stato diincensuratezza.2.3.

Violazione dell’art. 163 cod. pen. in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.Il difensore censura che la Corte ha negato la sospensione condizionale dellapena a favore dell’imputata [OSCURATO:PERSONA] attribuendo rilievo al comportamentoposto in essere da quest’ultima in epoca successiva alla commissione dei reati.Sostiene che, anche a ritenere che la ricorrente ed il lei figlio sianoeffettivamente inseriti in un contesto malavitoso, ciò avrebbe dovuto indurre laCorte a concedere il beneficio («stante le difficoltà in cui si trovano i duericorrenti, anche di smarcarsi da soggetti questi sì davvero pericolosi») che hauna vera e propria funzione rieducativa.Evidenzia, da ultimo, che la mancata sospensione condizionale di una penadi pochi mesi determina un irragionevole appesantimento della macchina dellagiust iz ia («non sospendere condiz ionalmente una pena di pochimesi….determinerebbe la necessità di adire il competente Tribunale disorveglianza, con tutto ciò che questo comporterebbe per la macchina dellagiustizia già ingolfata per questioni di ben più grave allarme sociale»).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affetto da plurimi e concorrenti profili di manifestainfondatezza che ne travolgono l’intero impianto argomentativo.2.

Il primo motivo che investe il giudizio di responsabilità formulato neiriguardi del [OSCURATO:PERSONA] incorre in un’evidente declaratoria di inammissibilità,giacché si sottrae al necessario confronto con il tessuto argomentativodell'impugnata sentenza, la quale, attraverso un percorso motivazionale lineare,coerente e sorretto da indici di sicura logicità, ha puntualmente esplicitato leragioni per le quali non poteva attribuirsi alcun pregio alla deduzione difensiva,già veicolata con l’atto di appello, concernente la pretesa mancanza di provacirca le effettive esistenza e funzionalità delle armi cui gli imputati avevano fattoriferimento nel corso del colloquio carcerario.Il ricorrente, infatti, lungi dal misurarsi criticamente con tale apparatogiustificativo, si limita, con il presente ricorso, a reiterare l’assunto secondo cui laricostruzione alternativa prospettata non sarebbe affatto «peregrina»,determinandosi, in tal modo, ad offrire, con finalità oppositiva, una diversalettura del materiale probatorio rispetto a quella accolta dai giudici di merito.In tal modo, tuttavia, egli finisce per sollecitare questa Corte ad operare unsindacato estraneo ai confini funzionali del giudizio di legittimità, pretendendouna rivalutazione della maggiore o minore plausibilità di una concorrente ipotesiricostruttiva, laddove è principio consolidato che il controllo demandato alla Cortedi cassazione non può tradursi in una rinnovata verifica del merito né nella sceltatra differenti opzioni interpretative del fatto, ma resta circoscritto alla verificadella correttezza giuridica della decisione e della tenuta logico-argomentativadella relativa motivazione.Né migliore sorte merita il richiamo all'asserita situazione di necessità nellaquale gli imputati avrebbero agito, poiché tale prospettazione viene nuovamenteevocata in termini meramente assertivi, senza l’indicazione di alcun elementofattuale idoneo a conferirle un sia pur minimo fondamento dimostrativo, sicchéessa rimane confinata al rango di nuda postulazione difensiva, priva diqualsivoglia riscontro processuale e, come tale, del tutto inidonea ad incrinare lasolidità dell'accertamento compiuto dai giudici di merito.3.

Le considerazioni da ultimo sviluppate con riguardo al primo motivo diricorso costituiscono il presupposto logico-giuridico per apprezzare l’evidenteinfondatezza della seconda censura formulata dal difensore in punto di mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Al riguardo, non può non ribadirsi come nessun rilievo possa attribuirsiall'insistito richiamo alla prospettata situazione di necessità sofferta dai dueimputati atteso che, come appena evidenziato, la stessa è stata evocata intermini meramente assertivi.Essa, rimanendo confinata al rango di mera enunciazione difensiva, priva diriscontri processuali, degrada, pertanto, a prospettazione del tutto inidonea afungere da elemento positivo suscettibile di giustificare il riconoscimento delleinvocate circostanze attenuanti generiche.Più in generale, va osservato che la Corte territoriale si è puntualmenteconformata al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità,secondo cui la concessione delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. nonintegra l’esito di un automatismo valutativo, ma presuppone la positivaemersione di elementi concretamente apprezzabili ai sensi dell’art. 133 cod.pen., idonei a giustificare un trattamento sanzionatorio di maggiore mitezza,restando legittimo il diniego ogniqualvolta il giudice ritenga – come nel caso inesame è avvenuto - insussistenti dati favorevoli suscettibili di positivavalorizzazione (tra le molte, Sez. 3, n. 44071 del 25 settembre 2014, Papini, Rv.260610; Sez. 4 n. 32872 dell’8 giugno 2022, Guarnieri, Rv. 283409 - 01).A tale lineare approdo motivazionale il ricorrente non oppone alcuna criticaeffettivamente idonea a disarticolarne la tenuta argomentativa, limitandosi areiterare il richiamo allo stato di incensuratezza dell'imputata [OSCURATO:PERSONA],elemento che, per espressa previsione dell'art. 62-bis cod. pen., non puòassumere autonoma rilevanza ai fini del riconoscimento delle attenuantigeneriche, ed alla scelta del rito, comune ad entrambi i ricorrenti, rispetto allaquale la Corte di merito ha parimenti e correttamente escluso qualsivogliavalenza favorevole, trattandosi di opzione processuale già oggetto di specificaconsiderazione da parte dell'ordinamento mediante il correlato beneficiopremiale.4.

Anche il terzo motivo di ricorso si rivela manifestamente infondato,poiché si dirige contro una statuizione sorretta da un impianto motivazionalelineare, coerente e del tutto immune dalle denunciate aporie.La Corte territoriale ha, infatti, dato puntualmente conto delle ragioni cheostano alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena afavore dell’[OSCURATO:PERSONA], fondando il richiesto giudizio prognostico negativo suldato, restituito con caratteri di particolare evidenza dalle risultanzeintercettative, dello stabile inserimento della predetta e del figlio di lei in uncontesto relazionale e operativo connotato da significativa contiguità a dinamichecriminali, su un apprezzamento, cioè, che si colloca pienamente entro ilperimetro valutativo demandato al giudice di merito ai sensi degli artt. 133 e 164cod. pen. e che il ricorso non è in grado di incrinare mediante rilievi idonei adenunciarne l'illogicità o l'inosservanza dei criteri legali.Le doglianze difensive muovono, invero, da una premessa fattualeradicalmente eccentrica rispetto al sindacato di legittimità, assumendo cheproprio l'inserimento dell'imputata in un siffatto contesto avrebbe dovuto indurrei giudici di merito ad una valutazione di maggiore indulgenza.Trattasi di assunto che, lungi dal denunciare un vizio della decisione, sirisolve, ancora una volta, nella mera prospettazione di una diversa e piùfavorevole lettura dei medesimi dati processuali.Né conduce ad esiti differenti il richiamo alla funzione rieducativadell'istituto, che la Corte territoriale non ha certamente posto in discussione intermini astratti, avendo piuttosto spiegato, con argomentazione congrua e nonmanifestamente illogica, le ragioni per le quali, nella concreta vicenda sottopostaal suo esame, difettassero i presupposti necessari per formulare quella prognosifavorevole circa la futura astensione dal reato che costituisce la stessa ragiond'essere del beneficio.Del tutto avulso dall'oggetto del giudizio si appalesa, infine, il riferimento alleesigenze di economia processuale connesse alle attività che dovrannoeventualmente essere svolte nella fase esecutiva, trattandosi di considerazioniestranee ai parametri normativi cui deve essere ancorata la valutazione sullaconcedibilità della sospensione condizionale della pena e, pertanto, prive diqualsiasi attitudine a censurare efficacemente la decisione impugnata.5.

Alla luce di quanto osservato, il ricorso è inammissibile.

A dettadeclaratoria consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.Gli stessi, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, devono essere altresì condannatial versamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro in favore dellaCassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 08/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/03/2026udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 20 marzo 2026 la Corte di appello di Bari haconfermato la pronuncia del 27 maggio 2024 con la quale il G.U.P. del [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazioneal delitto di detenzione illegale di armi comuni da sparo, ascrittogli al capo e)della rubrica, e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla contravvenzione di detenzioneillegale di munizioni, addebitatole al capo c) della rubrica, e li aveva condannati,rispettivamente, alla pena di anno uno di reclusione e di mesi quattro di arresto.1.1. La Corte territoriale ha reputato che le doglianze veicolate amezzo dell’atto di appello non fossero dotate di capacità demolitiva dell’apparatoargomentativo posto dal Giudice di primo grado a fondamento del giudizio dicolpevolezza dei due imputati.Ha, così, più in particolare, escluso che la condotta ascritta alla Amendolarapotesse essere ricondotta nell’alveo della mera connivenza non punibile,valorizzando, da un lato, il fatto che l’ingente quantitativo di munizioni di diversocalibro, oggetto della contestazione, sia stato rinvenuto occultato proprio nellacamera da letto della donna il cui alloggio risultava, peraltro, presidiato da uncomplesso sistema di videosorveglianza «che riprendeva tutti i lati dell’immobile»e, dall’altro e soprattutto, il contenuto dei colloqui intercettati intercorsi tral’imputata ed il figlio [OSCURATO:PERSONA], ristretto in carcere, ritenutiinequivocabilmente incompatibili con la ricostruzione difensiva.Ha per l’effetto ritenuto, sulla scorta di tali emergenze probatorie,positivamente dimostrato «il ruolo primario, determinante e consapevole assuntodalla [OSCURATO:PERSONA] nella custodia del munizionamento».Ha, poi, reputato priva di rilievo la circostanza che le armi comuni da sparoper la cui detenzione abusiva il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna non siano statematerialmente rinvenute, osservando, ancora una volta, come il tenore univocodelle conversazioni intercettate consentisse di escludere in radice l’ipotesi che idialoganti avessero inteso riferirsi a pistole prive di effettiva capacità offensiva(cfr. pag. 9 della motivazione: «l’imputato e sua madre alludono al fatto che lapistola di cui il primo aveva l’immediata disponibilità non era statafortunatamente rinvenuta dagli inquirenti, sicché egli avrebbe potuto, al più,rispondere della illecita detenzione del munizionamento»).Ha altresì disatteso l’ipotesi formulata in via subordinata dalla difesa,secondo cui la detenzione dell’arma sarebbe stata giustificata da esigenze dicarattere difensivo, reputandola del tutto avulsa dalle risultanze investigative esfornita di qualunque concreto riscontro nel compendio probatorio acquisito.Ha, infine, ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio irrogato e condivisole valutazioni espresse dal giudice di primo grado sia in ordine al diniego dellecircostanze attenuanti generiche invocate da entrambi gli imputati, sia conriguardo alla mancata concessione, alla sola [OSCURATO:PERSONA], del beneficio dellasospensione condizionale della pena.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono, con l’assistenzadell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato in tre motivi diseguito riassunti ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione dell’art. 2 e 7 legge 895/1967 in relazione all’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.Il difensore contesta che la motivazione offerta dalla Corte territoriale inrelazione al delitto di detenzione di arma comune da sparo ascritta al Fallacarasia «illogica e contraddittoria», posto che le due pistole, peraltro «non megliospecificate», non sono mai stati rinvenute, sicché non se ne conoscono lapotenzialità offensiva o lo stato di conservazione, e considerato che non è stataadeguatamente soppesata la sussistenza della scriminante dello stato dinecessità.Quanto al primo dei due profili appena evidenziati, lamenta che la Corte nonha, anzitutto, valutato l’assenza di elementi di prova che consentano di ascrivereal ricorrente la disponibilità delle armi ed ha, piuttosto, apoditticamenteaffermato la pericolosità delle stesse ricorrendo a mere congetture desunte dallecaptazioni in atti.In ordine al secondo aspetto, contesta che la Corte ha comunque trascuratodi considerare che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato costretto a commettere il delittoaddebitatogli «dalla necessità di proteggere sé e la propria madre da unacondizione di pericolo esterno, collegato al mondo della droga, e ad unacondizione economica di indigenza».Evidenzia la contraddittorietà in cui è incorso il Giudice di secondo gradoladdove ha, dapprima, escluso la sussistenza di una condizione di pericolo ed ha,poi, negato il beneficio della sospensione condizionale della pena affermando chei due congiunti «sono inseriti in un contesto malavitoso».2.2. Violazione dell’art. 62-bis cod. pen. in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen.Il difensore rappresenta che la motivazione cui la Corte ha fatto ricorso pernegare la concessione di attenuanti generiche sia «illogica e contraddittoria»,oltre ad essere stata resa «in violazione di legge».Ribadisce che il giudice di secondo grado ha trascurato di considerare cheentrambi gli imputati sono «sotto lo scacco di un gruppo criminale e…cercanosolo di proteggersi».Aggiunge che ha, poi, obliterato di apprezzare la scelta processuale operata(«che denota maturità») e la difficile situazione scaturente dall’inserimento «inun contesto criminale dal quale è difficile affrancarsi» nonché, da ultimo, conprecipuo riguardo alla posizione processuale dell’[OSCURATO:PERSONA], lo stato diincensuratezza.2.3. Violazione dell’art. 163 cod. pen. in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.Il difensore censura che la Corte ha negato la sospensione condizionale dellapena a favore dell’imputata [OSCURATO:PERSONA] attribuendo rilievo al comportamentoposto in essere da quest’ultima in epoca successiva alla commissione dei reati.Sostiene che, anche a ritenere che la ricorrente ed il lei figlio sianoeffettivamente inseriti in un contesto malavitoso, ciò avrebbe dovuto indurre laCorte a concedere il beneficio («stante le difficoltà in cui si trovano i duericorrenti, anche di smarcarsi da soggetti questi sì davvero pericolosi») che hauna vera e propria funzione rieducativa.Evidenzia, da ultimo, che la mancata sospensione condizionale di una penadi pochi mesi determina un irragionevole appesantimento della macchina dellagiust iz ia («non sospendere condiz ionalmente una pena di pochimesi….determinerebbe la necessità di adire il competente Tribunale disorveglianza, con tutto ciò che questo comporterebbe per la macchina dellagiustizia già ingolfata per questioni di ben più grave allarme sociale»).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affetto da plurimi e concorrenti profili di manifestainfondatezza che ne travolgono l’intero impianto argomentativo.2. Il primo motivo che investe il giudizio di responsabilità formulato neiriguardi del [OSCURATO:PERSONA] incorre in un’evidente declaratoria di inammissibilità,giacché si sottrae al necessario confronto con il tessuto argomentativodell'impugnata sentenza, la quale, attraverso un percorso motivazionale lineare,coerente e sorretto da indici di sicura logicità, ha puntualmente esplicitato leragioni per le quali non poteva attribuirsi alcun pregio alla deduzione difensiva,già veicolata con l’atto di appello, concernente la pretesa mancanza di provacirca le effettive esistenza e funzionalità delle armi cui gli imputati avevano fattoriferimento nel corso del colloquio carcerario.Il ricorrente, infatti, lungi dal misurarsi criticamente con tale apparatogiustificativo, si limita, con il presente ricorso, a reiterare l’assunto secondo cui laricostruzione alternativa prospettata non sarebbe affatto «peregrina»,determinandosi, in tal modo, ad offrire, con finalità oppositiva, una diversalettura del materiale probatorio rispetto a quella accolta dai giudici di merito.In tal modo, tuttavia, egli finisce per sollecitare questa Corte ad operare unsindacato estraneo ai confini funzionali del giudizio di legittimità, pretendendouna rivalutazione della maggiore o minore plausibilità di una concorrente ipotesiricostruttiva, laddove è principio consolidato che il controllo demandato alla Cortedi cassazione non può tradursi in una rinnovata verifica del merito né nella sceltatra differenti opzioni interpretative del fatto, ma resta circoscritto alla verificadella correttezza giuridica della decisione e della tenuta logico-argomentativadella relativa motivazione.Né migliore sorte merita il richiamo all'asserita situazione di necessità nellaquale gli imputati avrebbero agito, poiché tale prospettazione viene nuovamenteevocata in termini meramente assertivi, senza l’indicazione di alcun elementofattuale idoneo a conferirle un sia pur minimo fondamento dimostrativo, sicchéessa rimane confinata al rango di nuda postulazione difensiva, priva diqualsivoglia riscontro processuale e, come tale, del tutto inidonea ad incrinare lasolidità dell'accertamento compiuto dai giudici di merito.3. Le considerazioni da ultimo sviluppate con riguardo al primo motivo diricorso costituiscono il presupposto logico-giuridico per apprezzare l’evidenteinfondatezza della seconda censura formulata dal difensore in punto di mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Al riguardo, non può non ribadirsi come nessun rilievo possa attribuirsiall'insistito richiamo alla prospettata situazione di necessità sofferta dai dueimputati atteso che, come appena evidenziato, la stessa è stata evocata intermini meramente assertivi.Essa, rimanendo confinata al rango di mera enunciazione difensiva, priva diriscontri processuali, degrada, pertanto, a prospettazione del tutto inidonea afungere da elemento positivo suscettibile di giustificare il riconoscimento delleinvocate circostanze attenuanti generiche.Più in generale, va osservato che la Corte territoriale si è puntualmenteconformata al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità,secondo cui la concessione delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. nonintegra l’esito di un automatismo valutativo, ma presuppone la positivaemersione di elementi concretamente apprezzabili ai sensi dell’art. 133 cod.pen., idonei a giustificare un trattamento sanzionatorio di maggiore mitezza,restando legittimo il diniego ogniqualvolta il giudice ritenga – come nel caso inesame è avvenuto - insussistenti dati favorevoli suscettibili di positivavalorizzazione (tra le molte, Sez. 3, n. 44071 del 25 settembre 2014, Papini, Rv.260610; Sez. 4 n. 32872 dell’8 giugno 2022, Guarnieri, Rv. 283409 - 01).A tale lineare approdo motivazionale il ricorrente non oppone alcuna criticaeffettivamente idonea a disarticolarne la tenuta argomentativa, limitandosi areiterare il richiamo allo stato di incensuratezza dell'imputata [OSCURATO:PERSONA],elemento che, per espressa previsione dell'art. 62-bis cod. pen., non puòassumere autonoma rilevanza ai fini del riconoscimento delle attenuantigeneriche, ed alla scelta del rito, comune ad entrambi i ricorrenti, rispetto allaquale la Corte di merito ha parimenti e correttamente escluso qualsivogliavalenza favorevole, trattandosi di opzione processuale già oggetto di specificaconsiderazione da parte dell'ordinamento mediante il correlato beneficiopremiale.4. Anche il terzo motivo di ricorso si rivela manifestamente infondato,poiché si dirige contro una statuizione sorretta da un impianto motivazionalelineare, coerente e del tutto immune dalle denunciate aporie.La Corte territoriale ha, infatti, dato puntualmente conto delle ragioni cheostano alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena afavore dell’[OSCURATO:PERSONA], fondando il richiesto giudizio prognostico negativo suldato, restituito con caratteri di particolare evidenza dalle risultanzeintercettative, dello stabile inserimento della predetta e del figlio di lei in uncontesto relazionale e operativo connotato da significativa contiguità a dinamichecriminali, su un apprezzamento, cioè, che si colloca pienamente entro ilperimetro valutativo demandato al giudice di merito ai sensi degli artt. 133 e 164cod. pen. e che il ricorso non è in grado di incrinare mediante rilievi idonei adenunciarne l'illogicità o l'inosservanza dei criteri legali.Le doglianze difensive muovono, invero, da una premessa fattualeradicalmente eccentrica rispetto al sindacato di legittimità, assumendo cheproprio l'inserimento dell'imputata in un siffatto contesto avrebbe dovuto indurrei giudici di merito ad una valutazione di maggiore indulgenza.Trattasi di assunto che, lungi dal denunciare un vizio della decisione, sirisolve, ancora una volta, nella mera prospettazione di una diversa e piùfavorevole lettura dei medesimi dati processuali.Né conduce ad esiti differenti il richiamo alla funzione rieducativadell'istituto, che la Corte territoriale non ha certamente posto in discussione intermini astratti, avendo piuttosto spiegato, con argomentazione congrua e nonmanifestamente illogica, le ragioni per le quali, nella concreta vicenda sottopostaal suo esame, difettassero i presupposti necessari per formulare quella prognosifavorevole circa la futura astensione dal reato che costituisce la stessa ragiond'essere del beneficio.Del tutto avulso dall'oggetto del giudizio si appalesa, infine, il riferimento alleesigenze di economia processuale connesse alle attività che dovrannoeventualmente essere svolte nella fase esecutiva, trattandosi di considerazioniestranee ai parametri normativi cui deve essere ancorata la valutazione sullaconcedibilità della sospensione condizionale della pena e, pertanto, prive diqualsiasi attitudine a censurare efficacemente la decisione impugnata.5. Alla luce di quanto osservato, il ricorso è inammissibile. A dettadeclaratoria consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.Gli stessi, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, devono essere altresì condannatial versamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 08/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]
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