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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 06979/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso [OSCURATO:PERSONA] Nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a NAPOLI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma che ha confermato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il G.i.p. del Tribunale di Napoli non ha convalidato il fermo disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di estorsione aggravata, tentata e consumata.

Deduce:

1.1. "Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale - mancanza e manifesta illogicità della motivazione".

Il ricorrente premette che la Polizia giudiziaria aveva ricercato Festa per eseguire il fermo, senza mai rintracciarlo, risultando irreperibile, fino a quando «infine, il 23 giugno 2022, a circa un mese dai fatti, l'indagato, evidentemente esasperato dalle ricerche, si consegnava alla [OSCURATO:PERSONA], consentendo l'esecuzione del provvedimento di fermo».

Deduce che -cionostante- il G.i.p. non convalidava, per non avere esaminato tutti gli atti allegati alla richiesta di convalida e, in particolare, la nota della [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che dimostrava che l'indagato era stato ricercato vanamente sin dal momento in cui era stata sporta la denuncia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Il G.i.p. non ha convalidato il fermo osservando che «nessun concreto elemento risulta allegato a sostegno della sussistenza di un fondato pericolo di fuga dell'indagato, se non la circostanza del rinvenimento dell'abitazione dello stesso disabitata e priva di attività, al momento dell'esecuzione del fermo».

Il Pubblico ministero sostiene che la motivazione del rigetto dimostra come il G.i.p. non abbia tenuto conto di tutti gli elementi messi a sua disposizione e, segnatamente, della nota della [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], allegata al ricorso.

1.2. Ciò premesso, non può che rilevarsi come dalla nota della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (allegata al ricorso) emerga solo che gli operanti si recavano presso l'abitazione di Festa e qui non lo rinvenivano.

L'assunto del pubblico ministero, secondo cui vi sarebbero stati ulteriori elementi non valutati dal G.i.p., si mostra infondato già sotto il profillo fattuale della censura visto che -in realtà- dalla lettura di tale nota emerge l'unico elemento preso in considerazione, ossia il mancato rinvenimento di Festa nella sua abitazione.

A ciò si aggiunga che ai fini della convalida del fermo, il pericolo di fuga deve essere fondato su elementi specifici, ossia dotati di capacità di personalizzazione, e desumibili da circostanze concrete e con caratteristiche che non possono rinvenirsi nella sola circostanza del mancato rinvenimento dell'indagato nella propria abitazione in occasione di un unico controllo.

Tale evenienza, invero, può essere dovuta a una momentanea assenza dell'indagato e può essere collegata a una sua momentanea e involontaria irreperibilità, così che per assumere i connotati richiesti ai fini che qui interessano è necessario che essa sia accompagnata da ulteriori elementi concreti rappresentativi della rilevante probabilità che l'indagato si possa dare alla fuga.

Del tutto correttamente, pertanto, il G.i.p. non ha convalidato il fermo ritenendo che l'unico elemento messo a sua disposizione fosse insufficiente per ritenere la sussistenza del pericolo di fuga.2.

Segue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 6 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso [OSCURATO:PERSONA] Nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a NAPOLI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma che ha confermato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il G.i.p. del Tribunale di Napoli non ha convalidato il fermo disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di estorsione aggravata, tentata e consumata. Deduce: 1.1. "Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale - mancanza e manifesta illogicità della motivazione". Il ricorrente premette che la Polizia giudiziaria aveva ricercato Festa per eseguire il fermo, senza mai rintracciarlo, risultando irreperibile, fino a quando «infine, il 23 giugno 2022, a circa un mese dai fatti, l'indagato, evidentemente esasperato dalle ricerche, si consegnava alla [OSCURATO:PERSONA], consentendo l'esecuzione del provvedimento di fermo». Deduce che -cionostante- il G.i.p. non convalidava, per non avere esaminato tutti gli atti allegati alla richiesta di convalida e, in particolare, la nota della [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che dimostrava che l'indagato era stato ricercato vanamente sin dal momento in cui era stata sporta la denuncia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il G.i.p. non ha convalidato il fermo osservando che «nessun concreto elemento risulta allegato a sostegno della sussistenza di un fondato pericolo di fuga dell'indagato, se non la circostanza del rinvenimento dell'abitazione dello stesso disabitata e priva di attività, al momento dell'esecuzione del fermo». Il Pubblico ministero sostiene che la motivazione del rigetto dimostra come il G.i.p. non abbia tenuto conto di tutti gli elementi messi a sua disposizione e, segnatamente, della nota della [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], allegata al ricorso. 1.2. Ciò premesso, non può che rilevarsi come dalla nota della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (allegata al ricorso) emerga solo che gli operanti si recavano presso l'abitazione di Festa e qui non lo rinvenivano. L'assunto del pubblico ministero, secondo cui vi sarebbero stati ulteriori elementi non valutati dal G.i.p., si mostra infondato già sotto il profillo fattuale della censura visto che -in realtà- dalla lettura di tale nota emerge l'unico elemento preso in considerazione, ossia il mancato rinvenimento di Festa nella sua abitazione. A ciò si aggiunga che ai fini della convalida del fermo, il pericolo di fuga deve essere fondato su elementi specifici, ossia dotati di capacità di personalizzazione, e desumibili da circostanze concrete e con caratteristiche che non possono rinvenirsi nella sola circostanza del mancato rinvenimento dell'indagato nella propria abitazione in occasione di un unico controllo. Tale evenienza, invero, può essere dovuta a una momentanea assenza dell'indagato e può essere collegata a una sua momentanea e involontaria irreperibilità, così che per assumere i connotati richiesti ai fini che qui interessano è necessario che essa sia accompagnata da ulteriori elementi concreti rappresentativi della rilevante probabilità che l'indagato si possa dare alla fuga. Del tutto correttamente, pertanto, il G.i.p. non ha convalidato il fermo ritenendo che l'unico elemento messo a sua disposizione fosse insufficiente per ritenere la sussistenza del pericolo di fuga.2. Segue il rigetto del ricorso. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso il 6 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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