CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19428/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
civili: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio - con restituzione degli atti al G.u.p. - dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di omicidio volontario pluriaggravato, in sede di udienza preliminare, ritenuto che non emergessero dagli atti le circostanze aggravanti della minorata difesa e dei futili motivi, dopo aver interloquito con le parti sul punto e aver inutilmente sollecitato l'organo di accusa a modificare l'imputazione, ha ordinato la restituzione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 423 comma 1 bis cod. proc. pen.. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], articolando i motivi di impugnazione che si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo viene denunciata l'abnormità dell'ordinanza impugnata sia sotto il profilo strutturale, poiché, pur costituendo in astratto espressione di un potere legittimo del G.u.p., essa sarebbe stata adottata al di fuori dei casi consentiti, sia sotto il profilo funzionale, in quanto determinerebbe una indebita regressione del procedimento. Il Procuratore ricorrente evidenzia la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza sia nell'ipotesi in cui si ritenga che il provvedimento di restituzione degli atti sia vincolante per il pubblico ministero, il quale potrebbe nuovamente esercitare l'azione penale esclusivamente in conformità alle statuizioni del giudice, sia nell'ipotesi in cui si ritenga che il P.M. possa liberamente riproporre l'azione penale con la medesima qualificazione giuridica censurata. Nel primo caso, l'ordinanza sarebbe certamente ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., in quanto avente natura decisoria e definitiva; nel secondo caso, essa sarebbe comunque impugnabile perché affetta da abnormità funzionale, in quanto idonea a produrre una situazione di stallo processuale del tutto irrisolvibile. Prima della riforma che ha introdotto l'art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., la giurisprudenza di legittimità ammetteva la possibilità per il giudice dell'udienza preliminare di modificare unilateralmente la qualificazione giuridica del fatto e di escludere una circostanza aggravante, emettendo il decreto che dispone il giudizio; tale soluzione è stata tuttavia ritenuta non più percorribile (Sez. 1, n. 33679 del 13/10/2025; Sez. 6, n. 19109, Rv. 286475), aprendo la strada a un'interpretazione della nuova disciplina di cui all'art. 423, comma 1-bis, cod. proc. peri., che consente la restituzione degli atti al P.M. anche per finalità esclusivamente riduttive dell'imputazione. Ebbene, mentre il precedente meccanismo unilaterale garantiva la certa prosecuzione del 2processo, il nuovo assetto delineato dall'art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen. renderebbe fisiologico lo stallo, poiché il procedimento prosegue solo ove il pubblico ministero si conformi al dictum del G.u.p. 2.2. Con il secondo motivo il Pubblico ministero ricorrente chiede, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 423, comma 1-bis, 608 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono che l'ordinanza restitutoria degli atti, adottata ex art. 423, comma 1-bis cod. proc. pen., per finalità riduttive dell'imputazione, possa essere oggetto quantomeno di ricorso per cassazione, e ciò in contrasto con gli artt. 3, 97, 111 e 112 della Costituzione. Osserva il ricorrente che, qualora si ritenga che l'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen. sia vincolante per il pubblico ministero e che non sia ;, -44 2 esperibile il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost., risulterebbero violati gli artt.312-e 76 della Costituzione. Qualora, invece, si ritenga che l'ordinanza non abbia carattere vincolante e non si ravvisi alcuna abnormità dell'ordinanza riduttiva dell'imputazione, l'art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen. risulterebbe in conflitto con gli artt. 97 e 111 Cost. 2.3. Con il terzo motivo si deduce nullità dell'ordinanza per violazione di legge in particolare per erronea applicazione degli artt. 61 n. 5 e 577 n. 4 cod. pen. o, in alternativa, si chiede di dichiarare l'abnormità funzionale perché il provvedimento genera una stasi processuale non altrimenti risolvibile. Nell'escludere l'aggravante della minorata difesa, il giudice ha travisato il fatto. [OSCURATO:PERSONA] è entrato furtivamente all'interno dell'abitazione della vittima, isolata dalle altre case, già armato di un oggetto contundente. La vittima, all'epoca sessantatreenne, si trovava completamente nuda, ad eccezione dei calzini, sola in casa, con la musica ad alto volume, ed è stata attinta da numerosi colpi, almeno undici, mentre si trovava all'interno della propria camera da letto. Tali elementi, unitamente all'assenza di segni di difesa, rendono evidente una situazione di particolare vulnerabilità, sia soggettiva sia oggettiva, della quale l'imputato si è consapevolmente approfittato. 3. Il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'annullamento senza rinvio - con restituzione degli atti al G.u.p. - dell'ordinanza impugnata, ritenendola abnorme perché espressione di un potere non attribuito al G.U.P., in quanto l'art. 423, cod. proc. pen. non consente di imporre al pubblico ministero una valutazione discrezionale riduttiva dell'imputazione, specie con riferimento a circostanze aggravanti. 4. La difesa dell'imputato ha depositato una memoria con la quale chiede dichiararsi inammissibile, o comunque rigettarsi, il ricorso del Pubblico Ministero, sostenendo che l'ordinanza di restituzione degli atti ex art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen. è legittima 3e non abnorme, che il ricorso è affetto da plurimi vizi di inammissibilità (anche per carenza di interesse sopravvenuta) e che le aggravanti contestate sono insussistenti in fatto e in diritto. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'esame del ricorso nel merito è precluso dal rilievo preliminare assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, che ne determina l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc pen. Va in proposito rilevato che, secondo consolidati e condivisi principi, nel sistema processuale penale, la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, non è basata sul concetto di soccombenza, posto a base delle impugnazioni civili, che presuppongono un processo di tipo contenzioso e, quindi, una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti. Essa deve essere, invece, individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011„dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). Il requisito dell'interesse deve, in particolare, configurarsi in maniera immediata, concreta e attuale, e sussistere oltre che al momento della proposizione del gravame anche in quello della sua decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice della impugnazione (Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale riguardo, è stata elaborata la categoria della «carenza d'interesse sopraggiunta», il cui fondamento giustificativo è stato individuato nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694). Tale principio opera anche nel caso in cui l'impugnazione sia proposta dal pubblico ministero, il quale non può far valere una mera pretesa teorica preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, ma deve comunque4 agdedurre un concreto pregiudizio, suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata (vedi Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Rv. 276274). 2. Alla luce di tali principi, deve ritenersi che, nel caso in esame, l'interesse del Pubblico ministero a coltivare il ricorso sia venuto meno nelle more della decisione. Dalla memoria difensiva e dagli atti richiamati nel ricorso emerge, infatti, la seguente sequenza procedimentale: - il 18 novembre 2025, il G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del procedimento, pendente in udienza preliminare, a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di omicidio pluriaggravato, ha disposto, ai sensi dell'art. 423, comma 1-bis cod. proc. pen., la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, ritenendo che le aggravanti della minorata difesa e dei futili motivi non emergessero dagli atti; avverso tale ordinanza, il Pubblico Ministero ha proposto il ricorso per cassazione, oggi in esame; - il 19 novembre 2025, il Pubblico Ministero di [OSCURATO:PERSONA] ha notificato a [OSCURATO:PERSONA] un nuovo avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen., recante l'imputazione di omicidio aggravato dalla minorata difesa e dai futili motivi; - il 10 dicembre 2025, il Pubblico Ministero ha formulato la richiesta di rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di omicidio aggravato dalla minorata difesa e dai futili motivi; - il 5 gennaio 2026, in sede di udienza preliminare, il G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rigettate le eccezioni preliminari, ha rinnovato l'invito al P.M., ex art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., a modificare l'imputazione con riferimento alle aggravanti, escludendole; alla medesima udienza il Pubblico Ministero si è adeguato all'invito del G.U.P. e ha eliminato dall'imputazione le aggravanti della minorata difesa e dei futili motivi; quindi, la difesa ha chiesto l'ammissione al giudizio abbreviato; infine, il G.U.P. ha ammesso il rito abbreviato in relazione all'imputazione di omicidio, priva delle aggravanti; - il 2 febbraio 2026 l'udienza per la discussione del giudizio abbreviato è stata rinviata al 20 aprile 2026 in ragione della pendenza del ricorso per cassazione del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], oggi in esame. 3. Fatte le premesse sopra svolte in ordine alla sequenza procedimentale, deve ritenersi che non persista, allo stato, un interesse concreto e attuale del Pubblico ministero alla decisione sul ricorso avverso l'ordinanza emessa dal G.U.P. di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Né assume rilievo, in senso contrario, la circostanza che la discussione del giudizio abbreviato, già ammesso, sia stata rinviata in attesa della decisione di questa Corte, 5poiché anche tale evenienza non vale a radicare un interesse concreto e attuale alla decisione sul ricorso. Invero, il thema decidendum è ormai irreversibilmente definito dall'intervenuta ammissione del rito abbreviato con riferimento all'imputazione priva delle aggravanti in contestazione. Una eventuale pronuncia di annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] impugnata non potrebbe spiegare alcuna utilità processuale attuale, giacché le aggravanti della minorata difesa e dei futili motivi, una volta esclusa la loro contestazione e ammesso il giudizio abbreviato sull'imputazione così definita, non potrebbero più essere utilmente reintrodotte nel medesimo procedimento. Ne consegue che l'annullamento richiesto non sarebbe idoneo a rimuovere un pregiudizio attuale né a procurare al Pubblico ministero un risultato processualmente apprezzabile. Né può sostenersi che residui, in capo al ricorrente, un interesse meramente teorico all'affermazione dell'abnormità dell'ordinanza o alla soluzione del quesito interpretativo prospettato, poiché anche il Pubblico ministero, al pari di ogni altro soggetto legittimato all'impugnazione, deve prospettare un'utilità immediata, concreta e attuale derivante dalla decisione richiesta, e non può sollecitare una pronuncia avente finalità soltanto nomofilattica o di astratta verifica della correttezza del provvedimento impugnato. Non può quindi che prendersi atto del fatto che il sopravvenuto sviluppo del procedimento ha reso ormai irreversibile, ai fini che qui rilevano, l'assetto processuale derivato dalla nuova formulazione dell'imputazione e dall'ammissione del rito alternativo. 4. Alla declaratoria di inammissibilità non seguono ulteriori statuizioni, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e non implica, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910). w PQM o E , F, -,r. 4 - 7 P.Q.Mc-3 ((.1:1 ,92.Il 9nsigliere estensore ) (1'Il Presidente erena [OSCURATO:PERSONA] o.. cr,:, -n H _ 6 iig Li C) I— riy ce c--3 o o