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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 09847/2022

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ente DY) ORDINANZA sul ricorso 19461-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimato — avverso la sentenza n. 215/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 3/3/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto opposizione al decreto con il quale il tribunale le aveva ingiunto il pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della somma di €. 80.004,15, oltre accessoe spese, a titolo di corrispettivo della fornitura di materiale edile ("misto getto").

1.2. La società opponente ha dedotto che: - il contratto di fornitura era collegato ad un altro, stipulato tra le parti il 24/1/2005, avente ad oggetto la promessa di vendita, da parte della stessa Pentaplus, di un immobile per il corrispettivo di C. 80.000,00, oltre IVA; - la [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, si era resa inadempiente poiché non si era presentata per la stipula del contratto definitivo, prevista per il mese di giugno del 2007; - esistevano, quindi, i presupposti per chiedere l'esecuzione del contratto preliminare a norma dell'art. 2932 c.c. e la condanna della controparte al pagamento del prezzo e al risarcimento dei danni.

1.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito all'opposizione e, dopo aver evidenziato che l'opponente non aveva contestato né la fornitura del materiale edile né il relativo corrispettivo, ha dedotto che, in realtà, il contratto preliminare non era stato concluso a causa dell'inadempimento dell'attrice la quale, nonostante le reiterate richieste, non aveva fornito i documenti necessari per il rogito.

1.4. Il tribunale, con sentenza del 6/3/2013, ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, ed ha respinto la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente.

1.5. Il tribunale, in particolare, dopo aver dato atto del collegamento negoziale esistente tra il contratto di fornitura della ghiaia, costituente il titolo del credito azionato in via monitoria, ed il contratto preliminare poiché le parti avevano voluto che il secondo contratto si sarebbe risolto in caso di inadempimento del primo, ha ritenuto, innanzitutto, che l'attrice si era resa inadempiente al contratto di fornitura, non avendo provveduto al pagamento del corrispettivo nel termine prorogato al 30/6/2007, né alla fornitura di 1.500 mc di terreno vegetale come previsto dalla clausola n. 5, ed, in secondo luogo, che il contratto preliminare si era, a sua volta, Ric. 2017 n. 19461 - Sez. 2 - CC del 3 marzo 2022 risolto in forza della clausola risolutiva espressa, con la conseguente infondatezza della pretesa di adempimento dello stesso in forma specifica e di pagamento del prezzo avanzata in via riconvenzionale.

1.6. L'opponente, inoltre, ha aggiunto il tribunale, si era resa inadempiente anche agli obblighi assunti con il contratto preliminare, non avendo procurato all'acquirente, nonostante le reiterate richieste inviate, i documenti indispensabili per la stipula del definitivo, come il certificato di agibilità, né aveva dedotto o provato che l'immobile avesse alla data fissata per il rogito tutti i requisiti idonei all'ottenimento di tale certificato.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto appello lamentando che il tribunale aveva erroneamente dichiarato la risoluzione del contratto preliminare di compravendita senza considerare che essa aveva in realtà provveduto a consegnare la terra vegetale alla [OSCURATO:PERSONA], la quale, dal suo canto, non aveva mai eccepito tale inadempimento, non aveva proposto la domanda di risoluzione di tale contratto per inadempimento della controparte né aveva fornito la prova dell'inadempimento di quest'ultima e neppure della gravità dello stesso.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito al gravame chiedendone il rigetto.

2.3. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello confermando la sentenza impugnata.

2.4. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che la società appellante non aveva contestato l'adempimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] all'obbligazione assunta con il contratto di fornitura del 23/11/2005 e neppure l'ammontare della pretesa al relativo corrispettivo, pari a complessivi C. 80.000,00, oltre IVA, ha ritenuto: - innanzitutto, che la Pentaplus non aveva dimostrato di aver consegnato l'intero quantitativo di terreno Ric. 2017 n. 19461 - Sez. 2 - CC del 3 marzo 2022 vegetale previsto nel contratto di fornitura e che, pertanto, la stessa, a fronte di dichiarazioni testimoniali poco precise sul punto ed in mancanza della documentazione attestante i relativi trasporti, non aveva provato l'esatto adempimento dell'obbligazione assunta; - in secondo luogo, che l'art. 8 del contratto preliminare, prevedendo la "nullità" del medesimo nel caso in cui il contratto di fornitura non fosse stato integralmente rispettato, induceva a ritenere che solo nel caso in cui entrambe le parti avessero adempiuto alle obbligazioni assunte con il contratto di fornitura, sarebbe stata data esecuzione al preliminare in questione; - infine, che, non essendo stata contestata l'esecuzione della fornitura da parte della [OSCURATO:PERSONA] ma non avendo la Pentaplus dimostrato il proprio adempimento, alla cui prova era onerata, era, in definitiva, fondata l'eccezione d'inadempimento sollevata dall'appellata.

2.5. La promissaria acquirente, del resto, ha aggiunto la corte, con missive del 13/6/2007 e del 9/7/2007, aveva comunicato di essere pronta alla stipula a condizione che fossero forniti i documenti indispensabili, come il certificato di agibilità dell'appartamento, per cui non può dubitarsi che la stessa aveva manifestato la sua disponibilità a stipulare il contratto definitivo ma aveva richiesto che la controparte fornisse i documenti indispensabili per dimostrare la regolarità edilizia dell'immobile e la commerciabilità dello medesimo.

L'appellante, d'altra parte, a fronte della contestazione in merito alla mancanza dei documenti necessari per il rogito, non ha dimostrato che gli stessi esistevano alla data prevista per il rogito, né ha dimostrato che tali documenti erano stati rilasciati nel corso del giudizio con la conseguenza che la sentenza di cui all'art. 2932 c.c. comunque non poteva essere pronunciata.

Ric. 2017 n. 19461 - Sez. 2 - CC del 3 marzo 2022

2.6. In definitiva, ha concluso la corte, mancando i presupposti per dare attuazione alla datio in solutum nei termini prospettati dalle parti, del tutto legittimamente la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto il pagamento del corrispettivo del materiale fornito.

3.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con ricorso notificato il 28/7/2017, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello.

3.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione delle norme previste dagli artt. 1173, 1321, 1456 e 2697 c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha, in sostanza, dichiarato la risoluzione del contratto preliminare di compravendita anche se la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva formalmente proposto alcuna domanda in tal senso sicché, ha osservato la ricorrente, anche a voler ammettere che si fosse, in ipotesi, verificato il fatto che faceva "scattare" la clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 8 del contratto preliminare, la [OSCURATO:PERSONA] poteva sottrarsi all'adempimento delle obbligazioni ivi contenute solo in seguito ad una domanda di risoluzione per inadempimento.

Del resto, ha aggiunto la ricorrente, l'apposizione di una clausola risolutiva espressa non comporta lo scioglimento del contratto essendo sempre necessario l'accertamento dell'inadempimento e della sua imputabilità.

Nel caso in esame, al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito in giudizio alcuna prova dell'inadempimento e della sua imputabilità alla Pentaplus.

4.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione delle norme Ric. 2017 n. 19461 - Sez. 2 - CC del 3 marzo 2022 previste dagli artt. 1218, 1453 e 2697 c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha rigettato le domande proposte dall'appellante sul presupposto che la stessa, non avendo dimostrato l'esistenza dei documenti necessari per il rogito, non aveva fornito la prova del proprio adempimento al contratto preliminare, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, era la [OSCURATO:PERSONA] a dover dimostrare l'inadempimento della Pentaplus e che la stessa solo dopo aver dimostrato tale inadempimento e ottenuto la conseguente risoluzione del contratto, poteva chiedere il pagamento in denaro della fornitura.

4.3. Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente, sono infondati.

4.4. Intanto, la ricorrente non si confronta realmente con la sentenza impugnata: la quale, in effetti, ha escluso che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a dare esecuzione al contratto preliminare di compravendita non già perché ne ha pronunciato la risoluzione pur in mancanza di una domanda in tal senso ad opera della stessa ma perché, a fronte dell'inadempimento della Pentaplus alle obbligazioni assunte con il contratto di fornitura, e cioè la consegna del quantitativo di terreno vegetale ivi previsto, ha ritenuto (ai fini in esame, non importa se a torto o a ragione) che la promittente venditrice aveva legittimamente sollevato l'eccezione d'inadempimento alle obbligazioni che la controparte aveva assunto con il contratto di fornitura, sottraendosi, in tal modo, per effetto del collegamento esistente tra gli stessi in forza della clausola 8 del contratto preliminare, all'adempimento delle obbligazioni previste a suo carico da quest'ultimo contratto, a prescindere dalla prova del relativo adempimento ovvero della sua formale risoluzione.

Ric. 2017 n. 19461 - Sez. 2 - CC del 3 marzo 2022

4.5. Del resto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore (e cioè la [OSCURATO:PERSONA]) convenuto per l'adempimento (delle obbligazioni derivanti dal contratto preliminare), ove sollevi l'eccezione d'inadempimento (al contratto collegato di fornitura) prevista dall'art. 1460 c.c., sarà onerato solo di allegare l'altrui inadempimento (all'obbligazione di consegnare il quantitativo di terreno vegetale previsto) gravando, invece, sul creditore agente (la Pentaplus) l'onere di dimostrare il proprio adempimento (alle obbligazioni relative al contratto collegato) ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cass. n. 3587 del 2021).

5.1. Con il terzo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione della norma prevista dall'art. 1456 c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che la Pentaplus fosse inadempiente all'obbligo, assunto con l'art. 5 del contratto di fornitura, di consegnare la terra vegetale e, di conseguenza, che il contratto preliminare di compravendita doveva considerarsi risolto in forza della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 8, senza, tuttavia, considerare: - innanzitutto, che, per il suo tenore letterale, la clausola in questione era di mero stile in quanto carente dei requisiti di specificità richiesti, essendo a tal fine necessario che le parti espressamente prevedano la risoluzione del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni determinate; - in secondo luogo, che tale clausola, se valutata alla luce del canone della buona fede, non avrebbe potuto condurre alla risoluzione del contratto, per mancanza di un inadempimento rilevante della Pentaplus: la [OSCURATO:PERSONA], infatti, si era limitata a chiedere il pagamento della sabbia fornita Ric. 2017 n. 19461 - Sez. 2 - CC del 3 marzo 2022 senza lamentare alcun danno dalla mancata ricezione della terra vegetale nel quantitativo contrattualmente stabilito, per cui la mancata consegna della terra vegetale, addebitata a Pentaplus, era del tutto trascurabile rispetto alla complessiva volontà negoziale.

5.2. Con il quarto motivo, la società ricorrente, lamentando l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha omesso di condurre un doveroso esame in ordine alle circostanze fattuali che portavano invece a ritenere che il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] era contrario a buona fede e che l'invocata ed ottenuta applicazione della clausola risolutiva espressa da parte della [OSCURATO:PERSONA] era pertanto il frutto di un abuso.

5.3. Con il quinto motivo, la società ricorrente, lamentando l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha del tutto omesso di valutare, alla luce della volontà contrattuale delle parti, il collegamento negoziale esistente tra il contratto di fornitura ed il contratto preliminare di compravendita. [OSCURATO:PERSONA], infatti, si era obbligata a corrispondere il prezzo di €. 0,82 al quintale di sabbia misto getto solo in considerazione del fatto che aveva la facoltà di fornire una prestazione in luogo dell'adempimento monetario, vale a dire permutare un appartamento di proprietà, con la conseguenza che, una volta dichiarata la risoluzione del preliminare, la stessa sorte avrebbe dovuto subire anche il contratto di fornitura, sicché, in definitiva, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto pretendere il pagamento della sabbia misto Ric. 2017 n. 19461 - Sez. 2 - CC del 3_nuar-zo-2132-2------„ getto a titolo contrattuale.

5.4. I motivi sono inammissibili.

Le questioni poste dalla ricorrente, come prospettate nelle censure esposte, non risultano, in effetti, trattate dalla sentenza impugnata: ed è, invece, noto che, ove una questione di diritto (come l'inefficacia della clausola risolutiva, la necessità di valutare il comportamento del debitore alla luce del canone di buona fede o la rilevanza del collegamento esistente tra i contratti) che implica un accertamento di fatto (e cioè la specificità o meno della clausola, la conformità o meno del comportamento del debitore al dovere di buona fede e l'effettivo collegamento esistente tra i contratti) non è stata in alcun modo trattata dalla sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione d'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere, rimasto nella specie inadempiuto, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018).

6. Il ricorso è, dunque, infondato e dev'essere, quindi, respinto.

7. Nulla per le spese di lite in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

8. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della Ric. 2017 n. 19461 - Sez. 2 - CC del 3 marzo 2022 ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente DY) ORDINANZA sul ricorso 19461-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimato — avverso la sentenza n. 215/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 3/3/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto opposizione al decreto con il quale il tribunale le aveva ingiunto il pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della somma di €. 80.004,15, oltre accessoe spese, a titolo di corrispettivo della fornitura di materiale edile ("misto getto"). 1.2. La società opponente ha dedotto che: - il contratto di fornitura era collegato ad un altro, stipulato tra le parti il 24/1/2005, avente ad oggetto la promessa di vendita, da parte della stessa Pentaplus, di un immobile per il corrispettivo di C. 80.000,00, oltre IVA; - la [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, si era resa inadempiente poiché non si era presentata per la stipula del contratto definitivo, prevista per il mese di giugno del 2007; - esistevano, quindi, i presupposti per chiedere l'esecuzione del contratto preliminare a norma dell'art. 2932 c.c. e la condanna della controparte al pagamento del prezzo e al risarcimento dei danni. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito all'opposizione e, dopo aver evidenziato che l'opponente non aveva contestato né la fornitura del materiale edile né il relativo corrispettivo, ha dedotto che, in realtà, il contratto preliminare non era stato concluso a causa dell'inadempimento dell'attrice la quale, nonostante le reiterate richieste, non aveva fornito i documenti necessari per il rogito. 1.4. Il tribunale, con sentenza del 6/3/2013, ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, ed ha respinto la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente. 1.5. Il tribunale, in particolare, dopo aver dato atto del collegamento negoziale esistente tra il contratto di fornitura della ghiaia, costituente il titolo del credito azionato in via monitoria, ed il contratto preliminare poiché le parti avevano voluto che il secondo contratto si sarebbe risolto in caso di inadempimento del primo, ha ritenuto, innanzitutto, che l'attrice si era resa inadempiente al contratto di fornitura, non avendo provveduto al pagamento del corrispettivo nel termine prorogato al 30/6/2007, né alla fornitura di 1.500 mc di terreno vegetale come previsto dalla clausola n. 5, ed, in secondo luogo, che il contratto preliminare si era, a sua volta, Ric. 2017 n. 19461 - Sez. 2 - CC del 3 marzo 2022 risolto in forza della clausola risolutiva espressa, con la conseguente infondatezza della pretesa di adempimento dello stesso in forma specifica e di pagamento del prezzo avanzata in via riconvenzionale. 1.6. L'opponente, inoltre, ha aggiunto il tribunale, si era resa inadempiente anche agli obblighi assunti con il contratto preliminare, non avendo procurato all'acquirente, nonostante le reiterate richieste inviate, i documenti indispensabili per la stipula del definitivo, come il certificato di agibilità, né aveva dedotto o provato che l'immobile avesse alla data fissata per il rogito tutti i requisiti idonei all'ottenimento di tale certificato. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto appello lamentando che il tribunale aveva erroneamente dichiarato la risoluzione del contratto preliminare di compravendita senza considerare che essa aveva in realtà provveduto a consegnare la terra vegetale alla [OSCURATO:PERSONA], la quale, dal suo canto, non aveva mai eccepito tale inadempimento, non aveva proposto la domanda di risoluzione di tale contratto per inadempimento della controparte né aveva fornito la prova dell'inadempimento di quest'ultima e neppure della gravità dello stesso. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. 2.3. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello confermando la sentenza impugnata. 2.4. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che la società appellante non aveva contestato l'adempimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] all'obbligazione assunta con il contratto di fornitura del 23/11/2005 e neppure l'ammontare della pretesa al relativo corrispettivo, pari a complessivi C. 80.000,00, oltre IVA, ha ritenuto: - innanzitutto, che la Pentaplus non aveva dimostrato di aver consegnato l'intero quantitativo di terreno Ric. 2017 n. 19461 - Sez. 2 - CC del 3 marzo 2022 vegetale previsto nel contratto di fornitura e che, pertanto, la stessa, a fronte di dichiarazioni testimoniali poco precise sul punto ed in mancanza della documentazione attestante i relativi trasporti, non aveva provato l'esatto adempimento dell'obbligazione assunta; - in secondo luogo, che l'art. 8 del contratto preliminare, prevedendo la "nullità" del medesimo nel caso in cui il contratto di fornitura non fosse stato integralmente rispettato, induceva a ritenere che solo nel caso in cui entrambe le parti avessero adempiuto alle obbligazioni assunte con il contratto di fornitura, sarebbe stata data esecuzione al preliminare in questione; - infine, che, non essendo stata contestata l'esecuzione della fornitura da parte della [OSCURATO:PERSONA] ma non avendo la Pentaplus dimostrato il proprio adempimento, alla cui prova era onerata, era, in definitiva, fondata l'eccezione d'inadempimento sollevata dall'appellata. 2.5. La promissaria acquirente, del resto, ha aggiunto la corte, con missive del 13/6/2007 e del 9/7/2007, aveva comunicato di essere pronta alla stipula a condizione che fossero forniti i documenti indispensabili, come il certificato di agibilità dell'appartamento, per cui non può dubitarsi che la stessa aveva manifestato la sua disponibilità a stipulare il contratto definitivo ma aveva richiesto che la controparte fornisse i documenti indispensabili per dimostrare la regolarità edilizia dell'immobile e la commerciabilità dello medesimo. L'appellante, d'altra parte, a fronte della contestazione in merito alla mancanza dei documenti necessari per il rogito, non ha dimostrato che gli stessi esistevano alla data prevista per il rogito, né ha dimostrato che tali documenti erano stati rilasciati nel corso del giudizio con la conseguenza che la sentenza di cui all'art. 2932 c.c. comunque non poteva essere pronunciata. Ric. 2017 n. 19461 - Sez. 2 - CC del 3 marzo 2022 2.6. In definitiva, ha concluso la corte, mancando i presupposti per dare attuazione alla datio in solutum nei termini prospettati dalle parti, del tutto legittimamente la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto il pagamento del corrispettivo del materiale fornito. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con ricorso notificato il 28/7/2017, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione delle norme previste dagli artt. 1173, 1321, 1456 e 2697 c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha, in sostanza, dichiarato la risoluzione del contratto preliminare di compravendita anche se la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva formalmente proposto alcuna domanda in tal senso sicché, ha osservato la ricorrente, anche a voler ammettere che si fosse, in ipotesi, verificato il fatto che faceva "scattare" la clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 8 del contratto preliminare, la [OSCURATO:PERSONA] poteva sottrarsi all'adempimento delle obbligazioni ivi contenute solo in seguito ad una domanda di risoluzione per inadempimento. Del resto, ha aggiunto la ricorrente, l'apposizione di una clausola risolutiva espressa non comporta lo scioglimento del contratto essendo sempre necessario l'accertamento dell'inadempimento e della sua imputabilità. Nel caso in esame, al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito in giudizio alcuna prova dell'inadempimento e della sua imputabilità alla Pentaplus. 4.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione delle norme Ric. 2017 n. 19461 - Sez. 2 - CC del 3 marzo 2022 previste dagli artt. 1218, 1453 e 2697 c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha rigettato le domande proposte dall'appellante sul presupposto che la stessa, non avendo dimostrato l'esistenza dei documenti necessari per il rogito, non aveva fornito la prova del proprio adempimento al contratto preliminare, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, era la [OSCURATO:PERSONA] a dover dimostrare l'inadempimento della Pentaplus e che la stessa solo dopo aver dimostrato tale inadempimento e ottenuto la conseguente risoluzione del contratto, poteva chiedere il pagamento in denaro della fornitura. 4.3. Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente, sono infondati. 4.4. Intanto, la ricorrente non si confronta realmente con la sentenza impugnata: la quale, in effetti, ha escluso che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a dare esecuzione al contratto preliminare di compravendita non già perché ne ha pronunciato la risoluzione pur in mancanza di una domanda in tal senso ad opera della stessa ma perché, a fronte dell'inadempimento della Pentaplus alle obbligazioni assunte con il contratto di fornitura, e cioè la consegna del quantitativo di terreno vegetale ivi previsto, ha ritenuto (ai fini in esame, non importa se a torto o a ragione) che la promittente venditrice aveva legittimamente sollevato l'eccezione d'inadempimento alle obbligazioni che la controparte aveva assunto con il contratto di fornitura, sottraendosi, in tal modo, per effetto del collegamento esistente tra gli stessi in forza della clausola 8 del contratto preliminare, all'adempimento delle obbligazioni previste a suo carico da quest'ultimo contratto, a prescindere dalla prova del relativo adempimento ovvero della sua formale risoluzione. Ric. 2017 n. 19461 - Sez. 2 - CC del 3 marzo 2022 4.5. Del resto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore (e cioè la [OSCURATO:PERSONA]) convenuto per l'adempimento (delle obbligazioni derivanti dal contratto preliminare), ove sollevi l'eccezione d'inadempimento (al contratto collegato di fornitura) prevista dall'art. 1460 c.c., sarà onerato solo di allegare l'altrui inadempimento (all'obbligazione di consegnare il quantitativo di terreno vegetale previsto) gravando, invece, sul creditore agente (la Pentaplus) l'onere di dimostrare il proprio adempimento (alle obbligazioni relative al contratto collegato) ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cass. n. 3587 del 2021). 5.1. Con il terzo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione della norma prevista dall'art. 1456 c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che la Pentaplus fosse inadempiente all'obbligo, assunto con l'art. 5 del contratto di fornitura, di consegnare la terra vegetale e, di conseguenza, che il contratto preliminare di compravendita doveva considerarsi risolto in forza della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 8, senza, tuttavia, considerare: - innanzitutto, che, per il suo tenore letterale, la clausola in questione era di mero stile in quanto carente dei requisiti di specificità richiesti, essendo a tal fine necessario che le parti espressamente prevedano la risoluzione del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni determinate; - in secondo luogo, che tale clausola, se valutata alla luce del canone della buona fede, non avrebbe potuto condurre alla risoluzione del contratto, per mancanza di un inadempimento rilevante della Pentaplus: la [OSCURATO:PERSONA], infatti, si era limitata a chiedere il pagamento della sabbia fornita Ric. 2017 n. 19461 - Sez. 2 - CC del 3 marzo 2022 senza lamentare alcun danno dalla mancata ricezione della terra vegetale nel quantitativo contrattualmente stabilito, per cui la mancata consegna della terra vegetale, addebitata a Pentaplus, era del tutto trascurabile rispetto alla complessiva volontà negoziale. 5.2. Con il quarto motivo, la società ricorrente, lamentando l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha omesso di condurre un doveroso esame in ordine alle circostanze fattuali che portavano invece a ritenere che il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] era contrario a buona fede e che l'invocata ed ottenuta applicazione della clausola risolutiva espressa da parte della [OSCURATO:PERSONA] era pertanto il frutto di un abuso. 5.3. Con il quinto motivo, la società ricorrente, lamentando l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha del tutto omesso di valutare, alla luce della volontà contrattuale delle parti, il collegamento negoziale esistente tra il contratto di fornitura ed il contratto preliminare di compravendita. [OSCURATO:PERSONA], infatti, si era obbligata a corrispondere il prezzo di €. 0,82 al quintale di sabbia misto getto solo in considerazione del fatto che aveva la facoltà di fornire una prestazione in luogo dell'adempimento monetario, vale a dire permutare un appartamento di proprietà, con la conseguenza che, una volta dichiarata la risoluzione del preliminare, la stessa sorte avrebbe dovuto subire anche il contratto di fornitura, sicché, in definitiva, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto pretendere il pagamento della sabbia misto Ric. 2017 n. 19461 - Sez. 2 - CC del 3_nuar-zo-2132-2------„ getto a titolo contrattuale. 5.4. I motivi sono inammissibili. Le questioni poste dalla ricorrente, come prospettate nelle censure esposte, non risultano, in effetti, trattate dalla sentenza impugnata: ed è, invece, noto che, ove una questione di diritto (come l'inefficacia della clausola risolutiva, la necessità di valutare il comportamento del debitore alla luce del canone di buona fede o la rilevanza del collegamento esistente tra i contratti) che implica un accertamento di fatto (e cioè la specificità o meno della clausola, la conformità o meno del comportamento del debitore al dovere di buona fede e l'effettivo collegamento esistente tra i contratti) non è stata in alcun modo trattata dalla sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione d'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere, rimasto nella specie inadempiuto, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018). 6. Il ricorso è, dunque, infondato e dev'essere, quindi, respinto. 7. Nulla per le spese di lite in mancanza di attività difensiva della parte intimata. 8. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della Ric. 2017 n. 19461 - Sez. 2 - CC del 3 marzo 2022 ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,
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