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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 14877/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, con la quale è stata confermata la condanna pronunciata in data 25/3/2019 dal Tribunale di Ancona in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

B) e 2-sexies cod. strada, con condanna alla pena ritenuta di giustizia.

L'esponente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. ed art. 27Cost.Il ricorso è inammissibile.

La difesa si duole del cattivo funzionamento dell'etilometro; pone in evidenza come gli elementi dai quali è stata desunto lo stato di ebbrezza sono tutti di carattere presuntivo.

I motivi proposti risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni dalla Corte di merito.

L'affermazione di responsabilità dell'imputato è sorretta da conferente apparato argomentativo.

I giudici di merito, nelle due sentenza conformi, dopo attenta ricostruzione del fatto, hanno ritenuto dimostrato il reato ascritto al ricorrente, offrendo adeguata motivazione, non censurabile in questa sede.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, recentemente ribadito, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (cfr. Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 29/03/2021, Rv. 280958 - 01).

Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, con la quale è stata confermata la condanna pronunciata in data 25/3/2019 dal Tribunale di Ancona in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. B) e 2-sexies cod. strada, con condanna alla pena ritenuta di giustizia. L'esponente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. ed art. 27Cost.Il ricorso è inammissibile. La difesa si duole del cattivo funzionamento dell'etilometro; pone in evidenza come gli elementi dai quali è stata desunto lo stato di ebbrezza sono tutti di carattere presuntivo. I motivi proposti risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni dalla Corte di merito. L'affermazione di responsabilità dell'imputato è sorretta da conferente apparato argomentativo. I giudici di merito, nelle due sentenza conformi, dopo attenta ricostruzione del fatto, hanno ritenuto dimostrato il reato ascritto al ricorrente, offrendo adeguata motivazione, non censurabile in questa sede. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, recentemente ribadito, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (cfr. Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 29/03/2021, Rv. 280958 - 01). Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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