CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 maggio 2019
Cassazione n. 26410/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 38573/2019proposto da: ITALCEMENTI s.p.a.,in persona del legale rappres. p.t., elettivamente domiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappres entata e difesa,per procura speciale in calce al ricorso ; -ricorrente– -contro- MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatoe difeso; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1561/19 de lla Corte d’appe ll o di Bologna, pubblicata il 13.05.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. riassumeva innanzi al Tribunale di Bologna la causa promossa innanzi al Tar, avente ad oggetto la contestazione della determinazione dei canoni minerari-relativi ad una concessione accordata nel 1958, per la durata di 50 anni, per la coltivazione di un giacimento di marna da cemento sito nei comuni di Guiglia e Zocca, in provincia di Modena- con domanda di condanna dell’amministrazione alla restituzione dei canoni indebitamente richiesti. Con sentenza del 23.9.2014, il Tribunale rigettava la domanda; Italcementi proponeva appello deducendo l’erroneità della sentenza impugnata in ordine all’inapplicabilità alle concessioni minerarie della normativa statale che aveva aumentato i canoni di uso dei beni demaniali, in quanto lo sfruttamento minerario era caratterizzato da un particolare interesse pubblico, non ravvisabile nelle altre ipotesi di beni di proprietà dello Stato. Con sentenza depositata il 13.5.2019, la Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava prescritto il diritto per cui è causa dal 7.5.1994 al 6.5. 19 9 5 per l’importo di euro 355,95 - rigettando per il reso l’impugnazione-osservando che: non era fondata la tesi dell’appellante sulla natura tributaria del canone in questione, che lo avrebbe sottratto alla sopravvenuta disciplina normativa che aveva imposto l’adeguamento dei canoni dovuti per l’utilizzo di beni di proprietà pubblica, e sulla non assimilabilità di tali canoni a quelli relativi ad altre concessioni di beni pubblici, che avrebbe giustificato una disciplina derogatoria, in quanto non fondata su alcuna norma. Italcementi s.p.a. ricorre in cassazione avverso la sud detta sentenza con unico motivo.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso. Leparti hanno depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo, in relazione all’art. 360, c.1, nn. 2 e 3, c.p.c.,denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 118 disp. a tt. c.p.c., in relazione all’art. 132 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 10, c.2, l. n. 537/93 e 32, c.1, l. n. 724/94, dm 2.3.98 n. 258, con riguardo all’art. 25 R.D. n. 1443/1927, per aver la Corte d’appello deciso con rinvio per relationem alla sentenza della Corte Cost. n. 89/18, che però non era pertinente perché riguardante le cave e non le miniere. Al riguardo, la ricorrente assume che la natura non tributaria del canone dovuto per l’attività estrattiva non poteva assumere rilievo ai fini della decisione della causa in materia di diritti del concessionario, specie considerando che la sentenza impugnata non aveva effettuato alcun collegamento tra le due fattispecie,senza dunque motivare sulla conclusione che le norme che impongono l’aggiornamento annuale dei canoni per i beni pubblici si debbano applicare anche ai diritti del concessionario minerario, non sussistendo una normativa derogatoria. Sul punto, la ricorrente richiama la motivazione della suddetta sentenza della Corte Cost., che ha evidenziato la natura non tributaria del canone di cava, con argomentazioni non inerenti alle miniere circa le finalità del canone (che per le cave tende al ristoro dell’incidenza negativa dell’attività estrattiva sull’ambiente e sulla salute pubblica, sganciandosi dalla redditività dell’attività). In particolare, la ricorrente assume che: il diritto corrisposto per lo sfruttamento delle miniere è considerato proporzionale e correlato all’estensione del giacimento (Corte Cost., n. 65/2001), mentre la relativa attività riguarda beni pubblici speciali (poiché le miniere non sarebbero comprese espressamente tra i beni pubblici patrimoniali) , sicché la relativa disciplina è da intendersi come derogatoria di quella generale, anche in mancanza di norme espresse al riguardo; l’asserita descritta specialità delle concessioni minerarie e la natura di tributo del canonesono correlate al rapporto di diritto pubblico tra concessionario e pubblica amministrazione; rapporto che non è di natura paritetica di scambio economico, ma corrisponde al soddisfacimento dell’interesse pubblico di adeguato sfruttamento ed estrazione di risorse dal sottosuolo, con tutto ciò che comporta. In definitiva, la ricorrente ritiene che al concessionario min erario non sarebbero applicabilile norme sull’aggiornamento annuale d ei canoni, in quanto esso sarebbe una longa manus della [OSCURATO:PERSONA], al pari di un organo esterno, essendo destinatario di una serie di obblighi non previsti per le discipline relative all e concessioni di beni pubblici diversi da quelli minerari. Il motivo è infondato. Anzitutto, va osservato che la doglianza in esame prospetta erroneamente un, neppur concepibile , vizio motivazionale per questione di diritto, adducendo che la pronuncia impugnata n on sarebbe stata adeguatamente motivata , attraverso il rinvio per relationem alla sentenza della Corte Cost., n. 89 del 2018 , e alla sentenza della Corte dei Conti n. 61/2000, in quanto relative a fattispecienon inerenti al caso concreto. Inoltre, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., n. 2153/2020).In ogni caso, n ella specie, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla questione in esame, ritenendo infondata la tesi dell’appellante sull’asserita natura tributaria del canone dovuto per la concessione mineraria,che lo sottrarrebbe alla sopravvenuta disciplina normativa che impone l’adeguamento dei canoni, indennità e proventi erariali di ogni tipo dovuti perl’utilizzo di beni di proprietà pubblica. La Corte di merito, a sostegno della propria decisione, ha invocato la suddetta sentenza della Corte Cost., n.89/18, che aveva escluso la natura tributaria della prestazione imposta ai soggetti che esercitano l’attività di cave e miniere,nonché la citata pronuncia della Corte dei Conti, che aveva affermato la legittimità della rivalutazione dei canoni delle concessioni minerarie, in virtù dell’applicazione ad esse dell’art. 32 l. n. 724/94 in ordine ai canoni dovuti per tutte le concessioni dei beni patrimoniali dello Stato. Né può ritenersi che tale motivazione non rispetti il canone costituzionale, di cui all’art. 111 Cost. Invero, la motivazione della sentenza, con rinvio "per relationem" a provvedimenti giudiziari resi in altro processo, è ammissibile e rispetta il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., purché la condivisione della decisione avvenga attraverso un autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, non potendosi risolvere in una acritica adesione al provvedimento richiamato(Cass., n. 21443/22; n. 2397/21). Nella specie, la Corte d’appello ha ritenuto la natura non tributaria del canone dovuto per la concessione mineraria attravers o il chiaro, benché sintetico, riferimento al contenuto delle due predette decisioni, ma argomentando e confutando i motivi dell’impugnazione imperniati sull’asserita, seppurnon dimostrata, natura speciale della concessione mineraria che la sottrarrebbe alla rivalutazione periodica del canone dovuto. Pertanto, è da escludere che la motivazione in questione si sia concretizzata in un’acritica adesione ai provvedimenti richiamati. Per quanto esposto, non giova alla ricorrente assumere che la richiamata sentenza della Corte Costituzionale attenga a diversa fattispecie, per inferirne l’insussistenza sostanziale della motivazione della pronuncia, in quanto tale sentenza non è finalizzata ad equiparare cave e miniere, ma ad escludere la natura tributaria dei canoni per le concessioni minerarie. Al riguardo, la Corte Costituzionale, nella predetta sentenza, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] in riferimento all'art. 53 Cost., dell'art. 83 della legge reg. Siciliana n. 9del 2015, nella parte in cui aveva modificato il comma 1 dell'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2013, relativo ai criteri di determinazione del canone annuo dovuto dai soggetti esercenti l'attività di cava nel territorio siciliano. In particolare, la Corte Costituzionaleha argomentato che tale canone è privo della funzione genericamente contributiva al bilancio degli enti interessati o commutativa di un servizio, che caratterizza i tributi, in quanto esso — legato all'insieme di competenze amministrative correlate all'attività estrattiva, nonché alle sue caratteristiche, tali da incidere sulla salubrità e integrità ambientale del territorio interessato — si fonda nell'esigenza di indennizzare la collettività per il disagio comunque correlato allo sfruttamento del suolo, al quale corrisponde uno specifico onere delle amministrazioni interessate quanto al ripristino delle condizioni ambientali e territoriali pregiudicate dall'attività di estrazione, nonché a parametri di determinazione estranei ai profili di redditività propri della relativa attività produttiva (precedenti:sentenza n. 52 del 2018; ordinanze n. 166 del 2015, n. 204 del 2015 e n. 387 del 1990). Pertanto, può affermarsi che, per costante giurisprudenza costituzionale, una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese (v. sentenze n.269 del 2017 e n. 236 del 2017; n. 89 del 26.4.18 della Corte Costituzionale). Ora, nel caso concreto, la Corte territoriale, attraverso i richiami effettuati, ha inteso applicare un orientamento ormai consolidato circa i criteri utilizzabili per laqualifica di tributo. Parimenti infondata è la parte della doglianza afferente alle invocate violazioni di legge. Al riguardo, la Corte d’appello ha chiaramente rilevato che non risulta nessuna normativa che contempli una disciplina derogatoria rispetto alle concessioni minerarie, in ordine all’applicabilità delle norme generali in tema di rivalutazione periodica dei canoni dovuti per tutte le concessioni dei beni patrimoniali dello Stato. Come rilevato nella sentenza impugnata, l’invocata diversità di normativa tra le concessioni minerarie e quelle relative ai beni pubblici in generale,non può legitt imare, in mancanza di una espressa norma, in via interpretativa dalla normativa vigente, una deroga alla predetta applicabilità della rivalutazione periodica dei canoni.In effetti non è dato ravvisare –come esattamente ritenuto dalla Corte territoriale -alcuna disposizione specifica che consenta di escludere le miniere dai beni soggetti alla rivalutazione ex lege del canone concessorio, espressa in termini generali, e che invece il ricorrente pretenderebbe, molto genericamente, di ritrarre dalla specialità del regime legale delle miniere. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 3.000,00oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto