CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 31276/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento per decorrenza termini di prescrizione. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Potenza del 03/12/2020, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale della stessa città che ha condannato l'imputato alla pena di giustizia in ordine al delitto di ricettazione, così riqualificata l'originaria contestazione di riciclaggio. Al riguardo, deduce: 1.1. inosservanza ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen., degli artt. 602 in relazione agli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. e 23, comma 4, d.l. n. 149/2020, sul rilievo dell'omessa trattazione orale dell'udienza di appello benché espressamente chiesta dal difensore nei modi di legge. 1.2. prescrizione del reato di ricettazione, nelle more del giudizio di legittimità, in considerazione del tempo trascorso dalla consumazione del reato (03/01/2011). 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 13/06/2022, sul rilievo della fondatezza del primo motivo, ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. 3. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è fondato. Invero, dagli atti allegati al ricorso risulta che la difesa ebbe a chiedere la discussione orale del processo in appello per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei modi di legge (vedi pec ricevuta in cancelleria del giudice a quo in data 24/11/2020) e contestualmente al momento in cui ricevette la notifica del decreto del 19/11/2020 con cui il Presidente del collegio anticipava l'udienza dal 4 al 3 dicembre. L'istanza non può ritenersi tardiva ai sensi del comma 6 della disposizione di legge in commento - secondo cui nei procedimenti in cui l'udienza è fissata tra il 16° ed il 30° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di discussione orale deve essere formulata nel termine perentorio di cinque giorni dall'entrata in vigore del decreto medesimo - posto che tale disposizione deve ritenersi riferita alle udienze già fissate al momento di entrata in vigore del decreto legge. Né può ritenersi tardiva sul rilievo che si tratta di mera anticipazione di udienza del 4/12/2020 per cui non venne avanzata alcuna richiesta (operando in tal caso il termine di decadenza del comma 6, essendo stata fissata prima dell'entrata in vigore del decreto - in data 9/9/2020 con notifica al difensore il 17/9/2020 - e tra il 16° ed il 30° giorno dall'entrata in vigore, poiché il mutamento del giorno di udienza ha rimesso in termini il difensore e, rispetto, alla nuova data, seppur anticipata, la richiesta è stata tempestivamente inoltrata nel termine di cinque giorni liberi (il 24/11 a fronte del 3/12). 4. Dalla fondatezza del primo motivo di ricorso consegue la declaratoria per prescrizione del reato di ricettazione nelle more intervenuta nel giudizio di legittimità, da rilevarsi da questa Corte in assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., trattandosi di fatto commesso il 3/01/2011, epoca dalla quale è interamente decorso il termine massimo di prescrizione di anni dieci, pure contemplata la sospensione di gg. 64 dovuta a Covid-19 e di ulteriori giorni 60 a cagione del rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (al 29/4/2015) per legittimo impedimento del difensore. 5. Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Motivazione