CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 10635/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE DI CASSAZIONE; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Terza Sezione penale della Suprema Corte, con sentenza n. 19867 del 7 marzo 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 7309 del 14 giugno 2024 che l'ha condannato per i reati di cui agli artt. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (capo A), 93 e 95 dello stesso d.P.R. (capo A) e 181, comma 1, d.lgs. 22 giugno 2004, n. 42 (capo C). 2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. fondato su due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), cui si è aggiunta l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza di legittimità ai sensi del comma 2 del citato articolo 625 bis cod. proc. pen., rigettata con ordinanza n. 39734 del 4 dicembre 2025. Si prospettano due errori percettivi nei quali sarebbe incorsa la Suprema Corte in termini di «fuorviata rappresentazione degli atti processuali», dedotti come decisivi in ordine alla ritenuta inammissibilità, rispettivamente, dei motivi secondo e quarto del ricorso originario. 2.1. Per il primo motivo dell'attuale ricorso, la Suprema Corte, nel decidere in merito al secondo motivo del ricorso originario, avrebbe commesso un errore percettivo nel valutare la doglianza relativa all'erronea applicazione dell'art. 181, comma 1 quinquies, d.lgs. n. 42 del 2004 dedotta in termini di mancata applicazione della causa di estinzione del reato per ripristino dello stato dei luoghi. Sarebbe stato dichiarato inammissibile il motivo evidenziando che «la mancata dimostrazione del ripristino completo dei luoghi in epoca precedente all'accertamento trova conferma dalla stessa allegazione difensiva laddove citando la richiesta di archiviazione si fa riferimento alla rimozione di tendostrutture, opere diverse da quelle realizzate e per le quali è in corso l'odierno processo». In. tesi difensiva - in ciò si sostanzierebbe l'errore percettivo denunciato - apparirebbe evidente dalla documentazione contenuta nel fascicolo processuale e allegata al ricorso originario (nonché a quello ex art. 625 bis cod. proc. pen.) che il ripristino dei luoghi e le opere demolite riguardassero esattamente quelle di cui al presente processo. Nella richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, per mera brevità, il Pubblico Ministero avrebbe fatto riferimento a «tendostrutture» avendo poi specificato che trattavasi di «opre edili abusive... per un estensione di circa 280 mq, installate sull'Arenile di Bagnoli, ..demolite» nonché all'«intervenuto ripristino dello stato dei luoghi». Si tratterebbe quindi, per il ricorrente, proprio delle opere edilizie di cui all'imputazione e ivi descritte come di complessivi mq 280 circa. Ciò sarebbe confermato dagli ulteriori atti processuali e, in particolare, dal verbale di rimozione temporanea dei sigilli del 30 aprile 2019, dal verbale di riappropriazione dei sigilli del 7 maggio 2019 e dal verbale di dissequestro del successivo 9 maggio (a cui si aggiungerebbe altresì la requisitoria della Procura Generale nel giudizio rescissorio). 2.2. Per il secondo motivo dell'attuale ricorso, la Suprema Corte, nel decidere in merito al quarto motivo del ricorso originario, avrebbe commesso un errore percettivo nel valutare la doglianza relativa all'erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen. dedotta in termini di mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione prima della sentenza d'appello. La Suprema Corte avrebbe dichiarato inammissibile il motivo di ricorso motivando nel senso per cui, letteralmente: «Ma anche a voler seguire la prospettazione difensiva secondo cui il dies a quo da cui decorre la prescrizione dei reati deve essere individuato nella data indicata nel capo di imputazione al 17/02/2019, la prescrizione non sarebbe comunque maturata in epoca antecedente alla sentenza impugnata (si sarebbe prescritto il 22/06/2024 e dunque dopo la data della sentenza impugnata)». In tesi difensiva - in ciò si sostanzierebbe l'errore percettivo denunciato - dalla lettura del quarto motivo del ricorso originario apparirebbe evidente che la doglienza fosse stata dedotta prospettando, differentemente da quanto ritenuto anche dalla Corte territoriale, quale dies a quo del termine di prescrizione non il 17 febbraio 2019, data di accertamento dei fatti indiata in rubrica, bensì il 18 dicembre 2018 (momento dell'autorizzazione dell'autorità portuale) ovvero all'8 febbraio 2019. 3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve premettersi, in estrema sintesi e nei limiti di quanto di rilievo, che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, e tale da aver condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01, nonché, ex plurimis: Sez. 4, n. 35026 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gerri, Rv. 288744 - 01, anche in motivazione, tra le più recenti, e Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01). 3. Il primo motivo di ricorso nel dedurre un errore percettivo nella valutazione della censura relativa all'erronea applicazione dell'art. 181, comma 1 quinquies, d.lgs. n. 42 del 2004, prospettata in termini di mancata applicazione della causa di estinzione del reato per ripristino dello stato dei luoghi, non si confronta con la sentenza della Suprema Corte, con il conseguente venir meno in radice dell'unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso per cassazione, anche se proposto ex art. 625 bis cod. proc. pen. (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, con riferimento anche al mancato confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, si vedano, ex plurimis: Sez. 4, n. 61 del 25/11/2025, dep. 2026, Centanni, in motivazione, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Laonardo, Rv. 254584 - 01; si vedano altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione). 3.1. L'estrinseca aspecificità della doglianza emerge dal mancato confronto con la ratio della decisione sullo specifico punto che si fonda sull'inammissibilità del ricorso in quanto in fatto, perché basato su una diversa lettura delle emergenze probatorie rispetto a quella fatta propria dai giudici di merito e, quindi, su una diversa ricostruzione dei fatti in merito all'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi. La Suprema Corte ha difatti ritenuto la censura non proponibile in sede di legittimità a fronte di una motivazione insindacabile, perché coerente e non manifestamente illogica, offerta dalla Corte territoriale nell'escludere l'avvenuta demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi integrale, effettivo e anticipato rispetto al provvedimento amministrativo di ripristino. Sul punto, dopo aver richiamato in diritto l'orientamento di legittimità in materia (come esplicitato anche da Sez. 3, n. 37822 del 12/06/2013, Battistelli, Rv. 256518 - 01), ed evidenziata la ratio legis sottesa all'art. 181, comma 1 quinquies, d.lgs. n. 42 del 2004, la sentenza oggetto di attuale ricorso ha infatti proseguito chiarendo che «nel caso in esame, secondo i giudici di merito era mancata la dimostrazione del ripristino completo dei luoghi in epoca precedente all'accertamento».3.2. Quella di cui innanzi è la ratio decidendi su cui si fonda la dichiarazione d'inammissibilità del secondo motivo del ricorso originario, non colta dall'attuale ricorrente, cui consegue peraltro la non decisività dell'errore percettivo dedotto che, comunque, come detto, tale non è, trattandosi di valutazione operata dalla Suprema Corte. 3.3. Su tale ultimo punto è difatti appena il caso di evidenziare che, rilevata nei termini di cui innanzi l'inammissibilità del secondo motivo del ricorso originario, la sentenza tacciata di errore percettivo ha aggiunto, quale ulteriore argomentazione solo a fortiori, che tale situazione valutata dal giudice di merito, cioè la mancata dimostrazione del ripristino completo in epoca precedente, trova conferma, contrariamente alle deduzioni dell'allora ricorrente, nella stessa allegazione difensiva là dove, citando la richiesta di archiviazione, si fa riferimento alla rimozione di tendostrutture, opere diverse da quelle realizzate e per le quali è in corso l'odierna processo. Orbene, come detto, trattasi solo di una ulteriore argomentazione e non già della ratio decidendi. Si è comunque trattato di argomentazione frutto di una valutazione della Suprema Corte a cui l'attuale ricorrente inammissibilmente vorrebbe sostituire, in questa sede, la propria, ricavandola dalla personale lettura della richiesta di archiviazione, peraltro fondata sull'art. 131 bis cod. pen. e non sull'art. 181, comma 1 quinquies, d.lgs. n. 42 del 2004, da valutarsi, sempre in tesi difensiva, congiuntamente ad altri atti citati nello stesso ricorso (come sintetizzato nel par. 2.1. della precedente ricostruzione del fatto processuale). 4. Il secondo motivo di ricorso deduce l'errore percettivo che la Suprema Corte avrebbe commesso nel valutare la doglianza relativa all'erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen. dedotta in termini di mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione prima della sentenza d'appello. 4.1. In merito occorre ribadire, oltre a quanto già evidenziato in premessa circa il perimetro del ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. (al precedente paragrafo n. 2), che, ancor più nello specifico: qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo è configurabile non un errore di fatto bensì, al più, di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. Sicché, prosegue sul punto Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250528 - 01, è ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione del reato a condizione che la statuizione sul punto sia effettivamente l'esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, non anche quando il preteso errore sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto. L'omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione è dunque emendabile con il rimedio in oggetto a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell'organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazione operata dal predetto organo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure, in ipotesi, errato, che coinvolga il compimento di specifiche valutazioni giuridiche (ex plurimis: Sei. 4, n. 35026 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gerri, Rv. 288744 - 01, cit.; Sez. 3, n. 10417 del 20/03/2020, Tullio, Rv. 279065 - 01, e, tra le più recenti, Sez. 6, n. 7115 del 31/0172025, Grillo, in motivazione). 4.2. Orbene, in primo luogo, il ricorrente non confronta il proprio dire con la ratio decidendi della ritenuta inammissibilità dello specifico motivo di ricorso da parte della Suprema Corte. Differentemente da quanto prospettato, difatti, essa si identifica nell'aver la Corte territoriale ritenuti il dies a quo del termine di prescrizione coincidente con la data del sequestro dei manufatti abusivi, operato il 9 aprile 2019. Ciò, per quanto esplicitamente chiarito nella sentenza oggetto di attuale ricorso, in ossequio ai principi reiteratamente ribaditi dalla Suprema Corte per cui i reati urbanistici e paesaggistici hanno natura permanente e la loro consumazione, che ha inizio con l'avvio dei lavori di costruzione, perdura fino alla cessazione dell'attività edilizia abusiva, momento nel quale inizia a decorrere il termine di prescrizione. Termine che, sempre per quanto chiarito e ribadito dalla sentenza tacciata di essere caratterizzata da errore percettivo, dalla giurisprudenza di legittimità è costantemente ritenuto coincidente con l'ultimazione dei lavori per il completamento dell'opera, con la sospensione dei lavori volontaria o imposta, in ipotesi, mediante sequestro penale, con la sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l'accertamento del reato e sino alla data del giudizio. Premesso l'evidenziato principio di diritto, la sentenza oggetto di attuale ricorso ha ritenuto immune da censure la sentenza d'appello che aveva ancorato il dies a quo alla data del sequestro (operato il 9 aprile 2019), in quanto all'esito del primo sopralluogo le opere erano «recenti» e la terza struttura era solo parzialmente realizzata, con conseguente interruzione dell'attività solo con il detto sequestro. Sicché, la ratio appena evidenziata, che è quella fondante la decisione, non è aggredita in termini di errore ex art. 625 bis c.p.p. con conseguente inammissibilità del ricorso. Risulta difatti mera ulteriore specificazione, non fondante la decisione, il riferimento alla circostanza per cui la prescrizione non si sarebbe comunque realizzata anche qualora si fosse ritenuto il dies a quo coincidere con quello indicato nel capo d'imputazione, a cui il ricorrente deduce di non aver fatto riferimento nel ricorso originario. Con la conseguenza per cui, l'eventuale errore percettivo in merito alla detta ultima circostanza non sortirebbe efficacia decisiva in quanto non tale da disarticolare l'iter logico- giuridico sotteso alla decisione fondante invece sulla ratio di cui innanzi. 4.3. È infine appena il caso di aggiungere, quale ulteriore e autonoma ragione d'inammissibilità della censura per manifesta infondatezza, che la mancata declaratoria di estinzione del reato risulta essere il frutto non del dedotto errore percettivo bensì di una valutazione operata dalla Suprema Corte, all'esito di un percorso decisorio, alla cui base si è posta esplicitamente l'applicazione di un ben individuato principio di diritto governante la materia. 5. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, misura ritenuta equa, ex art. 616 cod. proc. pen. come letto da Corte cost. n. 186 del 2000, in considerazione dei profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità innanzi evidenziati.