CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 ottobre 2022
Cassazione n. 38020/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18323/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AREZZO N.2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n.1986/2018, depositata il 17/12/2018, RG n. 1690/2016; udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. con sentenza n. 1986/2018 la Corte di Appello di Milano ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato l'illegittimità dell'assorbimento del superminimo negli aumenti dei minimi retributivi disposti dal c.c.n.l. industria alimentare del 2012, condannando la società alla corresponsione della somma di C 949,00 a tale titolo in relazione al periodo dal 1.4.2013 al 30.4.2015 e a versare C 45,51, mensili a partire dal 1.5.2015; in particolare, la Corte ha ritenuto che dall'esame delle evidenze processuali doveva escludersi la volontà della Società appellante di optare per l'assorbimento nel superminimo dell'aumento contrattuale unico disposto dai contratti collettivi succedutisi nel tempo; 2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di otto motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso illustrato con memoria; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso si deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e conseguente violazione o falsa applicazione del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] 2012 e precedenti, censurando la sentenza impugnata per avere omesso di considerare la circostanza che i contratti collettivi succedutisi nel tempo, e quindi anche il contratto collettivo 2012, applicabile alla fattispecie in esame, avevano sempre affermato l'assorbibilità dei superminimi; la circostanza che in occasione di un aumento contrattuale determinato la società non avesse provveduto all'assorbimento non determinava la perdita del diritto in capo alla datrice di lavoro di procedere all'assorbimento in relazione ai successivi aumenti contrattuali, non avendo l'originario ricorrente provato la esistenza di un espresso patto contrario tra le parti; 2. con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente denunzia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio riguardante la erronea circostanza che l'art. 51 c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] 2012 prevedesse un unico aumento da erogare in quattro tranches anziché quattro, autonomi, aumenti; 3. con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 2731 e 2733 cod. civ. in relazione a quanto esposto nella memoria di primo grado della società convenuta, contestando che potesse riconoscersi natura confessoria a detto scritto difensivo circa l'esistenza di un unico aumento contrattuale "spalmato" su plurime tranches; evidenzia, infatti, sia che all'ambito della confessione non era riconducibile il convincimento del confitente sulla qualificazione giuridica dell'istituto sia che era da escludere natura confessorio alle affermazioni contenute in uno scritto difensivo sottoscritto solo dal procuratore e non anche dalla parte personalmente; 4. con il quarto motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in ordine alla collocazione del superminimo in busta paga dei lavoratori e quindi anche del Valpecina prima e dopo "l'assorbimento", e violazione e falsa applicazione dell'art.1362 cod. civ. in relazione agli artt. 50 e 51 c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] circa il comportamento tenuto dalle parti « prima e dopo l'assorbimento»; in particolare evidenzia che il lavoratore non aveva mai contestato, negli anni, le buste paga mensilmente ricevute e la collocazione dell'importo nella casella "superminimo" e non in quella sottostante la voce "ad personam non assorbibile", collocazione che si asserisce espressione della volontà aziendale di non considerare l'importo sottostante la voce "superminimo", come non assorbibile; tale volontà non era stata contestata dal lavoratore, come suo onere ai sensi dell'art. 50, commi 1, 2, e,3 c.c.n.l. in relazione agli importi portati dalla busta paga; 5. con il quinto motivo si deduce: violazione o falsa applicazione del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] 2012 anche nell'ipotesi in cui l'art. 51 c.c.n.l. dovesse prevedere un unico aumento a titolo di superminimo da suddividersi in quattro tranches; violazione o falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ. e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in ordine al comportamento omissivo tenuto dal lavoratore; si sostiene, in sintesi, che anche qualora dovesse ritenersi che il contratto collettivo 2012 aveva previsto un unico aumento contrattuale da erogare in quattro tranches, non per questo il comportamento della società [OSCURATO:SOCIETA], consistito nell'omesso assorbimento della prima rata, poteva essere considerato manifestazione della volontà negoziale di rinunziare in toto alla facoltà di assorbimento delle rate successive; in questa prospettiva assume che la verifica della comune intenzione delle parti ai sensi dell'art. 1362 cod. civ. doveva tenere conto anche del successivo comportamento delle stesse, vale a dire della mancata contestazione da parte del lavoratore su come la Società aveva gestito gli aumenti e come li aveva collocati nell'ambito delle buste paga; 6. con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 1236 cod. civ. e dell'art. 2729 cod. civ. anche nell'ipotesi in cui l'art. 51 c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] 2012 prevedesse un unico aumento suddiviso in quattro tranches, censurando in sintesi la presunzione tratta dalla Corte di merito in ordine alla rinunzia all'assorbimento, presunzione che si assume fondata su una condotta della datrice di lavoro priva della indispensabile connotazione di univocità; 7. con il settimo motivo la ricorrente denunzia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio consistente nell'attribuzione del superminimo in relazione al valore di mercato della retribuzione e omesso esame in relazione alla situazione economica di [OSCURATO:SOCIETA] che aveva indotto la società all'assorbimento; rappresenta che al momento dell'assunzione o in corso di rapporto [OSCURATO:SOCIETA], in alcuni casi ed a suo insindacabile giudizio aveva riconosciuto in favore di alcuni lavoratori, tra i quali il Valcepina, un superminimo individuale aggiuntivo rispetto al minimo sindacale, funzionale al valore espresso dal mercato per professionalità analoghe, sulla base di analisi effettuate da società specializzate e da considerarsi assorbibile quale anticipo sui futuri aumenti possibili in ipotesi di rinnovo del contratto collettivo; allorché la società aveva deciso di non procedere ad assorbire i superminimi negli aumenti stabiliti dalla contrattazione collettiva ciò era stato fatto per mantenere la retribuzione del lavoratore allineata ai livelli di mercato reale di quel momento, come dimostrato dalle deposizioni testimoniali; la decisione di allineare gli stipendi al valore di mercato, consono alla attuale situazione economica della società e funzionale ad un contenimento dei costi, aveva trovato la propria ragion d'essere nella grave crisi economica mondiale che aveva determinato un calo di fatturato come risultante anche da comunicazioni aziendali; 8. con l'ottavo motivo di ricorso deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 41, comma 3, Cost. per avere, in sintesi, la sentenza impugnata, affermando la non assorbibilità del supernninimo, leso il principio di libertà imprenditoriale tutelato dall'art. 41 Cost.; 9. i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, devono essere decisi in continuità con i precedenti di questa Corte che hanno scrutinato identica fattispecie relativa alla questione dell'assorbimento del superminimo previsto dal c.c.n.l. del 2012 cit. riferito ai dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]. e confermato le sentenze di secondo grado di accertamento della fondatezza della pretesa dei lavoratori (Cass. n. 33208, n. 33209, n. 332058, n.32135 del 2021, Cass n. 20967/2020); 9.1. occorre in primo luogo rilevare che risulta preclusa, ai sensi dell'art. 348, ter, ultimo comma cod. proc. civ., la deduzione del vizio di omesso esame di fatto storico, controverso e decisivo, in relazione alle ipotesi di c.d. doppia conforme, (cfr., fra le tante, Cass. n. 2922/2019) non avendo la società ricorrente allegato e dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello erano tra loro diverse, come suo onere (Cass. n. 20994/2019, Cass. n. 26774/2016, Cass. n. 5528/2014); 9.2. dalla considerazione che precede consegue la inammissibilità dei motivi primo, secondo, quarto, quinto e settimo nella parte intesa a denunziare il vizio motivazionale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n, 5 cod. proc. civ.; 9.3. in relazione alle residue censure di violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratto collettivo, formulate nei motivi primo, secondo e quarto, sia negli altri motivi, esaminate congiuntamente per ragioni per ragioni di ordine logico - sistematico, va rilevato prioritariamente che le stesse, oltre ad essere formulate in modo promiscuo, denunciando violazioni di legge o di contratto e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715/2016, Cass. n. 17931/2013, Cass. n. 7394/2010, Cass. n. 20355/ 2008, Cass. n. 9470/2008), nella sostanza contestano l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta volontà della società di non reputare assorbibile il superminimo; 9.4. fermo restando tale dirimente profilo di inammissibilità, in relazione alle censure che investono la violazione e falsa applicazione di norme di contratto collettivo, occorre ancora evidenziare che l'interpretazione della norma collettiva - art. 51 c.c.n.l. 2012- che prevedeva, scaglionandoli nel tempo, aumenti contrattuali in favore dei lavoratori, è stata effettuata alla luce del comportamento complessivo delle parti, sia antecedente che successivo, e quindi in conformità del criterio legale di cui all'art. 1362, comma 2, cod. civ.; la valutazione del significato attribuito a tale condotta, che la Corte territoriale ha ritenuto confermativa della volontà della Società di non procedere all'assorbimento, costituisce accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito e nello specifico non più sindacabile in questa sede in ragione di quanto osservato al paragrafo 9.1. in tema di preclusione alla deduzione del vizio ex art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ. scaturente da << doppia conforme »; 9.5. invero, la Corte territoriale ha, infatti, richiamato, ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., propri precedenti riguardanti la medesima fattispecie che avevano definito la controversia in senso favorevole ai lavoratori; in tali pronunzie, premesso che con il c.c.n.l. dell'ottobre 2012 era stato previsto un aumento retributivo unico ma liquidato in quattro tranches a scadenze diverse, era stato valorizzata la condotta della società che non aveva operato alcun assorbimento in occasione della prima erogazione; tale condotta, unitamente all'ammissione della [OSCURATO:SOCIETA]. di non avere, sino all'aprile 2013, mai operato l'assorbimento del superminimo negli incrementi retributivi pattuiti in occasione dei rinnovi contrattuali, è stata ritenuta concludente nel senso dell'implicita rinunzia a far valere l'assorbibilità delle ulteriori rate; tanto determinava la illegittimità della pretesa della Società di assorbire nel superminimo le rate successive alla prima; 9.6. quanto poi alla deduzione formulata con il terzo motivo che contesta la asserita valenza confessoria alle affermazioni contenute negli scritti difensivi della società, la censura non appare coerente con le effettive ragioni della decisione posto che secondo quanto si evince dal precedente richiamato in sentenza le ammissioni spiegate nei propri scritti difensivi da [OSCURATO:SOCIETA]. sono state utilizzate, come consentito (Cass n. 23634/2018), quali elementi indiziari liberamente valutabili al fine del convincimento del giudice; 9.7. la critica al ragionamento presuntivo si rivela priva di pregio non avendo evidenziato alcuna incongruenza logica o lacuna nell'inferenza probabilistica tratta dalla Corte di merito dalle circostanze esaminate; neppure la sentenza impugnata si pone in contrasto con la presunzione, relativa, connessa all'assorbimento, nel senso che il superminimo si ritiene di solito assorbito dai miglioramenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva ovvero per il conseguimento di un inquadramento superiore, in quanto in tali evenienze ben può il giudice di merito ritenere superata detta presunzione in base alle acquisite risultanze istruttorie (fra le altre, Cass. n. 26017/2018); ha osservato, a riguardo, Cass. n. 21555/2004, che l'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è riservata, data la loro natura contrattuale, all'esclusiva competenza del giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e segg. cod. civ.) ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica, ferma la necessità che le censure precisino gli errori addebitati al giudice di merito, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una interpretazione o di una conclusione diversa da quella genericamente censurata; il giudice di legittimità ha aggiunto, poi, che "con specifico riguardo al preteso principio di diritto del normale assorbimento del superminimo nei miglioramenti contrattuali, va precisato che un tale principio non è mai stato affermato da questa Corte, essendo state, invece (e non poteva essere altrimenti, considerati i ricordati limiti del giudizio di legittimità con riferimento a disposizioni contrattuali di diritto) semplicemente confermate sentenze di merito che avevano ritenuto sussistente, nel caso concreto, tale regola contrattuale"; 9.8. nel caso di specie, a fronte, peraltro di una doppia pronuncia conforme ci si confronta con una motivazione congrua, non illogica, cui la parte ricorrente si limita a contrapporre una diversa interpretazione, che vorrebbe compensabile la migliore retribuzione (rispetto al minimo contrattuale), concessa a tutti i dipendenti fin dall'inizio del rapporto, con futuri aumenti contrattuali; 9.8. deve essere respinta infine la denunzia di violazione e falsa applicazione dell'art. 41 Cost. per la dirimente considerazione che alcuna lesione alla libertà di iniziativa economica, oggetto di protezione costituzionale, è configurabile in quanto le denunziate limitazioni, nella ricostruzione del giudice di appello, sono frutto di obblighi liberamente assunti dalla odierna ricorrente; 10. le spese di lite sono liquidate secondo soccombenza in conformità della depositata nota spese ; 11. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019) P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 2.935,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsì, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da