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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 33031/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LOCUTORIA sul ricorso 10644/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciiiata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] aci.ante a mezzo del 53j3 tutore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 53 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 537/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 21/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 da [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] è erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali, nel 1986, hanno acquistato un terreno agricolo da [OSCURATO:PERSONA].

La proprietaria del terreno confinante con quello acquistato, ossia [OSCURATO:PERSONA], ha esercitato la prelazione, ed ha convenuto in giudizio gli acquirenti ed i venditori, per ottenere il riscatto del bene.

La Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 487/ 2000 ha riconosciuto il diritto di prelazione della Setti, che é divenuto giudicato, a seguito del rigetto del ricorso per Cassazione.

Poiché li riscatto subordinato al pagamento del prezzo, la Setti ha compiuto offerta reale in data 9 settembre 2003, effettuando il deposito , liberatorio il 15 settembre 2003. 2.- Ciò fatto, la Setti, retraente, come si è detto, ha convenuto in giudizio i due acquirenti- anzi, la figlia al posto di uno dei due, nel frattempo deceduto- per far accertare che, essendo stata fatta l'offerta reale nei tre mesi dal giudicato, si era avverata la condizione sospensiva del retratto e dunque era avvenuto il passaggio di proprietà del bene. 1 convenuti hanno spiegato domanda riconvenzionale assumendo di aver un contratto di affitto che comunque legittimava la detenzione e di aver diritto ai miglioramenti. 3.-11 Tribunale e poi la Corte di Appello hanno accolto la domanda principale, ossia di accertamento del trasferimento della proprietà - per essersi avverata la condizione sospensiva del pagamento del prezzo, hanno rigettata la riconvenzionale basata sul titolo di godimento (affitto) ma hanno accolto quella di pagamento dei miglioramenti. 4.- Avverso la decisione della Corte di Appello ricorre [OSCURATO:PERSONA], che è rimasta unica erede dei due acquirenti del fondò, con tre motivi.

Anche gli c-L1 originari retraenti sono deceduti nelle more del giudizio, per cui qui resiste con controricorso il loro erede, [OSCURATO:PERSONA], che propone ricorso incidentale con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] 5.- Il collegio ritiene che la questione della tempestività della offerta del prezzo, per esercitare la prefazione e dunque il riscatto, ai fini dell'avveramento della condizione sospensiva del pagamento del prezzo, ed in particolare se il termine decorra dalla data del deposito della sentenza della Suprema Corte ovvero della comunicazione del deposito al difensore, è da trattarsi in pubblica udienza.

P.Q.M.

La torte rinvia a nuovo ruolo per trattazione in udienza pubblica.

Il Presidente .

D E [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LOCUTORIA sul ricorso 10644/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciiiata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] aci.ante a mezzo del 53j3 tutore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 53 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 537/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 21/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 da [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] è erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali, nel 1986, hanno acquistato un terreno agricolo da [OSCURATO:PERSONA]. La proprietaria del terreno confinante con quello acquistato, ossia [OSCURATO:PERSONA], ha esercitato la prelazione, ed ha convenuto in giudizio gli acquirenti ed i venditori, per ottenere il riscatto del bene. La Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 487/ 2000 ha riconosciuto il diritto di prelazione della Setti, che é divenuto giudicato, a seguito del rigetto del ricorso per Cassazione. Poiché li riscatto subordinato al pagamento del prezzo, la Setti ha compiuto offerta reale in data 9 settembre 2003, effettuando il deposito , liberatorio il 15 settembre 2003. 2.- Ciò fatto, la Setti, retraente, come si è detto, ha convenuto in giudizio i due acquirenti- anzi, la figlia al posto di uno dei due, nel frattempo deceduto- per far accertare che, essendo stata fatta l'offerta reale nei tre mesi dal giudicato, si era avverata la condizione sospensiva del retratto e dunque era avvenuto il passaggio di proprietà del bene. 1 convenuti hanno spiegato domanda riconvenzionale assumendo di aver un contratto di affitto che comunque legittimava la detenzione e di aver diritto ai miglioramenti. 3.-11 Tribunale e poi la Corte di Appello hanno accolto la domanda principale, ossia di accertamento del trasferimento della proprietà - per essersi avverata la condizione sospensiva del pagamento del prezzo, hanno rigettata la riconvenzionale basata sul titolo di godimento (affitto) ma hanno accolto quella di pagamento dei miglioramenti. 4.- Avverso la decisione della Corte di Appello ricorre [OSCURATO:PERSONA], che è rimasta unica erede dei due acquirenti del fondò, con tre motivi. Anche gli c-L1 originari retraenti sono deceduti nelle more del giudizio, per cui qui resiste con controricorso il loro erede, [OSCURATO:PERSONA], che propone ricorso incidentale con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] 5.- Il collegio ritiene che la questione della tempestività della offerta del prezzo, per esercitare la prefazione e dunque il riscatto, ai fini dell'avveramento della condizione sospensiva del pagamento del prezzo, ed in particolare se il termine decorra dalla data del deposito della sentenza della Suprema Corte ovvero della comunicazione del deposito al difensore, è da trattarsi in pubblica udienza. P.Q.M. La torte rinvia a nuovo ruolo per trattazione in udienza pubblica. Il Presidente . D E [OSCURATO:PERSONA]
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