CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022
Cassazione n. 03147/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha assolto, per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., l'imputato dal reato di cui all'art. 477 cod. pen., riformando la sentenza di primo grado, che lo aveva dichiarato colpevole; - che il primo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e inosservanza di norme processuali stabilita a pena di nullità in ordine agli artt. 178 e 552 cod. proc. pen. e 168-bis cod. pen., oltre a non essere scanditi da una necessaria critica analisi delle ar- gomentazioni poste alla base della decisione impugnata, sono riproduttivi di pro- fili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuri- dici dal giudice di merito (pag. 4 della sentenza impugnata); - che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla natura giuridica del tagliando di revisione, è rei- terativo, poiché ha ad oggetto profili di censura che la Corte di Appello ha am- piamente disatteso (come può evincersi, in particolare, a pag. 2 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito ben motivava in ordine alla natura di atto amministrativo della falsa attestazione dell'avvenuta revisione); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condan- na del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]- igli re estensor [OSCURATO:PERSONA]