CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 16421/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; icrecce:. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso in esame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si dirige avverso una sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., pronunciata a seguito della rinuncia ai motivi di gravame diversi da quello attinente la misura della pena stessa. Il ricorso risulta proposto per vizio di motivazione in ordine all'esistenza del fatto di reato, alla corretta qualificazione giuridica e alla adeguatezza del trattamento sanzionatorio. In ordine a quest'ultimo aspetto si rileva che, nel c.d. patteggiamento sulla pena in appello, le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715). Nella specie, l'illegalità della. pena non è stata dedotta e comunque non sussiste. I profili ulteriori non formavano neppure oggetto dei motivi di appello e il loro scrutinio in questa sede è precluso dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorSo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. • Così deciso in Roma il 24/2/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] io [OSCURATO:PERSONA] rale DEPOSITATO I