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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 41608/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettetser.7gfa le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.-84- 4'444642 OLLA, 1 i& MA" h0 th:M4 4174 a 1W 610> O . v [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Pubblico ministero del Tribunale di Foggia ricorre avverso l'ordinanza resa ai sensi dell'ad 310 cod. proc. pen. dal Tribunale di Bari che ha rigettato l'appello dallo stesso proposto avverso l'ordinanza con cui il Gip aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, 8, comma 2, d.P.R. 309/90, per avere messo a disposizione di altre persone, tra cui [OSCURATO:PERSONA], i fondi rustici di sua proprietà sui quali veniva impiantata una ingente coltivazione di piante di cannabis.

In particolare, dall'attività investigativa era emersa la fittizietà del contratto di locazione stipulato tra il Dileo e il Bellapianta.

2. Quanto al Dileo, i Giudici della cautela (Gip e Tribunale) hanno escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nel concorso della coltivazione della piantagione di cannabis.

3. Con un unico motivo, il ricorrente deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il Tribunale non fa buon governo dei canoni di interpretazione del materiale contenuto nelle intercettazioni telefoniche e nelle ulteriori fonti di prova, in particolare di natura documentale.

Il ricorrente riporta il testo di alcune comunicazioni telefoniche che, diversamente da quanto assunto dall'ordinanza impugnata, proverebbero il coinvolgimento del Dileo nella illecita coltivazione, dimostrato altresì da una serie di ragioni di carattere logico, pretermesse dal Tribunale ed elencate nel ricorso.

Anche le anomalie di carattere commerciale/agrario contenute nel contratto stipulato tra il Bellapianta e il Dileo attesterebbero come quest'ultimo fosse consapevole della fittizietà del contratto e della natura illecita delle attività svolte in quel terreno.

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il ricorrente contesta la valutazione di merito compiuta dai Giudici della cautela con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che alla Corte di cassazione è preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito.

In ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, va richiamato come questa Corte abbia ripetutamente affermato che, in sede di giudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione.

Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti de libertate, ad una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari.

Con riguardo alla impugnazione delle misure cautelari personali, questa Corte di legittimità ha in particolare affermato che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se con esso si denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando si propongono censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01).

3. Nella specie, le doglianze sollevate investono l'interpretazione delle intercettazioni telefoniche e le ravvisate anomalie del contratto di affitto del fondo si cui insiste la piantagione illecita.

Risulta, pertanto, evidente che queste doglianze introducono censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

È, del resto, noto il principio per cui, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01).

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, invero, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01).

4. Orbene, il Tribunale di Bari ha, in particolare, affermato che non vi è prova che il Dileo fosse a conoscenza dell'intenzione del Bellapianta di non condurre il fondo e, ancor meno, che terzi vi impiantassero la coltivazione di cannabis, anche considerato che questa era di fatto occultata sotto un tendone, sì da non essere visibile dall'esterno; che le intercettazioni provano l'esistenza dell'accordo illecito tra il Bellapianta e altri soggetti, ma senza il coinvolgimento del Dileo; che l'ipotesi per cui il Dileo dovrebbe essere a conoscenza della non disponibilità del fondo da parte del Bellapianta, in ragione della fittizietà del contratto, non è sostenuta da alcun riscontro investigativo; che parimenti priva di riscontro è l'ipotesi che l'odierno ricorrente facesse parte di coloro i quali dovevano al Bellapianta un "terremoto" di soldi per il fatto che quest'ultimo aveva assunto fittiziamente la qualità di affittuario del fondo.

In sostanza, il Tribunale afferma che non ritiene esservi stata adeguata dimostrazione che la condotta del Dileo fosse da intendersi quale "messa a disposizione" del fondo a favore degli altri correi, onde agevolarli nella commissione del reato.

5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettetser.7gfa le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.-84- 4'444642 OLLA, 1 i& MA" h0 th:M4 4174 a 1W 610> O . v [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico ministero del Tribunale di Foggia ricorre avverso l'ordinanza resa ai sensi dell'ad 310 cod. proc. pen. dal Tribunale di Bari che ha rigettato l'appello dallo stesso proposto avverso l'ordinanza con cui il Gip aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, 8, comma 2, d.P.R. 309/90, per avere messo a disposizione di altre persone, tra cui [OSCURATO:PERSONA], i fondi rustici di sua proprietà sui quali veniva impiantata una ingente coltivazione di piante di cannabis. In particolare, dall'attività investigativa era emersa la fittizietà del contratto di locazione stipulato tra il Dileo e il Bellapianta. 2. Quanto al Dileo, i Giudici della cautela (Gip e Tribunale) hanno escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nel concorso della coltivazione della piantagione di cannabis. 3. Con un unico motivo, il ricorrente deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale non fa buon governo dei canoni di interpretazione del materiale contenuto nelle intercettazioni telefoniche e nelle ulteriori fonti di prova, in particolare di natura documentale. Il ricorrente riporta il testo di alcune comunicazioni telefoniche che, diversamente da quanto assunto dall'ordinanza impugnata, proverebbero il coinvolgimento del Dileo nella illecita coltivazione, dimostrato altresì da una serie di ragioni di carattere logico, pretermesse dal Tribunale ed elencate nel ricorso. Anche le anomalie di carattere commerciale/agrario contenute nel contratto stipulato tra il Bellapianta e il Dileo attesterebbero come quest'ultimo fosse consapevole della fittizietà del contratto e della natura illecita delle attività svolte in quel terreno. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente contesta la valutazione di merito compiuta dai Giudici della cautela con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che alla Corte di cassazione è preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito. In ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, va richiamato come questa Corte abbia ripetutamente affermato che, in sede di giudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti de libertate, ad una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari. Con riguardo alla impugnazione delle misure cautelari personali, questa Corte di legittimità ha in particolare affermato che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se con esso si denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando si propongono censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01). 3. Nella specie, le doglianze sollevate investono l'interpretazione delle intercettazioni telefoniche e le ravvisate anomalie del contratto di affitto del fondo si cui insiste la piantagione illecita. Risulta, pertanto, evidente che queste doglianze introducono censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. È, del resto, noto il principio per cui, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01). In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, invero, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). 4. Orbene, il Tribunale di Bari ha, in particolare, affermato che non vi è prova che il Dileo fosse a conoscenza dell'intenzione del Bellapianta di non condurre il fondo e, ancor meno, che terzi vi impiantassero la coltivazione di cannabis, anche considerato che questa era di fatto occultata sotto un tendone, sì da non essere visibile dall'esterno; che le intercettazioni provano l'esistenza dell'accordo illecito tra il Bellapianta e altri soggetti, ma senza il coinvolgimento del Dileo; che l'ipotesi per cui il Dileo dovrebbe essere a conoscenza della non disponibilità del fondo da parte del Bellapianta, in ragione della fittizietà del contratto, non è sostenuta da alcun riscontro investigativo; che parimenti priva di riscontro è l'ipotesi che l'odierno ricorrente facesse parte di coloro i quali dovevano al Bellapianta un "terremoto" di soldi per il fatto che quest'ultimo aveva assunto fittiziamente la qualità di affittuario del fondo. In sostanza, il Tribunale afferma che non ritiene esservi stata adeguata dimostrazione che la condotta del Dileo fosse da intendersi quale "messa a disposizione" del fondo a favore degli altri correi, onde agevolarli nella commissione del reato. 5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricor
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