CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04982/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; invero i giudici del merito con motivazione congrua e priva di illogicità hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui in tema di recidiva facoltativa il dovere di motivazione risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (ex multis, Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782); nel caso in esame, con riguardo alla posizione della ricorrente la sentenza impugnata ha dato atto di come i fatti commessi siano espressione, di un giudizio di maggiore gravità in termini di particolare abilità e propensione criminale; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 di