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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023

Cassazione n. 37583/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi di specificità dei motivi di impugnazione, perché non si confrontano con la motivazione della ordinanza impugnata sulle ragioni per cui è stata ritenuta in concreto irrilevante, ai fini del giudizio di cui all'art. 81 cod. pen., la distanza temporale tra i due reati (primo motivo), o perché puramente sviluppati in diritto e privi di riferimenti al caso concreto (il secondo motivo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 luglio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi di specificità dei motivi di impugnazione, perché non si confrontano con la motivazione della ordinanza impugnata sulle ragioni per cui è stata ritenuta in concreto irrilevante, ai fini del giudizio di cui all'art. 81 cod. pen., la distanza temporale tra i due reati (primo motivo), o perché puramente sviluppati in diritto e privi di riferimenti al caso concreto (il secondo motivo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023
Sentenza Cassazione n. 37583/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris