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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2021

Cassazione n. 32783/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 14 maggio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo proposto dal Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria avverso l'ordinanza in data 21 dicembre 2020 con la quale il magistrato di sorveglianza di Novara aveva accolto il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA], detenuto ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen. presso la casa circondariale di Novara, avverso la disposizione con la quale la direzione dell'istituto aveva negato l'effettuazione di colloquio audio visivo con il padre [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la casa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA].

2. Il Ministero della Giustizia, con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con l'unico motivo viene denunciata violazione dell'art. 41-bis ord. pen.

La richiesta di colloquio mediante video collegamento riguarda due detenuti (padre e figlio) sottoposti a regime detentivo speciale, situazione non esaminata finora in giurisprudenza, se non dal precedente n. 29007/2021, che lo ha escluso per incompatibilità rispetto alle finalità del regime speciale.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto.

Viene posta la questione se sia legittima l'autorizzazione al colloquio in video collegamento tra due detenuti, in diversi istituti, entrambi sottoposti a regime differenziato e tra loro parenti.

Il collegio ritiene di dover dare continuità all'orientamento, favorevole, espresso dalla giurisprudenza sin dalla decisione Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, Trigila, Rv. 262417, e confermato dalle più recenti sentenze Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Madonia, Rv. 279577 e Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Ennanuello, Rv. 281221.

Lo strumento del colloquio mediante collegamento video a distanza è riconosciuto dall'ordinamento, e in ragione della condizione epidemica da covid- 19 è stato indicato come lo strumento ordinario dei colloqui tra detenuti in regime ordinario e i familiari, indicazione che non è stata espressamente estesa ai colloqui dei detenuti in regime differenziato, per i quali è prevista la presenza di vetro divisorio.Dunque, la ratio - superare l'impedimento determinato dalla condizione epidemica - che ha ispirato il ricorso alla nuova modalità di colloquio - non in presenza, bensì da remoto - ricorre anche nel caso di due familiari detenuti in diversi istituti, e dunque impossibilitati al colloquio in presenza.

Va quindi respinto il ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 14 maggio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo proposto dal Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria avverso l'ordinanza in data 21 dicembre 2020 con la quale il magistrato di sorveglianza di Novara aveva accolto il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA], detenuto ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen. presso la casa circondariale di Novara, avverso la disposizione con la quale la direzione dell'istituto aveva negato l'effettuazione di colloquio audio visivo con il padre [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la casa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Ministero della Giustizia, con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata violazione dell'art. 41-bis ord. pen. La richiesta di colloquio mediante video collegamento riguarda due detenuti (padre e figlio) sottoposti a regime detentivo speciale, situazione non esaminata finora in giurisprudenza, se non dal precedente n. 29007/2021, che lo ha escluso per incompatibilità rispetto alle finalità del regime speciale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto. Viene posta la questione se sia legittima l'autorizzazione al colloquio in video collegamento tra due detenuti, in diversi istituti, entrambi sottoposti a regime differenziato e tra loro parenti. Il collegio ritiene di dover dare continuità all'orientamento, favorevole, espresso dalla giurisprudenza sin dalla decisione Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, Trigila, Rv. 262417, e confermato dalle più recenti sentenze Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Madonia, Rv. 279577 e Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Ennanuello, Rv. 281221. Lo strumento del colloquio mediante collegamento video a distanza è riconosciuto dall'ordinamento, e in ragione della condizione epidemica da covid- 19 è stato indicato come lo strumento ordinario dei colloqui tra detenuti in regime ordinario e i familiari, indicazione che non è stata espressamente estesa ai colloqui dei detenuti in regime differenziato, per i quali è prevista la presenza di vetro divisorio.Dunque, la ratio - superare l'impedimento determinato dalla condizione epidemica - che ha ispirato il ricorso alla nuova modalità di colloquio - non in presenza, bensì da remoto - ricorre anche nel caso di due familiari detenuti in diversi istituti, e dunque impossibilitati al colloquio in presenza. Va quindi respinto il ricorso. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così d
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