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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 maggio 2024

Cassazione n. 25924/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi riuniti proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona dei sostituto Raffaele PICCIRILLO, relativamente alla istanza di restituzione nel termine per impugnare, con le quali si è chiesa la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze e quelle dello stesso ufficio, in persona del sostituto Pietro MOLINO, relativamente all'istanza di scarcerazione del detenuto ai sensi dell'art. 175, comma 7, cod. proc. pen., con le quali si è chiesto il rigetto dell'istanza.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il difensore di fiducia di Haminton LORA, condannato in via definitiva ad anni 11 di reclusione e euro 60.000,00 di multa (condonati tre anni di reclusione ed euro 10.000,00 di multa ai sensi della legge n. 241/2006), siccome ritenuto fornitore dall'estero, ove egli si era trovato durante il corso delle indagini, della sostanza stupefacente (cocaina) sequestrata a [OSCURATO:PERSONA] TAVAREZ e a [OSCURATO:PERSONA] CASTRO, ha proposto istanza alla Corte d'appello di Firenze per la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 30 gennaio 2008 che, in parziale riforma di quella appellata, aveva rideterminato la pena, confermando nel resto.

A sostegno dell'istanza, si è affermato che il LORA aveva appreso del procedimento a suo carico solo al momento dell'arrivo in Italia a seguito di procedimento di estradizione, essendo stato arrestato nella Repubblica Dominicana prestando consenso alla consegna; che al predetto non era mai stato notificato un decreto relativo al procedimento o un invito a eleggere domicilio in Italia, ciò del tutto ingiustificatamente, posto che, nel corso delle indagini, si erano accertati il suo indirizzo nella Repubblica Dominicana, il numero del suo telefono e lo stato di famiglia; che l'ignoranza del processo aveva impedito al LORA di proporre impugnazione e chiedere riti alternativi per usufruire della conseguente riduzione di pena nonché svolgere, mediante il mezzo di impugnazione, le difese intese a dimostrare la sua estraneità ai fatti.

2. Con separata istanza, lo stesso difensore ha chiesto la scarcerazione del LORA ai sensi dell'art. 175, comma 7, cod. proc. pen., rappresentando che lo Stato italiano aveva chiesto la sua estradizione in relazione a una sentenza emessa 16 anni addietro; che LORA vive da almeno 25 anni nella Repubblica Dominicana, ove era stato reperito dagli organi di indagine, i quali ne avevano accertato la residenza in uno con la composizione del nucleo familiare; che il decreto di latitanza era stato emesso nonostante tale conoscenza e sulla scorta di un verbale di vane ricerche del 16 novembre 2003; che, in considerazione del tempo trascorso dai fatti (21 anni), non vi sarebbe con ogni evidenza pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio, considerato che il LORA ha immediatamente prestato il consenso all'estradizione, circostanza che dovrebbe escludere, dunque, !anche a sussistenza dì un pericolo di fuga.3.

L'istanza di restituzione è stata trasmessa a questa Corte di cassazione dalla Corte d'appello di Firenze per competenza, avendo il difensore formulato richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza d'appello.

Il Presidente titolare della Quarta Sezione penale della Corte di cassazione, con provvedimento del 29/4/2024, ha disposto la riunione del fascicolo concernente l'istanza di restituzione nel termine (n. 1402/24) con quello inerente alla richiesta di scarcerazione (n. 14079/24), per connessione oggettiva e soggettiva.

4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Pietro MOLINO, ha rassegnato conclusioni scritte nell'ambito del procedimento n. 14709/24, inerente alla richiesta di scarcerazione, concludendo per il rigetto; con riferimento al procedimento n. 14202/24, inerente all'istanza ai sensi dell'art. 175, cod. proc. pen., lo stesso Procuratore generale, in persona del sostituto Raffaele PICCIRILLO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la restituzione del ricorrente nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze.

5. Con successiva memoria, depositata il 28 maggio 2024 presso questa Corte di cassazione, la difesa ha sviluppato le proprie argomentazioni, ribadendo l'ignoranza del procedimento da parte del proprio assistito e osservando che le indagini esitate nelle pronunce di condanna si erano svolte nei suoi confronti mentre egli si trovava nella Repubblica Dominicana, tanto che, nella stessa ordinanza cautelare, il GIP del Tribunale di Firenze aveva motivato la sussistenza delle esigenze cautelari nei suoi confronti sul pericolo di fuga, ritenuto attuale e concreto essendosi trovato il predetto già all'estero.

Sotto altro profilo, il difensore ha rilevato che al LORA era stato impedito di svolgere la propria attività difensiva rispetto alle accuse mossegli, essendo stato assistito per tutto il processo da un difensore d'ufficio nominato con lo stesso decreto dì latitanza, presso il quale erano state effettuate tutte le notifiche.

In conclusione, ha chiesto di essere restituito nel termine per impugnare, non solo la sentenza della Corte d'appello, ma ancor prima quella del Tribunale in data 12/3/2006, gravata d'appello da parte del difensore d'ufficio, essendo stato precluso al LORA di formulare richiesta di riti alternativi, con evidente pregiudizio quanto alle conseguenze sanzionatorie, insistendo nella richiesta di scarcerazione ai sensi dell'art. 175, comma 7, cod. proc. pen.6.

La Corte d'appello ha trasmesso gli atti a questa Corte di cassazione, ritenendo che l'istanza di restituzione nel termine riguardasse solo la sentenza di appello.

7. Quanto alla competenza a decidere sull'istanza di restituzione nel termine, trattasi, intanto, di una competenza funzionale, la cui inosservanza determina una nullità assoluta di carattere generale, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (sez. 1, n. 25070 del 8/5/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253039-01; sez. 2, n. 29114 del 23/5/2019, cit.).

Tuttavia, nella specie, detta competenza non è stata correttamente individuata, la corretta lettura dell'istanza conducendo ad altro esito.

Va premesso che a questo giudice non spetta, siccome incompetente ai sensi dell'art. 175 comma 4, cod. proc. pen. per le ragioni che si vanno ad esporre, la valutazione dei profili di ammissibilità dell'istanza, della sua tempestività e del corretto inquadramento normativo, anche alla luce delle modifiche che hanno riguardato l'istituto azionato.

Gli compete, invece, la preliminare verifica del contenuto dell'istanza e la ricerca della volontà dell'istante, proprio ai fini della valutazione preliminare sulla competenza.

Premesso che lo strumento previsto dall'art. 175, cod. proc. pen. non costituisce mezzo d'impugnazione straordinario, sul punto essendo già stato chiarito il distinguo tra il rimedio di cui all'art. 175, cod. proc. pen. e la rescissione del giudicato, come già disciplinata dall'abrogato art. 625 ter stesso codice e, ora, dall'art. 629 bis (Sez.

U, n.15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric; Sez.

U, n. 36848 del 17/7/2014, Burba), la verifica del contenuto dell'istanza deve essere condotta alla stregua della regola specifica rinvenibile nell'art. 175 cit., anche per valutare la astratta tempestività della richiesta conclusiva riprodotta in memoria.

Infatti, in ipotesi come quella all'esame, cli sentenza contumaciale cioè, il termine per l'impugnazione decorre, per colui che al momento della notificazione della stessa si trovi in stato di custodia all'estero, dal trentesimo giorno a partire dalla consegna allo Stato, indipendentemente dal già avvenuto decorso di trenta giorni dal momento di avvenuta conoscenza della sentenza (sez. 5, n. 8464 del 24/72020, Nure, Rv. 278661-01; sez. 4, n. 4904 del 27/11/2014, dep. 2015, Lamcja, Rv. 262027-01; sez. 3, n. 2320 del 21/11/2012, dep. 2013, S., Rv. 254167-01), l'applicazione dell'art. 175, comma 2 -bis, cod. proc. pen. presupponendo l'assenza di soluzione di continuità tra l'arresto a fini estradizionali e la consegna (sez. 3, n. 23017, del 27/5/2020, Ramirez.

Rv. 279707-01, in cui si è precisato che la ratio di tale esegesi è da invenirsi «nell'evidente volontà dei legislatore di assicurare alla persona detenuta in territorio estero, e dunque in condizione di maggiore difficoltà, la possibilità di esercitare pienamente le proprie difese, una volta giunta nel territorio dello Stato, avvalendosi dell'assistenza tecnica che lo Stato comunque assicura.

In tal senso, il termine di trenta giorni dalla consegna allo Stato italiano concesso alla parte per proporre le proprie censure avverso il provvedimento legittimante la procedura di consegna costituisce una garanzia che si aggiunge al termine ordinariamente fissato a partire dalla data di avvenuta conoscenza del provvedimento di condanna»).

8. Tale precisazione si è resa indispensabile ai limitati fini qui scrutinati, posto che l'istanza articolata - apparentemente - dalla difesa solo nella memoria datata 28 maggio 2024 sarebbe intempestiva (oltre che presentata a giudice funzionalmente incompetente).

Questa Corte, tuttavia, ritiene errato tale, possibile incedere argomentativo.

Intanto, deve ricordarsi, sulla scorta di principi formulati con riferimento alle impugnazioni, tuttavia utili anche ai presenti fini, che spetta al giudice al quale l'impugnazione sia presentata procedere per l'appunto alla verifica della reale volontà dell'impugnante (sez. 3, n. 1616 del 22/11/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285738-01, in cui, in ipotesi di conversione del ricorso diretto, si è affermato che essa è possibile a condizione che l'impugnante, per ignoranza o non corretta interpretazione delle norme processuali, abbia errato, in buona fede, nell'individuazione del mezzo di impugnazione da utilizzare, e non anche se abbia voluto deliberatamente provocare il sindacato del giudice sovraordinato con un mezzo d'impugnazione diverso da quello correttamente proponibile; sez. 6, n. 1108 del 6/12/2022, dep. 2023, G., Rv. 2843:33-01, in cui si è affermata la non convertibilità del ricorso diretto in appello quando, attraverso la ricerca dell'effettiva volontà del ricorrente, si accerti che lo stesso abbia voluto deliberatamente impugnare il provvedimento imn un mezzo o per motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza sia della improponibilità del mezzo strumentalmente prescelto e dichiarato, quanto della esistenza di altro ed unico rimedio processuale, appositamente predisposto dal sistema e dallo stesso ricorrente rifiutato).

Quanto precisato nell'arresto da ultimo richiamato può essere per l'appunto escluso nella specie, avendo l'istante presentato l'istanza proprio alla Corte d'appello.

9. E valga il vero.

Già nella parte espositiva del contenuto della prima istanza, la difesa aveva focalizzato l'attenzione sulle conseguenze dell'allegata ignoranza del procedimento in capo all'estradato, opponendo l'impossibilità di richiedere la definizione del processo con riti alternativi e usufruire così della relativa premialità sanzionatoria e, in ogni caso, di poter proporre unImpugnazione finalizzata a far valere, non solo eventuali nullità del procedimento notificatorio, ma anche argomenti a sostegno del difetto di prove idonee ad affermare la responsabilità penale del LORA al di là di ogni ragionevole dubbio, pur formulando, nelle conclusioni, una richiesta di restituzione nel termine per impugnare che aveva riguardato solo la pronuncia d'appello.

Richiesta che appare, già rispetto alle premesse, atteggiarsi in termini di evidente incongruenza con esse (non competendo alla Corte di legittimità di sindacare la completezza delle prove raccolte).

La volontà del richiedente appare piuttosto quella di ottenere la restituzione nel termine per proporre un mezzo di impugnazione che gli renda possibile, in un'ottica difensiva, di intervenire sulla delimitazione del compendio probatorio e, soprattutto, di guadagnare un eventuale accesso a riti alternativi, forieri di quella premialità sanzionatoria, sulla quale la difesa sembra aver incentrato l'istanza. è che questa sia stata l'effettiva volontà della parte richiedente è del resto confermato dal tenore della memoria e delle conclusioni ivi rassegnate che, lungi dall'introdurre una domanda inedita (come tale soggetta ai limiti temporali di cui sopra), si atteggia invero quale esplicitazione del contenuto dell'istanza stessa.

10. In conclusione, si deve ritenere che l'istanza trasmessa dalla Corte d'appello di Firenze fosse sin dall'inizio finalizzata ad ottenere la restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 12/3/2006 e che, conseguentemente, competente a decidere sulla stessa sia la Corte d'appello di Firenze alla quale, pertanto, gli atti devono essere restituiti.

P.Q.

M. Restituisce i ricorsi alla Corte d'appello d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi riuniti proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona dei sostituto Raffaele PICCIRILLO, relativamente alla istanza di restituzione nel termine per impugnare, con le quali si è chiesa la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze e quelle dello stesso ufficio, in persona del sostituto Pietro MOLINO, relativamente all'istanza di scarcerazione del detenuto ai sensi dell'art. 175, comma 7, cod. proc. pen., con le quali si è chiesto il rigetto dell'istanza. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il difensore di fiducia di Haminton LORA, condannato in via definitiva ad anni 11 di reclusione e euro 60.000,00 di multa (condonati tre anni di reclusione ed euro 10.000,00 di multa ai sensi della legge n. 241/2006), siccome ritenuto fornitore dall'estero, ove egli si era trovato durante il corso delle indagini, della sostanza stupefacente (cocaina) sequestrata a [OSCURATO:PERSONA] TAVAREZ e a [OSCURATO:PERSONA] CASTRO, ha proposto istanza alla Corte d'appello di Firenze per la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 30 gennaio 2008 che, in parziale riforma di quella appellata, aveva rideterminato la pena, confermando nel resto. A sostegno dell'istanza, si è affermato che il LORA aveva appreso del procedimento a suo carico solo al momento dell'arrivo in Italia a seguito di procedimento di estradizione, essendo stato arrestato nella Repubblica Dominicana prestando consenso alla consegna; che al predetto non era mai stato notificato un decreto relativo al procedimento o un invito a eleggere domicilio in Italia, ciò del tutto ingiustificatamente, posto che, nel corso delle indagini, si erano accertati il suo indirizzo nella Repubblica Dominicana, il numero del suo telefono e lo stato di famiglia; che l'ignoranza del processo aveva impedito al LORA di proporre impugnazione e chiedere riti alternativi per usufruire della conseguente riduzione di pena nonché svolgere, mediante il mezzo di impugnazione, le difese intese a dimostrare la sua estraneità ai fatti. 2. Con separata istanza, lo stesso difensore ha chiesto la scarcerazione del LORA ai sensi dell'art. 175, comma 7, cod. proc. pen., rappresentando che lo Stato italiano aveva chiesto la sua estradizione in relazione a una sentenza emessa 16 anni addietro; che LORA vive da almeno 25 anni nella Repubblica Dominicana, ove era stato reperito dagli organi di indagine, i quali ne avevano accertato la residenza in uno con la composizione del nucleo familiare; che il decreto di latitanza era stato emesso nonostante tale conoscenza e sulla scorta di un verbale di vane ricerche del 16 novembre 2003; che, in considerazione del tempo trascorso dai fatti (21 anni), non vi sarebbe con ogni evidenza pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio, considerato che il LORA ha immediatamente prestato il consenso all'estradizione, circostanza che dovrebbe escludere, dunque, !anche a sussistenza dì un pericolo di fuga.3. L'istanza di restituzione è stata trasmessa a questa Corte di cassazione dalla Corte d'appello di Firenze per competenza, avendo il difensore formulato richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza d'appello. Il Presidente titolare della Quarta Sezione penale della Corte di cassazione, con provvedimento del 29/4/2024, ha disposto la riunione del fascicolo concernente l'istanza di restituzione nel termine (n. 1402/24) con quello inerente alla richiesta di scarcerazione (n. 14079/24), per connessione oggettiva e soggettiva. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Pietro MOLINO, ha rassegnato conclusioni scritte nell'ambito del procedimento n. 14709/24, inerente alla richiesta di scarcerazione, concludendo per il rigetto; con riferimento al procedimento n. 14202/24, inerente all'istanza ai sensi dell'art. 175, cod. proc. pen., lo stesso Procuratore generale, in persona del sostituto Raffaele PICCIRILLO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la restituzione del ricorrente nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze. 5. Con successiva memoria, depositata il 28 maggio 2024 presso questa Corte di cassazione, la difesa ha sviluppato le proprie argomentazioni, ribadendo l'ignoranza del procedimento da parte del proprio assistito e osservando che le indagini esitate nelle pronunce di condanna si erano svolte nei suoi confronti mentre egli si trovava nella Repubblica Dominicana, tanto che, nella stessa ordinanza cautelare, il GIP del Tribunale di Firenze aveva motivato la sussistenza delle esigenze cautelari nei suoi confronti sul pericolo di fuga, ritenuto attuale e concreto essendosi trovato il predetto già all'estero. Sotto altro profilo, il difensore ha rilevato che al LORA era stato impedito di svolgere la propria attività difensiva rispetto alle accuse mossegli, essendo stato assistito per tutto il processo da un difensore d'ufficio nominato con lo stesso decreto dì latitanza, presso il quale erano state effettuate tutte le notifiche. In conclusione, ha chiesto di essere restituito nel termine per impugnare, non solo la sentenza della Corte d'appello, ma ancor prima quella del Tribunale in data 12/3/2006, gravata d'appello da parte del difensore d'ufficio, essendo stato precluso al LORA di formulare richiesta di riti alternativi, con evidente pregiudizio quanto alle conseguenze sanzionatorie, insistendo nella richiesta di scarcerazione ai sensi dell'art. 175, comma 7, cod. proc. pen.6. La Corte d'appello ha trasmesso gli atti a questa Corte di cassazione, ritenendo che l'istanza di restituzione nel termine riguardasse solo la sentenza di appello. 7. Quanto alla competenza a decidere sull'istanza di restituzione nel termine, trattasi, intanto, di una competenza funzionale, la cui inosservanza determina una nullità assoluta di carattere generale, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (sez. 1, n. 25070 del 8/5/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253039-01; sez. 2, n. 29114 del 23/5/2019, cit.). Tuttavia, nella specie, detta competenza non è stata correttamente individuata, la corretta lettura dell'istanza conducendo ad altro esito. Va premesso che a questo giudice non spetta, siccome incompetente ai sensi dell'art. 175 comma 4, cod. proc. pen. per le ragioni che si vanno ad esporre, la valutazione dei profili di ammissibilità dell'istanza, della sua tempestività e del corretto inquadramento normativo, anche alla luce delle modifiche che hanno riguardato l'istituto azionato. Gli compete, invece, la preliminare verifica del contenuto dell'istanza e la ricerca della volontà dell'istante, proprio ai fini della valutazione preliminare sulla competenza. Premesso che lo strumento previsto dall'art. 175, cod. proc. pen. non costituisce mezzo d'impugnazione straordinario, sul punto essendo già stato chiarito il distinguo tra il rimedio di cui all'art. 175, cod. proc. pen. e la rescissione del giudicato, come già disciplinata dall'abrogato art. 625 ter stesso codice e, ora, dall'art. 629 bis (Sez. U, n.15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric; Sez. U, n. 36848 del 17/7/2014, Burba), la verifica del contenuto dell'istanza deve essere condotta alla stregua della regola specifica rinvenibile nell'art. 175 cit., anche per valutare la astratta tempestività della richiesta conclusiva riprodotta in memoria. Infatti, in ipotesi come quella all'esame, cli sentenza contumaciale cioè, il termine per l'impugnazione decorre, per colui che al momento della notificazione della stessa si trovi in stato di custodia all'estero, dal trentesimo giorno a partire dalla consegna allo Stato, indipendentemente dal già avvenuto decorso di trenta giorni dal momento di avvenuta conoscenza della sentenza (sez. 5, n. 8464 del 24/72020, Nure, Rv. 278661-01; sez. 4, n. 4904 del 27/11/2014, dep. 2015, Lamcja, Rv. 262027-01; sez. 3, n. 2320 del 21/11/2012, dep. 2013, S., Rv. 254167-01), l'applicazione dell'art. 175, comma 2 -bis, cod. proc. pen. presupponendo l'assenza di soluzione di continuità tra l'arresto a fini estradizionali e la consegna (sez. 3, n. 23017, del 27/5/2020, Ramirez. Rv. 279707-01, in cui si è precisato che la ratio di tale esegesi è da invenirsi «nell'evidente volontà dei legislatore di assicurare alla persona detenuta in territorio estero, e dunque in condizione di maggiore difficoltà, la possibilità di esercitare pienamente le proprie difese, una volta giunta nel territorio dello Stato, avvalendosi dell'assistenza tecnica che lo Stato comunque assicura. In tal senso, il termine di trenta giorni dalla consegna allo Stato italiano concesso alla parte per proporre le proprie censure avverso il provvedimento legittimante la procedura di consegna costituisce una garanzia che si aggiunge al termine ordinariamente fissato a partire dalla data di avvenuta conoscenza del provvedimento di condanna»). 8. Tale precisazione si è resa indispensabile ai limitati fini qui scrutinati, posto che l'istanza articolata - apparentemente - dalla difesa solo nella memoria datata 28 maggio 2024 sarebbe intempestiva (oltre che presentata a giudice funzionalmente incompetente). Questa Corte, tuttavia, ritiene errato tale, possibile incedere argomentativo. Intanto, deve ricordarsi, sulla scorta di principi formulati con riferimento alle impugnazioni, tuttavia utili anche ai presenti fini, che spetta al giudice al quale l'impugnazione sia presentata procedere per l'appunto alla verifica della reale volontà dell'impugnante (sez. 3, n. 1616 del 22/11/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285738-01, in cui, in ipotesi di conversione del ricorso diretto, si è affermato che essa è possibile a condizione che l'impugnante, per ignoranza o non corretta interpretazione delle norme processuali, abbia errato, in buona fede, nell'individuazione del mezzo di impugnazione da utilizzare, e non anche se abbia voluto deliberatamente provocare il sindacato del giudice sovraordinato con un mezzo d'impugnazione diverso da quello correttamente proponibile; sez. 6, n. 1108 del 6/12/2022, dep. 2023, G., Rv. 2843:33-01, in cui si è affermata la non convertibilità del ricorso diretto in appello quando, attraverso la ricerca dell'effettiva volontà del ricorrente, si accerti che lo stesso abbia voluto deliberatamente impugnare il provvedimento imn un mezzo o per motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza sia della improponibilità del mezzo strumentalmente prescelto e dichiarato, quanto della esistenza di altro ed unico rimedio processuale, appositamente predisposto dal sistema e dallo stesso ricorrente rifiutato). Quanto precisato nell'arresto da ultimo richiamato può essere per l'appunto escluso nella specie, avendo l'istante presentato l'istanza proprio alla Corte d'appello. 9. E valga il vero. Già nella parte espositiva del contenuto della prima istanza, la difesa aveva focalizzato l'attenzione sulle conseguenze dell'allegata ignoranza del procedimento in capo all'estradato, opponendo l'impossibilità di richiedere la definizione del processo con riti alternativi e usufruire così della relativa premialità sanzionatoria e, in ogni caso, di poter proporre unImpugnazione finalizzata a far valere, non solo eventuali nullità del procedimento notificatorio, ma anche argomenti a sostegno del difetto di prove idonee ad affermare la responsabilità penale del LORA al di là di ogni ragionevole dubbio, pur formulando, nelle conclusioni, una richiesta di restituzione nel termine per impugnare che aveva riguardato solo la pronuncia d'appello. Richiesta che appare, già rispetto alle premesse, atteggiarsi in termini di evidente incongruenza con esse (non competendo alla Corte di legittimità di sindacare la completezza delle prove raccolte). La volontà del richiedente appare piuttosto quella di ottenere la restituzione nel termine per proporre un mezzo di impugnazione che gli renda possibile, in un'ottica difensiva, di intervenire sulla delimitazione del compendio probatorio e, soprattutto, di guadagnare un eventuale accesso a riti alternativi, forieri di quella premialità sanzionatoria, sulla quale la difesa sembra aver incentrato l'istanza. è che questa sia stata l'effettiva volontà della parte richiedente è del resto confermato dal tenore della memoria e delle conclusioni ivi rassegnate che, lungi dall'introdurre una domanda inedita (come tale soggetta ai limiti temporali di cui sopra), si atteggia invero quale esplicitazione del contenuto dell'istanza stessa. 10. In conclusione, si deve ritenere che l'istanza trasmessa dalla Corte d'appello di Firenze fosse sin dall'inizio finalizzata ad ottenere la restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 12/3/2006 e che, conseguentemente, competente a decidere sulla stessa sia la Corte d'appello di Firenze alla quale, pertanto, gli atti devono essere restituiti. P.Q. M. Restituisce i ricorsi alla Corte d'appello d
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