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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33671/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze irrevocabili emesse: 1) dalla Corte d'appello di Palermo in data 6 giugno 2016, per il reato di ricettazione di assegno, commesso in Palermo in data 26 marzo 2011 (n.d.r.: anzi accertato il 23 giugno 2011: cfr. atti); 2) dalla Corte d'appello di Palermo, in data 19 giugno 2018, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

2. Considerato che avverso l'ordinanza ricorre il condannato, a mezzo del difensore, avv.

A. Gaziano, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen. e 186 disp. att. cod. proc. pen., non avendo rilevato il giudice dell'esecuzione, che si tratta di una pluralità di fatti commessi a breve distanza temporale (di circa un mese l'uno dall'altro), con omogeneità del bene tutelato ed ispirati all'esigenza di far fronte ad un proprio crescente bisogno economico. 3.

Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3.1.Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno (non soltanto quindi, limitandosi ad indicare i reati e le sentenze che li hanno accertati, al di là della necessità o meno di produrle), non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

3.2. Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione, sebbene stringata, comunque non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, sottolineando l'assenza di elementi, anche soltanto dedotti e, comunque, non evinti dall'esame delle sentenze irrevocabili, espressione della sussistenza di un disegno criminoso unitario e della omogeneità della ideazione criminosa.

3.3. Considerato, comunque, che nemmeno con il ricorso sebbene articolato e condivisibile quanto ai principi giurisprudenziali in via astratta richiamati, è stato specificamente individuato un elemento preciso e specifico, dal quale desumere, nel caso concreto, pur tenendo conto che i fatti sono consumati entrambi nel 2011, l'esistenza di un progetto unitario non potendo questo coincidere con il descritto motivo a delinquere (cfr. pag. 9) dell'esigenza di reperimento di danaro quale mezzo per assicurare il sostentamento dei propri familiari. 4.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e ai versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze irrevocabili emesse: 1) dalla Corte d'appello di Palermo in data 6 giugno 2016, per il reato di ricettazione di assegno, commesso in Palermo in data 26 marzo 2011 (n.d.r.: anzi accertato il 23 giugno 2011: cfr. atti); 2) dalla Corte d'appello di Palermo, in data 19 giugno 2018, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. 2. Considerato che avverso l'ordinanza ricorre il condannato, a mezzo del difensore, avv. A. Gaziano, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen. e 186 disp. att. cod. proc. pen., non avendo rilevato il giudice dell'esecuzione, che si tratta di una pluralità di fatti commessi a breve distanza temporale (di circa un mese l'uno dall'altro), con omogeneità del bene tutelato ed ispirati all'esigenza di far fronte ad un proprio crescente bisogno economico. 3. Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3.1.Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno (non soltanto quindi, limitandosi ad indicare i reati e le sentenze che li hanno accertati, al di là della necessità o meno di produrle), non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). 3.2. Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione, sebbene stringata, comunque non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, sottolineando l'assenza di elementi, anche soltanto dedotti e, comunque, non evinti dall'esame delle sentenze irrevocabili, espressione della sussistenza di un disegno criminoso unitario e della omogeneità della ideazione criminosa. 3.3. Considerato, comunque, che nemmeno con il ricorso sebbene articolato e condivisibile quanto ai principi giurisprudenziali in via astratta richiamati, è stato specificamente individuato un elemento preciso e specifico, dal quale desumere, nel caso concreto, pur tenendo conto che i fatti sono consumati entrambi nel 2011, l'esistenza di un progetto unitario non potendo questo coincidere con il descritto motivo a delinquere (cfr. pag. 9) dell'esigenza di reperimento di danaro quale mezzo per assicurare il sostentamento dei propri familiari. 4.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e ai versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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