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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 17931/2026

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a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Catanzaro; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito l'[OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro — decidendo a seguito di sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio — ha confermato l'ordinanza con cui il Tribunale della libertà aveva rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai due delitti, in concorso con altri, di estorsione continuata e pluriaggravata, ai danni di [OSCURATO:PERSONA] consumata (capo 2) e tentata (capo 3) descritti nelle imputazioni provvisore.

12. Nel ricorso e nella memoria difensiva presentati dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della ordinanza, deducendo vizio di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente ai reati per i quali si procede, anche in relazione al necessario collegamento con la decisione della Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 3679 del 30 settembre 2025 la Seconda Sezione penale di questa Corte ha annullato l'ordinanza con cui il 10 aprile 2025 il Tribunale del riesame di Catanzaro aveva confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che il 14 marzo 2025 aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai due delitti di estorsione continuata e pluriaggravata suindicati.

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso nel quale si deduceva vizio della motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza, ravvisati senza confrontarsi con le argomentazioni sviluppate nella memoria scritta presentata al Tribunale del riesame e richiamate nel ricorso.

Ha considerato che il compendio indiziario valorizzato dall'ordinanza cautelare e, poi, dal provvedimento del Tribunale del riesame è costituito: dalle dichiarazioni dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], che già nel novembre del 2022 aveva narrato a un maresciallo dei Carabinieri della Compagnia di Scalea le condotte estorsive di cui era vittima (pur senza formalizzare una denuncia, temendo ritorsioni dai criminali coinvolti) e poi, il 28/11/2024, aveva fermato una autovettura della Polizia giudiziaria chiedendo di essere ascoltato dai Carabinieri della Stazione di Diamante, ai quali riferiva che quella mattina [OSCURATO:PERSONA] (poi identificato come «[OSCURATO:PERSONA]») e il coindagato [OSCURATO:PERSONA] (entrambi a lui noti perché collegati alla cosca Muto di Cetraro), a bordo di una Fiat 600, avevano affiancato la sua automobile, inducendolo a fermarsi, e gli avevano chiesto 40.000,00 euro per i lavori che egli stava eseguendo per appalto pubblico in Cirella di Diamante, al fine di sostenere i detenuti e da considerarsi un contributo «per stare tranquillo»; dalla visione dei filmati del sistema di sorveglianza delle attività commerciali del posto che mostravano il transito delle due vetture indicate dal [OSCURATO:PERSONA]; dal racconto di [OSCURATO:PERSONA], già in precedenza i due lo avevano avvicinato, chiedendogli "il saldo" di una precedente richiesta estorsiva formulatagli da [OSCURATO:PERSONA] a nome di [OSCURATO:PERSONA] (soggetto apicale della criminalità di Scalea nel frattempo arrestato), in occasione di altro appalto; dal fatto che il 6/12/2024, [OSCURATO:PERSONA] riferì ai Carabinieri che [OSCURATO:PERSONA], suo conoscente, lo aveva invitato ad assecondare le richieste estorsive dando al commerciante 2ambulante «[OSCURATO:PERSONA]» anche solo mille euro per rassicurare circa la sua volontà di pagare; dal riscontro alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] offerto da quelle rese da suo padre [OSCURATO:PERSONA].

Su queste basi, la Corte ha valutato che fondatamente il Tribunale del riesame, anche richiamando per relationem le argomentazioni dell'ordinanza cautelare, ha riconosciuto l'attendibilità delle dichiarazioni, esenti da interne incompatibilità, di [OSCURATO:PERSONA], e che le modalità graduali e progressive del suo racconto sono sintomo di spontaneità, a nulla rilevando che egli risulti assuntore di sostanze stupefacenti.

Tuttavia, la Corte di cassazione ha evidenziato che l'ordinanza impugnata «nel valutare l'attendibilità del racconto della persona offesa e la correttezza dell'individuazione, nel [OSCURATO:PERSONA], di uno degli autori delle richieste estorsive formulate nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], benché non riconosciuto in fotografia da questo (...) non si è adeguatamente confrontata con gli elementi addotti dalla memoria depositata dalla difesa e riportati integralmente nel ricorso».

In particolare, ha osservato che l'ordinanza ha: - «considerato irrilevanti gli esiti delle investigazioni difensive volti a smentire l'assunto secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] non era solito indossare sciarpa e cappello, come riferito dalla persona offesa, ben potendo trattarsi di abbigliamento utilizzato per rendersi poco riconoscibile al momento della richiesta estorsiva, ma non si è confrontata con gli elementi addotti dalla difesa al fine di smentire che lo stesso sia usualmente chiamato con il soprannome attribuitogli, invece, nell'ordinanza cautelare»; - «nel ribadire che la visione dei filmati del sistema di sorveglianza sul luogo dell'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non consentiva di escludere con certezza che alla guida della Fiat 600 che aveva affiancato l'autovettura della persona offesa ci fosse un uomo, e non una donna come prospettato dalla difesa, non si è però adeguatamente confrontato con i risultati degli accertamenti tecnico-scientifici affidati al consulente della difesa, e richiamati nella memoria depositata al Tribunale del riesame, secondo i quali a bordo della predetta autovettura, comunque, non potevano esserci le due persone indicate dalla persona offesa, il [OSCURATO:PERSONA] alla guida ed il [OSCURATO:PERSONA] come passeggero, perché dai filmati emergeva la presenza del solo conducente».

Per queste ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, «affinché questo colmi le lacune argomentative dinanzi rilevate».

2. Nell'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha considerato le lacune argomentative relative alla identificazione di [OSCURATO:PERSONA] come partecipe nella 3tentata estorsione descritta nel capo 3 (assieme ai coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e ha evidenziato quanto segue.

Nel riferire l'invito di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente indicato che [OSCURATO:PERSONA] proviene da Grisolia (CS) e il fatto che abbia imprecisamente affermato che è un commerciante ambulante di [OSCURATO:PERSONA] (CS) può spiegarsi con la naturale agitazione causata dall'incontro e dalle intimidazioni estorsive, e considerando che, comunque, [OSCURATO:PERSONA] frequentava numerosi mercati della provincia di Cosenza, tant'è che la somma di 2000 euro, come porzione dell'estorsione, gli fu consegnata in un mercato del Comune di Diamante (CS).

Inoltre, nel qualificare, nella conversazione del 10/02/2025 con un appartenente alla Polizia giudiziaria l'estorsore come «lecchino» — secondo una sua soggettiva attribuzione e non come soprannome comunemente utilizzato — [OSCURATO:PERSONA] non ha mancato di fornire delle indicazioni individualizzanti, precisando che si trattava di «quello che vende la biancheria intima ai mercati... [OSCURATO:PERSONA] non ricordo il cognome ma a Guidi avevo detto nome e cognome» (p. 5).

A sua volta, [OSCURATO:PERSONA], ha narrato quanto riferitogli dal figlio [OSCURATO:PERSONA], ripetendone la descrizione dei fatti e confermando che il figlio aveva incontrato [OSCURATO:PERSONA] (emissario della cosca Muto), con il quale egli aveva precedente familiarità.

Per quanto riguarda l'esclusione della possibilità che [OSCURATO:PERSONA] fosse a bordo della Fiat 600 bianca, la cui presenza in occasione dell'incontro con l'estortore è stata videoregistrata, il Tribunale ha puntualmente rilevato che, in realtà, [OSCURATO:PERSONA] non ha mai menzionato una Fiat 600 di colore bianco, ma una Fiat 600 "vecchio modello" di altro colore (grigia o blu o azzurrino/celeste) e le videoriprese mostrano il passaggio di due Fiat 600 vecchio modello, sicché il nucleo della narrazione di [OSCURATO:PERSONA] non è confutato (analiticamente sul punto p. 5-7).

In definitiva, plurime e diversificate sono le connotazioni delle condotte attribuite a [OSCURATO:PERSONA] nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], del quale aveva una pregressa conoscenza (p. 7), sicché non emergono profili di inattendibilità delle dichiarazioni della vittima che indicano [OSCURATO:PERSONA] come uno degli estortori.

3. Nel ricorso in esame si ribadisce quanto già esaminato dalla Corte di cassazione nella precedente sentenza e sono sviluppate osservazioni inerenti all'incontro fra [OSCURATO:PERSONA] e gli estortori ripreso dalle videocamere, senza, tuttavia, confrontarsi compiutamente con le argomentazioni espresse sul punto nella ordinanza impugnata.

Si rimarca che [OSCURATO:PERSONA] non ha riconosciuto in foto [OSCURATO:PERSONA], adducendo che questi indossava sempre sciarpa e cappello.

44. Tuttavia, non si contesta la sussistenza di una pregressa conoscenza fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In questo quadro deve ritenersi che il Tribunale ha dato corretto seguito alle indicazioni della precedente sentenza di questa Corte e che abbia composto gli elementi di valutazione circa la attendibilità della individuazione in [OSCURATO:PERSONA] quale partecipante alla estorsione descritta nel capo 3) in termini che risultano non soltanto esenti da interne incompatibilità, ma anche convergenti e coesi.

Infatti, ha considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha fornito specifici e corretti dati identificativi di [OSCURATO:PERSONA] — soggetto, del resto, a lui già noto — indicando che [OSCURATO:PERSONA] proviene da Grisolia (CS) e che svolge l'attività di commerciante ambulante di biancheria intima in vari mercati della provincia.

Inoltre, ha valutato che le videoriprese non escludono che colui che la vittima identifica con [OSCURATO:PERSONA] giunse — in occasione dell'incontro estorsivo — a bordo di una Fiat 600 vecchio modello, ma anzi forniscono un elemento di riscontro.

5. Pertanto, il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q P.Q.MAngelo bstanzo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 19 MAG 2026 "Io GPJD1Z ART 71e poua Clrunele ott.S 1d 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Catanzaro; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito l'[OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro — decidendo a seguito di sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio — ha confermato l'ordinanza con cui il Tribunale della libertà aveva rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai due delitti, in concorso con altri, di estorsione continuata e pluriaggravata, ai danni di [OSCURATO:PERSONA] consumata (capo 2) e tentata (capo 3) descritti nelle imputazioni provvisore. 12. Nel ricorso e nella memoria difensiva presentati dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della ordinanza, deducendo vizio di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente ai reati per i quali si procede, anche in relazione al necessario collegamento con la decisione della Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 3679 del 30 settembre 2025 la Seconda Sezione penale di questa Corte ha annullato l'ordinanza con cui il 10 aprile 2025 il Tribunale del riesame di Catanzaro aveva confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che il 14 marzo 2025 aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai due delitti di estorsione continuata e pluriaggravata suindicati. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso nel quale si deduceva vizio della motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza, ravvisati senza confrontarsi con le argomentazioni sviluppate nella memoria scritta presentata al Tribunale del riesame e richiamate nel ricorso. Ha considerato che il compendio indiziario valorizzato dall'ordinanza cautelare e, poi, dal provvedimento del Tribunale del riesame è costituito: dalle dichiarazioni dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], che già nel novembre del 2022 aveva narrato a un maresciallo dei Carabinieri della Compagnia di Scalea le condotte estorsive di cui era vittima (pur senza formalizzare una denuncia, temendo ritorsioni dai criminali coinvolti) e poi, il 28/11/2024, aveva fermato una autovettura della Polizia giudiziaria chiedendo di essere ascoltato dai Carabinieri della Stazione di Diamante, ai quali riferiva che quella mattina [OSCURATO:PERSONA] (poi identificato come «[OSCURATO:PERSONA]») e il coindagato [OSCURATO:PERSONA] (entrambi a lui noti perché collegati alla cosca Muto di Cetraro), a bordo di una Fiat 600, avevano affiancato la sua automobile, inducendolo a fermarsi, e gli avevano chiesto 40.000,00 euro per i lavori che egli stava eseguendo per appalto pubblico in Cirella di Diamante, al fine di sostenere i detenuti e da considerarsi un contributo «per stare tranquillo»; dalla visione dei filmati del sistema di sorveglianza delle attività commerciali del posto che mostravano il transito delle due vetture indicate dal [OSCURATO:PERSONA]; dal racconto di [OSCURATO:PERSONA], già in precedenza i due lo avevano avvicinato, chiedendogli "il saldo" di una precedente richiesta estorsiva formulatagli da [OSCURATO:PERSONA] a nome di [OSCURATO:PERSONA] (soggetto apicale della criminalità di Scalea nel frattempo arrestato), in occasione di altro appalto; dal fatto che il 6/12/2024, [OSCURATO:PERSONA] riferì ai Carabinieri che [OSCURATO:PERSONA], suo conoscente, lo aveva invitato ad assecondare le richieste estorsive dando al commerciante 2ambulante «[OSCURATO:PERSONA]» anche solo mille euro per rassicurare circa la sua volontà di pagare; dal riscontro alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] offerto da quelle rese da suo padre [OSCURATO:PERSONA]. Su queste basi, la Corte ha valutato che fondatamente il Tribunale del riesame, anche richiamando per relationem le argomentazioni dell'ordinanza cautelare, ha riconosciuto l'attendibilità delle dichiarazioni, esenti da interne incompatibilità, di [OSCURATO:PERSONA], e che le modalità graduali e progressive del suo racconto sono sintomo di spontaneità, a nulla rilevando che egli risulti assuntore di sostanze stupefacenti. Tuttavia, la Corte di cassazione ha evidenziato che l'ordinanza impugnata «nel valutare l'attendibilità del racconto della persona offesa e la correttezza dell'individuazione, nel [OSCURATO:PERSONA], di uno degli autori delle richieste estorsive formulate nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], benché non riconosciuto in fotografia da questo (...) non si è adeguatamente confrontata con gli elementi addotti dalla memoria depositata dalla difesa e riportati integralmente nel ricorso». In particolare, ha osservato che l'ordinanza ha: - «considerato irrilevanti gli esiti delle investigazioni difensive volti a smentire l'assunto secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] non era solito indossare sciarpa e cappello, come riferito dalla persona offesa, ben potendo trattarsi di abbigliamento utilizzato per rendersi poco riconoscibile al momento della richiesta estorsiva, ma non si è confrontata con gli elementi addotti dalla difesa al fine di smentire che lo stesso sia usualmente chiamato con il soprannome attribuitogli, invece, nell'ordinanza cautelare»; - «nel ribadire che la visione dei filmati del sistema di sorveglianza sul luogo dell'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non consentiva di escludere con certezza che alla guida della Fiat 600 che aveva affiancato l'autovettura della persona offesa ci fosse un uomo, e non una donna come prospettato dalla difesa, non si è però adeguatamente confrontato con i risultati degli accertamenti tecnico-scientifici affidati al consulente della difesa, e richiamati nella memoria depositata al Tribunale del riesame, secondo i quali a bordo della predetta autovettura, comunque, non potevano esserci le due persone indicate dalla persona offesa, il [OSCURATO:PERSONA] alla guida ed il [OSCURATO:PERSONA] come passeggero, perché dai filmati emergeva la presenza del solo conducente». Per queste ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, «affinché questo colmi le lacune argomentative dinanzi rilevate». 2. Nell'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha considerato le lacune argomentative relative alla identificazione di [OSCURATO:PERSONA] come partecipe nella 3tentata estorsione descritta nel capo 3 (assieme ai coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e ha evidenziato quanto segue. Nel riferire l'invito di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente indicato che [OSCURATO:PERSONA] proviene da Grisolia (CS) e il fatto che abbia imprecisamente affermato che è un commerciante ambulante di [OSCURATO:PERSONA] (CS) può spiegarsi con la naturale agitazione causata dall'incontro e dalle intimidazioni estorsive, e considerando che, comunque, [OSCURATO:PERSONA] frequentava numerosi mercati della provincia di Cosenza, tant'è che la somma di 2000 euro, come porzione dell'estorsione, gli fu consegnata in un mercato del Comune di Diamante (CS). Inoltre, nel qualificare, nella conversazione del 10/02/2025 con un appartenente alla Polizia giudiziaria l'estorsore come «lecchino» — secondo una sua soggettiva attribuzione e non come soprannome comunemente utilizzato — [OSCURATO:PERSONA] non ha mancato di fornire delle indicazioni individualizzanti, precisando che si trattava di «quello che vende la biancheria intima ai mercati... [OSCURATO:PERSONA] non ricordo il cognome ma a Guidi avevo detto nome e cognome» (p. 5). A sua volta, [OSCURATO:PERSONA], ha narrato quanto riferitogli dal figlio [OSCURATO:PERSONA], ripetendone la descrizione dei fatti e confermando che il figlio aveva incontrato [OSCURATO:PERSONA] (emissario della cosca Muto), con il quale egli aveva precedente familiarità. Per quanto riguarda l'esclusione della possibilità che [OSCURATO:PERSONA] fosse a bordo della Fiat 600 bianca, la cui presenza in occasione dell'incontro con l'estortore è stata videoregistrata, il Tribunale ha puntualmente rilevato che, in realtà, [OSCURATO:PERSONA] non ha mai menzionato una Fiat 600 di colore bianco, ma una Fiat 600 "vecchio modello" di altro colore (grigia o blu o azzurrino/celeste) e le videoriprese mostrano il passaggio di due Fiat 600 vecchio modello, sicché il nucleo della narrazione di [OSCURATO:PERSONA] non è confutato (analiticamente sul punto p. 5-7). In definitiva, plurime e diversificate sono le connotazioni delle condotte attribuite a [OSCURATO:PERSONA] nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], del quale aveva una pregressa conoscenza (p. 7), sicché non emergono profili di inattendibilità delle dichiarazioni della vittima che indicano [OSCURATO:PERSONA] come uno degli estortori. 3. Nel ricorso in esame si ribadisce quanto già esaminato dalla Corte di cassazione nella precedente sentenza e sono sviluppate osservazioni inerenti all'incontro fra [OSCURATO:PERSONA] e gli estortori ripreso dalle videocamere, senza, tuttavia, confrontarsi compiutamente con le argomentazioni espresse sul punto nella ordinanza impugnata. Si rimarca che [OSCURATO:PERSONA] non ha riconosciuto in foto [OSCURATO:PERSONA], adducendo che questi indossava sempre sciarpa e cappello. 44. Tuttavia, non si contesta la sussistenza di una pregressa conoscenza fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In questo quadro deve ritenersi che il Tribunale ha dato corretto seguito alle indicazioni della precedente sentenza di questa Corte e che abbia composto gli elementi di valutazione circa la attendibilità della individuazione in [OSCURATO:PERSONA] quale partecipante alla estorsione descritta nel capo 3) in termini che risultano non soltanto esenti da interne incompatibilità, ma anche convergenti e coesi. Infatti, ha considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha fornito specifici e corretti dati identificativi di [OSCURATO:PERSONA] — soggetto, del resto, a lui già noto — indicando che [OSCURATO:PERSONA] proviene da Grisolia (CS) e che svolge l'attività di commerciante ambulante di biancheria intima in vari mercati della provincia. Inoltre, ha valutato che le videoriprese non escludono che colui che la vittima identifica con [OSCURATO:PERSONA] giunse — in occasione dell'incontro estorsivo — a bordo di una Fiat 600 vecchio modello, ma anzi forniscono un elemento di riscontro. 5. Pertanto, il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q P.Q.MAngelo bstanzo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 19 MAG 2026 "Io GPJD1Z ART 71e poua Clrunele ott.S 1d 5
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