CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 settembre 2022
Cassazione n. 43849/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore Si da atto della richiesta di trattazione in presenza avanzata dall'[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], oggi non presente, si da atto della relazione del Consigliere e della requisitoria del PG come acquisite, e la Corte trattiene la causa in decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti, loro rispettivamente ascritti, di diffamazione a mezzo della stampa periodica e di omesso controllo sul contenuto della pubblicazione, commessi, nelle qualità di redattore e di direttore responsabile del quotidiano '[OSCURATO:PERSONA]', con l'offendere la reputazione del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica di Firenze, [OSCURATO:PERSONA], e del Maresciallo dei Carabinieri, [OSCURATO:PERSONA], tramite il contenuto dell'articolo, apparso sul detto quotidiano in data 29 luglio 2016, dal titolo «[OSCURATO:PERSONA] indaga sé stesso e si scopre innocente, il P.M. archivia». 2. Il ricorso per cassazione, presentato nell'interesse di entrambi gli imputati dai comuni difensori, consta di un solo motivo — quivi enunciato nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. -, che denuncia la violazione degli artt. 51 e 595 cod. pen. e il vizio di motivazione. Si eccepisce, al riguardo, attraverso ampi riferimenti al contenuto degli atti del procedimento penale originato dalla denuncia di [OSCURATO:PERSONA], assegnato al P.M., [OSCURATO:PERSONA], nel quale era confluita una relazione investigativa conclusiva a firma del [OSCURATO:PERSONA], che la Corte territoriale, travisando il contenuto del motivo di appello, aveva omesso di riconoscere agli imputati la scriminante putativa dell'esercizio del diritto, determinata dall'errore incolpevole in cui era incorso l'articolista, non avvedutosi della data dell'informativa a firma di Piccirilli anteriore a quella in cui Tarchi aveva depositato l'integrazione di denuncia con la quale aveva ventilato la possibilità di comportamenti illeciti di ufficiali di polizia giudiziaria, tra i quali figurava anche Piccirilli; donde, la Corte medesima aveva oltretutto errato circa l'ambito di applicabilità della detta scusante, che impone di farsi carico di quali siano i profili di esigibilità della condotta di controllo sulla notizia richiesta al giornalista professionista. 4. Con istanza tramessa in Cancelleria in data 1 settembre 2022, la difesa dei ricorrenti ha chiesto la trattazione orale del ricorso, che gli è stata accordata, ma cui ha successivamente rinunciato. 5. Con requisitoria in data 22 settembre 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. 6. Con memorie in data 28 settembre 2022 e 11 ottobre 2022, i difensori dei ricorrenti hanno replicato alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale insistendo per l'accoglimento dei motivi. 7. Con memoria in data 7 ottobre 2022 il difensore della parte civile Piccirilli ha chiesto che i ricorsi siano rigettati e che siano liquidate le spese di lite, affrontate per il grado, come da depositata nota-spese. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati. 1. La questione dedotta attiene alla configurabilità della scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca in capo all'autore dell'articolo di stampa, ritenuto diffamatorio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], ed esige, pertanto, un controllo sulla motivazione rassegnata dalla Corte territoriale in ordine alla possibilità di ritenere incolpevole ovvero determinato da mera colpa l'errore in cui era caduto il redattore dell'articolo, [OSCURATO:PERSONA], circa il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse ancora investito delle indagini nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato comportamenti abusivi anche a lui riferibili. E', evidente, allora che la soluzione dei problemi devoluti impone un preliminare ragguaglio circa gli approdi interpretativi di questa Corte sul tema dell'applicabilità della scusante di cui all'art. 59, ultimo comma, cod. pen. al giornalista professionista, suscettibile, come tale, di elidere il dolo di diffamazione. 2. La giurisprudenza di legittimità ha, invero, costantemente affermato che, in tema di diffamazione, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale (Sez. 5, n. 8419 del 16/10/2013, Rv. 258943; Sez. 5, n. 4364 del 12/12/2012, Rv. 254390; Sez. 5, n. 6169 del 19/10/2012, Rv. 255015; Sez. 5, n. 7597 del 11/05/1999, Rv. 213631; Sez. 5, n. 679 del 28/11/1997, Rv. 209879). Si tratta di affermazione di principio della quale occorre riconoscere la perdurante validità anche all'esito del confronto con la nozione di dolo eventuale delineata dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261104, secondo la quale il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e, ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi. In particolare - si è sostenuto (Sez. 5, n. 13069 del 16/02/2021, in motivazione) -, in materia di diffamazione a mezzo della stampa periodica, se è vero che il diritto di cronaca giornalistica, garantito dall'ad 21 della Costituzione, trova un preciso limite nel rispetto del diritto di ciascuno alla tutela della reputazione, di modo che il primo può essere lecitamente esercitato, ove ne possa derivare una lesione del secondo, soltanto quando il cronista si sia accertato scrupolosamente dell'assoluta verità della notizia pubblicata, assolvendo all'onere di scegliere le fonti informative con grande oculatezza, esaminandone accuratamente la attendibilità e controllando e verificando puntualmente i fatti appresi, senza ritenersi appagato dalla loro veridicità o verosimiglianza (Sez. 5, n. 14013 del 12/02/2020, Rv. 278952; Sez. 5, n. 12859 del 14/02/2005, Rv. 231687; Sez. 5, n. 40415 del 19/05/2004, Rv. 231002; Sez. 5, n. 5941 del 05/04/2000, Rv. 216120; Sez. 5, n. 1952 del 02/12/1999, Rv. 216437; Sez. 5, n. 12024 del 31/03/1999, Rv. 215037; Sez. 5, n. 11199 del 11/08/1998, Rv. 212131; Sez. 5, n. 8848 del 15/07/1997, Rv. 208614; Sez. 5, n. 6018 del 23/01/1997, Rv. 208085; Sez. 5, n. 7393 del 14/06/1996, Rv. 206792), consegue, allora, logicamente che, nell'ipotesi in cui all'anzidetta verifica della notizia non si sia proceduto, nei termini rigorosi richiesti, il giornalista che intenda, comunque, pubblicarla accetta il rischio che essa non corrisponda a verità (Sez. 5, n. 19046 del 18/02/2010, Rv. 247249; Sez. 5, n. 31957 del 22/06/2001, Rv. 219638). Donde, persino l'impossibilità per il giornalista di realizzare il controllo della veridicità della notizia, a causa della inaccessibilità delle fonti di verifica, non dispiega alcuna valenza scusante, posto che tale inaccessibilità, lungi dal comportare l'esonero dall'obbligo di controllo, si traduce nella non pubblicabilità della notizia (Sez. 5, n. 3132 del 08/11/2018, Rv. 275259). 3. Ciò posto, la Corte territoriale ha mostrato di essersi attenuta a tali indicazioni direttive. Tanto emerge dalle decisive evidenze, delle quali si è dato puntualmente conto in motivazione, attestanti che il giornalista professionista [OSCURATO:PERSONA], per un verso, non poteva non essersi rappresentato la significativa e concreta possibilità che dalla mancata, accurata, verifica del dato fattuale - ossia, la mantenuta delega del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] per lo svolgimento di indagini nello stesso procedimento in cui questi era stato accusato di gravi comportamenti abusivi realizzati nel compimento delle indagini medesime -, posto a fondamento della notizia della richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento in cui l'ufficiale di [OSCURATO:PERSONA], incaricato delle indagini, aveva indagato su sé stesso, potesse derivare un'offesa alla reputazione di Focardi e di Piccirilli; per altro verso, che egli, così facendo, a dispetto di ogni remora che era ragionevolmente da attendersi, ne aveva accettato il rischio di verificazione, in tal modo volendo, con il prestarvi adesione, l'evento giuridico del delitto di diffamazione. Si tratta, in particolare, di quelle evidenze per le quali Agostini, appreso dai difensori del denunciante Tarchi che Piccirilli aveva compiuto indagini nello stesso procedimento nel quale erano stati avanzati gravi dubbi circa il suo corretto operare, lungi dal controllare la verità dell'informazione ricevuta, compulsando tutti gli atti inseriti nel fascicolo procedimentale, in particolare la nuova denuncia presentata da Tarchi - dal cui tenore emergeva come questi si fosse lamentato del modo in cui Piccirilli aveva fatto le indagini in epoca 'precedente'alla presentazione della denuncia (cfr. pag. 3, ultimo capoverso della sentenza impugnata) -, si era sentito appagato, quanto alla conferma della stessa, dal «solo passaggio, ambiguo e privo di univocità, dell'opposizione» (cfr. pag. 4, primo capoverso della sentenza impugnata) alla richiesta di archiviazione, nella quale si era sibillinamente detto che il «Il Pubblico Ministero ha delegato delle indagini, al netto della singolare circostanza che le attività sono state svolte proprio da una delle persone, il [OSCURATO:PERSONA], i cui comportamenti sono stati oggetto delle lamentele del Tarchi contenute nella denuncia» (cfr. pag. 2, penultimo capoverso della sentenza impugnata». Il descritto modus procedendi è, allora, senza dubbio, frutto del palese mancato assolvimento dell'obbligo di un giornalista professionista - che, in quanto tale, dovrebbe essere maggiormente avvertito della potenziale lesività di notizie riferite all'ambito giudiziario - di rendere un'informazione completa e di effettuare, all'uopo, tutti i controlli necessari per verificarne la fondatezza (Sez. 5, n. 45051 del 17/07/2009, Rv. 245154). L'inottemperanza al detto obbligo deontologico, che avrebbe imposto ad Agostini di verificare proprio il dato di dirimente importanza del quando Piccirilli avesse rassegnato l'informativa conclusiva delle indagini delegategli, dal momento che Tarchi, nella nuova denuncia presentata, lo aveva specificamente accusato di comportamenti abusivi posti in essere in un «periodo precedente a quello in cui era stata depositata la denuncia» (cfr.pag. 3, ultimo capoverso della sentenza impugnata), ha comportato, infatti, la non veritiera attribuzione alle persone offese difatti - l'assoluta mancanza dì imparzialità del pubblico ufficiale Piccirilli e la conclamata scarsa avvedutezza del [OSCURATO:PERSONA], che aveva consentito ad un suo delegato di indagare sul proprio conto - in sé pregiudizievoli per la loro reputazione. Tale attribuzione, in quanto valutata dai giudici di merito quale espressione di peculiare corrività nell'esercizio di un'attività professionale (per effetto della grossolanità del presunto errore in cui sarebbe incorso Agostini), suscettibile di incidere profondamente sui beni giuridici della riservatezza, dell'onore e della reputazione, aventi dignità costituzionale, ex artt. 2 e 3 Cost. (Sez. 5, n. 45051 del 17/07/2009, Rv. 245154), è stata correttamente ritenuta rivelatrice di una condotta tenuta anche a costo di produrre conseguenze lesive per i soggetti nominati nell'articolo apparso sulla stampa periodica e, quindi, caratterizzata dal dolo eventuale. 4. Alla stregua, dunque, di quanto sin qui considerato è da escludere che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] possa fondatamente invocare la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca. Per giurisprudenza costante di questa Corte, infatti, la detta scusante è configurabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio (Sez. 5, n. 51619 del 17/10/2017, Rv. 271628; Sez. 5, n. 15643 del 11/03/2005, Rv. 232134; Sez. 5, n. 7967 del 08/05/1998, Rv. 211539). La liceità del comportamento tenuto dal ricorrente non può, quindi, essere legittimamente ritratta né dalla sua scarsa capacità di esaminare gli atti di un procedimento penale, posto che il controllo sulla data di deposito di un'informativa di polizia giudiziaria non richiede alcuna peculiare capacità tecnico-giuridica, né dalla mancata piena comprensione del contenuto del decreto di archiviazione adottato dal Giudice delle indagini preliminari, posto che quanto argomentato nel detto provvedimento non era in grado di incidere sull'oggetto di una semplice verifica fattuale, come ben chiarito dalla Corte territoriale: ossia, se il [OSCURATO:PERSONA] avesse o meno depositato l'informativa conclusiva delle indagini, che gli erano state delegate dal P.M. [OSCURATO:PERSONA], prima o dopo il deposito della denuncia con la quale Tarchi gli aveva attribuito abusi nel compimento delle indagini, perché se il deposito dell'informativa avesse avuto luogo prima del deposito della denuncia, giammai Piccirilli avrebbe potuto indagare su sé stesso. 5. Pur in assenza di specifiche censure quanto al delitto di omesso controllo sul contenuto dell'articolo in esame, ascritto al Direttore del quotidiano '[OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], giova chiarire che proprio la registrata, palese, offensività della condotta dell'articolista gli avrebbe imposto una pregnante attività di verifica e supervisione sull'oggetto della pezzo giornalistico, onde impedire il compimento del delitto di diffamazione di cui all'addebito mosso ad Agostini. 6. S'impone, dunque, il rigetto dei ricorsi, cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per la difesa nel grado, che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza