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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 09718/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza in data 25 ottobre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta, in data 11 luglio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che, peraltro in modo del tutto generico, contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto lui ascritto, contiene censure in punto di fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, inerenti a profili cui il secondo giudice ha fornito adeguata risposta a pagina 2 della sentenza impugnata; Considerato che la doglianza, che invoca la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. (sul punto, Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913) e la richiesta sul punto è comunque assolutamente generica; Osservato che l'ultimo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena irrogata, nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella ex art. 62 n. 4 cod. pen., risulta manifestamente infondato, avendo il secondo giudice a pagina 2 congruamente argomentato in ordine a ciascuno dei profili sanzionatori dedotti, mediante il richiamo alla gravità del fatto, ai numerosi precedenti penali gravanti sul prevenuto, nonché all'assenza di elementi positivamente valutabili ai fini di una riduzione della pena; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza in data 25 ottobre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta, in data 11 luglio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che, peraltro in modo del tutto generico, contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto lui ascritto, contiene censure in punto di fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, inerenti a profili cui il secondo giudice ha fornito adeguata risposta a pagina 2 della sentenza impugnata; Considerato che la doglianza, che invoca la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. (sul punto, Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913) e la richiesta sul punto è comunque assolutamente generica; Osservato che l'ultimo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena irrogata, nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella ex art. 62 n. 4 cod. pen., risulta manifestamente infondato, avendo il secondo giudice a pagina 2 congruamente argomentato in ordine a ciascuno dei profili sanzionatori dedotti, mediante il richiamo alla gravità del fatto, ai numerosi precedenti penali gravanti sul prevenuto, nonché all'assenza di elementi positivamente valutabili ai fini di una riduzione della pena; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09718/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris