CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04748/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoper revocazione iscritto al n. 22746 /20 2 2 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife s o dall ’ avv . [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo p.e.c. indicato n el ri cor so: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -ASSESSORATO DELL ’ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], DIPARTIMENTO DELL ’ E [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso l ’ ordinanza della CORTE SUPREM A DI CASSAZIONE n. 3841/2019pubblicata l’8 febbraio 201 9 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 8 novem bre dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza-ingiunzione n. 5/2012 , notificata il 12 settembre 2012, la Regione Sici l ia - Assessorato dell ’Energia e dei Servizi di [OSCURATO:PERSONA], Dipartimento dell’ Energia, [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta intima v a ad An ton ino Atanasio , come co obbligato solidale ai s ensi dell ’ art. 6, comma 1, L. n. 689 del 1981 , il pagamento d ella sanzione ammin i strativa pecuniaria di 62.024 euro, nel la sua q ualità di proprietario di u n terreno al cui in terno era stata abusivamente esercitata att ività di c ava, in v iolazione dell’art. 9 della Legge Regionale n. 127 del1980. Avverso tale ordinanza l’Atanasio proponeva opposizione ex artt. 22 L. n. 689 del 1981 e 6 D. Lgs . n. 150 del 2011 davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale, con sentenza n. 188/2014 del 24 aprile 2014, accoglieva il ricorso, annulla ndo il provvedimento sanzionatorio. A sèguito di gravame esperito dall’amministrazione regionale, la decisione era però riformata dalla Corte d ’Appello di Caltan issetta , che con sentenza n. 26/2 016 del 2 febbraio 2016 rigetta va l a spiegata opposizione. Avverso tale sentenza l’Atanasiop ropone va ricorso per cas s azione, che veniva respinto da questa Co rte con ordinanza n. 3841/2019 pubblicata l’8 febbraio 2019. Con un ulteriore ricorso, notificato il 4 ottobre 2022 , lo stesso Atanasio ha ch i e sto la revocazione del l ’ordinanza testè citata , ai sensi dell’art. 395, nn. 4) e 5) c.p.c. , ded ucendo a sostegn o dell’esperito rimedio impugnatorio: -che il provvedimento in discorso si pone in contra st o con l’ordinanza n. 1614/2021 resa da questa stessa C orte il 2 6 g ennaio 2021, con la quale veniva cristallizza(to) in modo definitivo che il contestato illecito amministrativo ex a rt. 9 L. Regione S i cilia n. 127 del 1980 risultava addebita bile a ta le Salva tore Calta biano , ovvero a un soggetto diverso da quello cui era stato erroneamente imputato (un certo [OSCURATO:PERSONA], poi prosciolto con sentenza del Tribunale di Catania del 6 febbraio 2012 dal rea to di ese rcizio abusivo di cava a lui ascritto); -che il venir meno dell ’ obbligazione del presun to autore materiale della condotta ille cit a determina l ’estinzione dell ’o bbl iga zione solidale gravante su esso ricorrente in qualità d i proprietario della cosa servita a commettere la violazione , attesa la n at ura meramente accessoria della seconda rispetto alla prima , avente carattere principale; -che si rende, pertanto, necessaria una nuova valutazione della controversia da parte dello stesso giudice che ha adottato il provvedimento impugnato…, in presenza di circostanze non valutate o, comunque, non correttamente valutate al momento della decisione ; -che l a richiamata ordinan za ri sulta, inoltre, affetta da e r rore revocatorio, essendo fondata sulla supposizione di un fatto - l’attribuibilità al sunnominato [OSCURATO:PERSONA] della contest a ta infrazione amministrativa- la cui ve rità è invece incontrastabilmente esclusa. [OSCURATO:PERSONA] -Assessorato dell’Energia e dei Servizi di [OSCURATO:PERSONA], Dipartimento dell ’ Energia , [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissettaè rimasta intimata. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, per le ragioni che ci si accinge ad illustrare. L’istanza di revocazione delle sentenze e delle ordina nze pronunziate da questa Corte non può essere proposta ai sensi dell’art. 395, n. 5) , c.p.c., trattandosi di motivo non contemplato dalla disciplina positiva. Invero, avverso i suddetti pr ovvedimenti l ’art. 391 - bis c.p.c. ammette l ’esperi mento d i un simi le rim edio impugnatorio soltanto ove gli stessi risultino affetti d a errore di fatto ex art. 395 , n . 4) (cfr. Cass. Sez. Un. n. 23355/2023, Cass. n. 31270 / 2022, Cas s. Sez. Un. n. 23833/2015, Cass. Sez. Un. n. 17557/2013). In tal caso, peraltro, giusta quanto stabilito dall’ultimo periodo del comma 1 dello stesso art. 391-bis c.p.c., l ’istanza deve essere proposta entro il termine per entorio di s essanta giorni dalla notificazione ovvero di s ei mesi dalla pubblicaz ione del provvedimento. Ora, se è pur vero che nell ’odierna sede l ’At anasio ha inteso fa r valere anche il motivo di revocazione previsto dall’art. 395, n. 4) c.p.c., è nondimeno vero che per questa p arte l ’impugnazione si appalesa tardiva, essendo stata introdotta con ricorso no t ificato il 4 ottobre 2022, quand o ormai il termine innanzi indicato era ampiamente decorso, considerato che la pubblicazione del l a summenzionata ordinanza n. 3841/2019 risale all’8 febbraio 2019. Alla stregua dei rilievi che precedono, l’istanza non app are , quindi, idoneaa superare il preliminare vaglio di ammissibilità. Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spesedi lite , non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa fase processuale. Stante l’esito del giudizio, deve essere r e sa nei confronti del ricorrente - ancorchè ammesso in via an ticip ata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cas s. Sez . Un. n. 4315/2020, Cass. n. 27867/2019)- l ’attestazion e di cui all’a rt. 13, comma 1-quater, D.P.R . n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] dell e spese di giustizia),inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versament o da parte delricorrente di un ulteriore i m p orto a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 - bisdello stesso a rticolo, se dovuto. Così deciso in Roma, nella c a mera di consiglio della S econda Sezione Civ