CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 05490/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/09/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA41-atig-.5144464;-€3U~ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo ricorso, proposto personalmente avverso la sentenza del GUP di Catania, deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione rispettivamente in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e alla mancata applicazione di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato in epoca successiva alla I. 23 giugno 2017, n. 103 che, modificando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha statuito a pena di inammissibilità la necessità che l'impugnazione sia sottoscritta da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, ciò che nella specie non è avvenuto; secondo costante giurisprudenza di legittimità, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dall'indagato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento impugnato, incidendo la novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio (Sez. 5, n. 23631 del 19/03/2018, Maisano, Rv. 273282 - 01); Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 gennaio 2023 Il consi estensore I