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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 gennaio 1988

Cassazione n. 18846/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il 01/01/1988 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 31.10.2024, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione all’illecita detenzione di gr. 2 lordi di sostanza stupefacente del tipo crack (fatto del 16.2.2024).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. 3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata sul punto devoluto.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l’accoglimento del ricorso.

5. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

6. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha legittimamente e adeguatamente motivato l’esclusione dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., valorizzando la professionalità dimostrata dal prevenuto nella commissione del reato, desunta dalla natura non occasionale dell’attività illecita posta in essere, ritenuta – in modo non illogico – indicativa del fatto che egli traesse da essa i mezzi per il proprio sostentamento.

Sotto questo profilo, l’apparato argomentativo è in linea con l’orientamento della Corte regolatrice secondo cui, ai fini della valutazione sulla "particolare tenuità del fatto", possono (e devono) essere considerati gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 - 01).

7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il 01/01/1988 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 31.10.2024, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione all’illecita detenzione di gr. 2 lordi di sostanza stupefacente del tipo crack (fatto del 16.2.2024). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata sul punto devoluto. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l’accoglimento del ricorso. 5. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 6. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha legittimamente e adeguatamente motivato l’esclusione dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., valorizzando la professionalità dimostrata dal prevenuto nella commissione del reato, desunta dalla natura non occasionale dell’attività illecita posta in essere, ritenuta – in modo non illogico – indicativa del fatto che egli traesse da essa i mezzi per il proprio sostentamento. Sotto questo profilo, l’apparato argomentativo è in linea con l’orientamento della Corte regolatrice secondo cui, ai fini della valutazione sulla "particolare tenuità del fatto", possono (e devono) essere considerati gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 - 01). 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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