Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 11481/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA (alt (Qr.ec.,..,y) sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 del TRIBUNALE di ROVIGOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Rovigo ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] (alias come in atti CUI 05KB4U9) la pena concordemente richiesta dalle parti, di mesi due di reclusione ed euro cento di multa, in aumento rispetto a quella irrogata con sentenza irrevocabile del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Parma, passata in giudicato il 11 gennaio 2019, ritenuta la continuazione, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, comma 2, n. 2 e 5, cod. pen. 2.

Avverso la sentenza propone ricorso, per il tramite del difensore, l'imputato, denunciando vizio di motivazione e inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione alla valutazione dell'insussistenza di causa di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.

Si rileva che, con l'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.).

E' orientamento pacifico di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026) quello secondo il quale l'intervento del giudice rispetto all'accordo raggiunto dalle parti va limitato alla verifica della corretta qualificazione giuridica proposta, onde evitare improprie derubricazioni non riguardanti in alcuna parte la pena, ma solo la qualificazione giuridica dei fatti contestati.

Il giudice, cioè, è chiamato ad esercitare il proprio potere di controllo sulla proposta, con la finalità esclusiva di impedire distorsioni dello strumento processuale del rito speciale prescelto, limitando il proprio intervento a rilevare errori macroscopici, senza che gli sia richiesta una particolare attività di analisi e verifica del compendio processuale ben noto, invece, alle parti.

Errore manifesto non rilevabile in questo caso, in relazione alla contestazione.

Né è consentita una censura, quanto al rilevato difetto di motivazione, circa l'insussistenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 4.

All'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma /--n dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/01/2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA (alt (Qr.ec.,..,y) sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 del TRIBUNALE di ROVIGOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Rovigo ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] (alias come in atti CUI 05KB4U9) la pena concordemente richiesta dalle parti, di mesi due di reclusione ed euro cento di multa, in aumento rispetto a quella irrogata con sentenza irrevocabile del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Parma, passata in giudicato il 11 gennaio 2019, ritenuta la continuazione, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, comma 2, n. 2 e 5, cod. pen. 2. Avverso la sentenza propone ricorso, per il tramite del difensore, l'imputato, denunciando vizio di motivazione e inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione alla valutazione dell'insussistenza di causa di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Si rileva che, con l'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.). E' orientamento pacifico di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026) quello secondo il quale l'intervento del giudice rispetto all'accordo raggiunto dalle parti va limitato alla verifica della corretta qualificazione giuridica proposta, onde evitare improprie derubricazioni non riguardanti in alcuna parte la pena, ma solo la qualificazione giuridica dei fatti contestati. Il giudice, cioè, è chiamato ad esercitare il proprio potere di controllo sulla proposta, con la finalità esclusiva di impedire distorsioni dello strumento processuale del rito speciale prescelto, limitando il proprio intervento a rilevare errori macroscopici, senza che gli sia richiesta una particolare attività di analisi e verifica del compendio processuale ben noto, invece, alle parti. Errore manifesto non rilevabile in questo caso, in relazione alla contestazione. Né è consentita una censura, quanto al rilevato difetto di motivazione, circa l'insussistenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 4. All'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma /--n dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11481/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris