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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29113/2021

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29452/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma viale XXI Aprile n.11; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituito al solo fine del- l'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art.370 primo comma c.p.c.; - resistente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, n.1977/38/2014 depositata il 14 aprile 2014, non notifi- cata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 26 maggio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombar- dia veniva rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 85/47/13 la quale a sua volta aveva respinto il ricorso del contribuen- te avverso la cartella di pagamento recante un'iscrizione a ruolo di complessivi Euro 40.231,26 disposta a seguito di avviso di accerta- mento per l'anno d'imposta 2006 divenuto definitivo in assenza di impugnazione.

2. Il giudice d'appello respingeva le difese preliminari del contribuente secondo cui l'avviso di accertamento prodromico alla cartella impu- gnata non gli sarebbe mai stato notificato e confermava le riprese.

3. Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione il contri- buente per sette motivi mentre l'Agenzia delle Entrate ha depositato mero atto di costituzione al solo fine dell'eventuale partecipazione all' udienza di discussione ex articolo 370 primo comma codice di proce- dura civile.

Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso - ex articolo 360 comma primo n. 4 c.p.c. - viene dedotta la nullità della sentenza per violazione dell'arti- colo 36 del decreto legislativo n 546 del 1992 per avere il giudice d'appello mancato di riportare i necessari elementi in relazione al contenuto dell'atto d'appello, nonché le ragioni logiche giuridiche alla base della decisione sfavorevole.

5. Il motivo è infondato.

Va ribadito che «La motivazione è solo appa- rente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepi- bile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipoteti- che congetture» (Cass. Sez.

Un. 3 novembre 2016 n. 22232).

Si rammenta inoltre che «La riformulazione dell'art. 360, primo com- ma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del di. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'ano- malia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzio- nalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a pre- scindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez.

Un., 7 aprile 2014 n. 8053).

Nel caso in esame è chiaramente evincibile la ratio decidendi, imper- niata sulla rituale notifica dell'avviso di accertamento sotteso alla car- tella di pagamento impugnata, e ciò basta a soddisfare il minimo co- stituzionale.

6. Con il secondo motivo - ai sensi dell'articolo 360 comma primo n. 3 c.p.c. - viene prospettata in ricorso la violazione dell'articolo 112 c.p.c. da parte della sentenza impugnata per non essersi pronunciata sul primo motivo di appello con cui veniva prospettata la nullità della sentenza di primo grado per mancata notifica dell'avviso di trattazio- ne ex articolo 31 del decreto legislativo n 546 del 1992, sul terzo mo- tivo con cui veniva ipotizzata la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 e degli arti- coli 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, 148 e 149 c.p.c. in relazione ad ul- teriore profilo di legittimità della notifica della cartella, nonché sul quarto motivo d'appello, di opposizione e produzione della dichiara- zione riservata ex articolo 13 bis del decreto legge 1 luglio 2009 n 78 convertito con modificazioni nella legge numero 102 del 2009 e suc- cessive modificazioni.

7. Con il terzo motivo - ai fini dell'articolo 360 primo comma n. 4 c.p.c. - il contribuente lamenta la nullità del procedimento della sen- tenza per violazione dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 546 del 1992 per non essergli mai stato notificato l'avviso di trattazione rela- tivo all'udienza di merito di primo grado, come si evincerebbe dall'e- same del fascicolo d'ufficio in cui non risulta la prova della notifica dell'avviso di trattazione al contribuente, violazioni idonee a determi- nare non una mera irregolarità ma la nullità degli atti successivi inclu- sa la sentenza, per lesione del diritto di difesa e del principio del con- traddittorio.

8. Con il quarto motivo viene lamentata - ai sensi dell'articolo 360 primo comma n. 3 c.p.c. - la violazione dell'articolo 31 del decreto le- gislativo n. 546 del 1992 oltre che degli articoli 24 e 28 del medesimo decreto per non essere mai stato al ricorrente notificato l'avviso di trattazione relativo all'udienza di merito di primo grado, che avrebbe dovuto intervenire almeno 30 giorni prima dell'udienza di discussione, con conseguente nullità della decisione di primo grado e, a cascata, del procedimento della sentenza del giudice di seconde cure.

9. I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto con- nessi, e sono inammissibili.

La questione centrale dedotta nelle cen- sure è quella della nullità della sentenza di primo grado conseguente all'"omessa" comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza, og- getto di motivo di appello.

Orbene, innanzitutto, sotto il profilo della tecnica di formulazione del- la censura, la Corte osserva che nel secondo motivo si fa valere una violazione dell'art.112 c.p.c. attraverso il 360 primo comma n.3 c.p.c. e non attraverso il n.4.

Nondimeno, in disparte da ciò, i motivi sono inammissibili perché del tutto non autosufficienti nella stessa precisa- zione del fatto: non si specifica se con l'atto d'appello sia stato fatto valere il vizio processuale della mancata comunicazione dell'udienza di trattazione di primo grado, non si trascrive l'atto di appello, non si precisa se il contribuente abbia o meno partecipato alla ridetta udien- za, né se fosse una pubblica udienza o si vertesse sul caso di una trattazione in camera di consiglio, né se l'omessa comunicazione sia avvenuta per irreperibilità o meno, tutti elementi in fatto necessari per valutare la decisività delle censure.

10. Con il quinto motivo - ex articolo 360 primo comma n. 3 c.p.c. - viene dedotta la violazione dell'articolo 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'articolo 140 c.p.c. in quanto sarebbe stata erroneamente effet- tuata la notifica dell'avviso di accertamento sotteso per irreperibilità assoluta, allorquando l'irreperibilità del ricorrente era da considerarsi solo momentanea, e quindi relativa, come dimostrato dal certificato storico di residenza allegato dal contribuente.

11. Il motivo è inammissibile.

In primo luogo il documento d'anagrafe invocato come decisivo non è indicato nel sommario dei documenti allegati al ricorso né è riprodotto in ricorso.

In secondo luogo, va rammentato che in tema di notifica effettuata a mezzo posta «all'indi- rizzo attribuito al contribuente dall'estratto di ruolo, ove l'ufficiale po- stale constati la temporanea irreperibilità del destinatario con succes- sivo invio della relativa raccomandata, non restituita al mittente per compiuta giacenza, spetta al contribuente provare la mancanza di collegamento con detto luogo, non essendo sufficiente allo scopo la sola documentazione anagrafica, che ha valore meramente presunti- vo, in assenza della proposizione di querela di falso in ordine all'atte- stazione della "temporanea assenza"» (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 4799 del 24/02/2017, Rv. 643121 - 01).

Infine, il motivo non è auto- sufficiente neppure quanto alle non riprodotte dichiarazioni del portie- re dello stabile e al fatto che la cartella di pagamento impugnata in questa sede era stata notificata ex articolo 140 c.p.c. e ritirata dal medesimo portiere.

12. Con il sesto motivo di ricorso - ai fini dell'articolo 360 primo comma n. 3 c.p.c. - viene prospettata la violazione dell'articolo 26 comma primo del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento alla lamenta- ta carenza di potere in capo all'agente della riscossione di procedere con la notifica a mezzo posta della cartella di pagamento impugnata, modalità ritenuta legittima dal giudice d'appello.

13. Il motivo è infondato per consolidata giurisprudenza della Corte, secondo cui «In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da par- te del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevi- mento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, inte- gralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, al- ternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposi- zione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.

In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risul- tante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come con- fermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, se- condo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta noti- ficazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di noti- ficazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.» (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014, Rv. 630819 - 01; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4567 del 06/03/2015, Rv. 634996 - 01).

Non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie da tale consolidato insegnamento giurisprudenziale.

14. Con il settimo motivo di ricorso - in relazione all'articolo 360 pri- mo comma n. 3 c.p.c. - viene dedotta la violazione dell'articolo 112 c.p.c. da parte della sentenza impugnata con riferimento all'articolo 13 bis del decreto legge 1 luglio 2009 n 78 convertito nella legge n. 102 del 2009 e successive modificazioni per aver il giudice d'appello omesso di pronunciarsi sul motivo di appello riguardante la mancata motivazione in sentenza circa l'opposizione e produzione della dichia- razione riservata di cui alla previsione di legge citata, motivo sottopo- sto dalla ricorrente all'attenzione del giudice d'appello come già del giudice di primo grado.

15. Il motivo è infondato, per essere sulla questione intervenuta la decisione implicita da parte della CTR unitamente al merito; va ram- mentato infatti che non ricorre il vizio di omessa pronuncia (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 29191 del 06/12/2017 (Rv. 646290 - 01) quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti - come nel caso di specie - necessariamente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito.

16. In conclusione, il ricorso dev'essere rigettato, mentre nessuna statuizione dev'essere adottata quanto alle spese di lite, in assenza di effettivo svolgimento di difese da parte dell'Agenzia.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso.

Dichiara che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato pari a quello p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29452/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma viale XXI Aprile n.11; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituito al solo fine del- l'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art.370 primo comma c.p.c.; - resistente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, n.1977/38/2014 depositata il 14 aprile 2014, non notifi- cata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 26 maggio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombar- dia veniva rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 85/47/13 la quale a sua volta aveva respinto il ricorso del contribuen- te avverso la cartella di pagamento recante un'iscrizione a ruolo di complessivi Euro 40.231,26 disposta a seguito di avviso di accerta- mento per l'anno d'imposta 2006 divenuto definitivo in assenza di impugnazione. 2. Il giudice d'appello respingeva le difese preliminari del contribuente secondo cui l'avviso di accertamento prodromico alla cartella impu- gnata non gli sarebbe mai stato notificato e confermava le riprese. 3. Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione il contri- buente per sette motivi mentre l'Agenzia delle Entrate ha depositato mero atto di costituzione al solo fine dell'eventuale partecipazione all' udienza di discussione ex articolo 370 primo comma codice di proce- dura civile. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso - ex articolo 360 comma primo n. 4 c.p.c. - viene dedotta la nullità della sentenza per violazione dell'arti- colo 36 del decreto legislativo n 546 del 1992 per avere il giudice d'appello mancato di riportare i necessari elementi in relazione al contenuto dell'atto d'appello, nonché le ragioni logiche giuridiche alla base della decisione sfavorevole. 5. Il motivo è infondato. Va ribadito che «La motivazione è solo appa- rente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepi- bile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipoteti- che congetture» (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232). Si rammenta inoltre che «La riformulazione dell'art. 360, primo com- ma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del di. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'ano- malia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzio- nalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a pre- scindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053). Nel caso in esame è chiaramente evincibile la ratio decidendi, imper- niata sulla rituale notifica dell'avviso di accertamento sotteso alla car- tella di pagamento impugnata, e ciò basta a soddisfare il minimo co- stituzionale. 6. Con il secondo motivo - ai sensi dell'articolo 360 comma primo n. 3 c.p.c. - viene prospettata in ricorso la violazione dell'articolo 112 c.p.c. da parte della sentenza impugnata per non essersi pronunciata sul primo motivo di appello con cui veniva prospettata la nullità della sentenza di primo grado per mancata notifica dell'avviso di trattazio- ne ex articolo 31 del decreto legislativo n 546 del 1992, sul terzo mo- tivo con cui veniva ipotizzata la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 e degli arti- coli 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, 148 e 149 c.p.c. in relazione ad ul- teriore profilo di legittimità della notifica della cartella, nonché sul quarto motivo d'appello, di opposizione e produzione della dichiara- zione riservata ex articolo 13 bis del decreto legge 1 luglio 2009 n 78 convertito con modificazioni nella legge numero 102 del 2009 e suc- cessive modificazioni. 7. Con il terzo motivo - ai fini dell'articolo 360 primo comma n. 4 c.p.c. - il contribuente lamenta la nullità del procedimento della sen- tenza per violazione dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 546 del 1992 per non essergli mai stato notificato l'avviso di trattazione rela- tivo all'udienza di merito di primo grado, come si evincerebbe dall'e- same del fascicolo d'ufficio in cui non risulta la prova della notifica dell'avviso di trattazione al contribuente, violazioni idonee a determi- nare non una mera irregolarità ma la nullità degli atti successivi inclu- sa la sentenza, per lesione del diritto di difesa e del principio del con- traddittorio. 8. Con il quarto motivo viene lamentata - ai sensi dell'articolo 360 primo comma n. 3 c.p.c. - la violazione dell'articolo 31 del decreto le- gislativo n. 546 del 1992 oltre che degli articoli 24 e 28 del medesimo decreto per non essere mai stato al ricorrente notificato l'avviso di trattazione relativo all'udienza di merito di primo grado, che avrebbe dovuto intervenire almeno 30 giorni prima dell'udienza di discussione, con conseguente nullità della decisione di primo grado e, a cascata, del procedimento della sentenza del giudice di seconde cure. 9. I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto con- nessi, e sono inammissibili. La questione centrale dedotta nelle cen- sure è quella della nullità della sentenza di primo grado conseguente all'"omessa" comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza, og- getto di motivo di appello. Orbene, innanzitutto, sotto il profilo della tecnica di formulazione del- la censura, la Corte osserva che nel secondo motivo si fa valere una violazione dell'art.112 c.p.c. attraverso il 360 primo comma n.3 c.p.c. e non attraverso il n.4. Nondimeno, in disparte da ciò, i motivi sono inammissibili perché del tutto non autosufficienti nella stessa precisa- zione del fatto: non si specifica se con l'atto d'appello sia stato fatto valere il vizio processuale della mancata comunicazione dell'udienza di trattazione di primo grado, non si trascrive l'atto di appello, non si precisa se il contribuente abbia o meno partecipato alla ridetta udien- za, né se fosse una pubblica udienza o si vertesse sul caso di una trattazione in camera di consiglio, né se l'omessa comunicazione sia avvenuta per irreperibilità o meno, tutti elementi in fatto necessari per valutare la decisività delle censure. 10. Con il quinto motivo - ex articolo 360 primo comma n. 3 c.p.c. - viene dedotta la violazione dell'articolo 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'articolo 140 c.p.c. in quanto sarebbe stata erroneamente effet- tuata la notifica dell'avviso di accertamento sotteso per irreperibilità assoluta, allorquando l'irreperibilità del ricorrente era da considerarsi solo momentanea, e quindi relativa, come dimostrato dal certificato storico di residenza allegato dal contribuente. 11. Il motivo è inammissibile. In primo luogo il documento d'anagrafe invocato come decisivo non è indicato nel sommario dei documenti allegati al ricorso né è riprodotto in ricorso. In secondo luogo, va rammentato che in tema di notifica effettuata a mezzo posta «all'indi- rizzo attribuito al contribuente dall'estratto di ruolo, ove l'ufficiale po- stale constati la temporanea irreperibilità del destinatario con succes- sivo invio della relativa raccomandata, non restituita al mittente per compiuta giacenza, spetta al contribuente provare la mancanza di collegamento con detto luogo, non essendo sufficiente allo scopo la sola documentazione anagrafica, che ha valore meramente presunti- vo, in assenza della proposizione di querela di falso in ordine all'atte- stazione della "temporanea assenza"» (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 4799 del 24/02/2017, Rv. 643121 - 01). Infine, il motivo non è auto- sufficiente neppure quanto alle non riprodotte dichiarazioni del portie- re dello stabile e al fatto che la cartella di pagamento impugnata in questa sede era stata notificata ex articolo 140 c.p.c. e ritirata dal medesimo portiere. 12. Con il sesto motivo di ricorso - ai fini dell'articolo 360 primo comma n. 3 c.p.c. - viene prospettata la violazione dell'articolo 26 comma primo del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento alla lamenta- ta carenza di potere in capo all'agente della riscossione di procedere con la notifica a mezzo posta della cartella di pagamento impugnata, modalità ritenuta legittima dal giudice d'appello. 13. Il motivo è infondato per consolidata giurisprudenza della Corte, secondo cui «In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da par- te del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevi- mento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, inte- gralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, al- ternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposi- zione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risul- tante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come con- fermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, se- condo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta noti- ficazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di noti- ficazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.» (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014, Rv. 630819 - 01; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4567 del 06/03/2015, Rv. 634996 - 01). Non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie da tale consolidato insegnamento giurisprudenziale. 14. Con il settimo motivo di ricorso - in relazione all'articolo 360 pri- mo comma n. 3 c.p.c. - viene dedotta la violazione dell'articolo 112 c.p.c. da parte della sentenza impugnata con riferimento all'articolo 13 bis del decreto legge 1 luglio 2009 n 78 convertito nella legge n. 102 del 2009 e successive modificazioni per aver il giudice d'appello omesso di pronunciarsi sul motivo di appello riguardante la mancata motivazione in sentenza circa l'opposizione e produzione della dichia- razione riservata di cui alla previsione di legge citata, motivo sottopo- sto dalla ricorrente all'attenzione del giudice d'appello come già del giudice di primo grado. 15. Il motivo è infondato, per essere sulla questione intervenuta la decisione implicita da parte della CTR unitamente al merito; va ram- mentato infatti che non ricorre il vizio di omessa pronuncia (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 29191 del 06/12/2017 (Rv. 646290 - 01) quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti - come nel caso di specie - necessariamente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito. 16. In conclusione, il ricorso dev'essere rigettato, mentre nessuna statuizione dev'essere adottata quanto alle spese di lite, in assenza di effettivo svolgimento di difese da parte dell'Agenzia. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso. Dichiara che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato pari a quello p