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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 gennaio 2023

Cassazione n. 07173/2023

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onsigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26155/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 680/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, [OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023 dal cons.

DANILO SESTINIRilevatoche: nell’ambito di un contenzioso insorto fra [OSCURATO:PERSONA] (concedente) e [OSCURATO:PERSONA] (affittuario) in relazione all’affitto di terreni siti in Pontecagnano, il Tribunale di Salerno, [OSCURATO:PERSONA] pronunciòsentenza n. 3564/2019 con cui accolse parzialmente la domanda di risoluzione per grave inadempimento, condannando l’affittuario al rilascio e al pagamento di canoni insoluti; il Friusciante impugnò la sentenza deducendo di non avere ricevuto la notifica del ricorso introduttivo e, altresì, del provvedimento del 30.9.2019 con cui era stato disposto il rinvio dell’udienza di discussione originariamente fissatacol decreto in calce al ricorso; la Corte di Appello di Salerno, [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l’inammissibilità del gravame, rilevando che: il ricorso introduttivo e il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza erano stati regolarmente notificati al Frusciante ai sensi dell’art. 140 c.p.c., mentrenon era stato comunicato il provvedimento di differimento dell’udienza; anche a voler accedere alla tesi dell’appellante e ritenere che il provvedimento di rinvio dovesse essergli notificato, il vizio avrebbe comportato «per il giudice di appello,essendosi al di fuori delle ipotesi tassativamente indicate negli artt. 353 e 354 c.p.c., il dovere di decidere nel merito, previa eventuale rinnovazione degli atti compiuti in violazione del principio del contradditorio» (in tal senso richiamandosi Cass. n. 6296/1986, Cass. n. 272/1989 e Ca s s. n. 1073/2009); atteso che l’impugnazione con cui vengano fatti valere esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso sfavorevole all’appellante «è ammissibile solo qualora i vizi comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c.», mentre, «al di fuori di tali casi, l’appellante, a pena di inammissibilità del gravame, per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito (cfr. Cass. n. 402/2019, Cass. n. 24612/2015 e Cass. n. 2053/2010)», nel caso di specie doveva «pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione in quanto l’appellante si è limitato a richiedere la remissione degli atti al giudice di primo grado senza articolare alcuna censura di merito avverso la decisione impugnata»; il Frusciante ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; il Marano ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato basato su un solo motivo; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.; il P.M. presso questa Corte non ha depositato conclusioni, mentre entrambe le parti hanno depositato memoria.

Consideratoche: con l’unico motivo, il Frusciante denuncia « violazione degli art t . 353, 354, 171 cpc e art. 59 disp. att. cpc nonché falsa applicazione dell’art. 292 cpc»: premesso che il decreto che aveva disposto il rinvio dell’udienza originaria non gli era stato notificato o comunicato, il ricorrente assume che è «palese l’errore in cui è incorsa la Corte territoriale nel ritenere che tale nullità non avrebbe comportato la necessità di rimessione al giudice di primo grado in quanto nella specie si è obliterato che il rinvio era stato disposto quando ancora non erano scaduti i termini per la dichiarazione di contumacia», cosicché il Frusciante non poteva essere considerato «come “parte contumace”, non essendo decorso il termine ultimo per la costituzione in giudizio dello stesso che, ai sensi dell’art. 171 comma 2 cpc, è da individuarsi nella prima udienza»; conclude che «nel caso di specie non si è in presenza di una mancata comunicazione di un rinvio d’ufficio ad una parte contumace, bensì di una nullità di notificazione del ricorso introduttivo in quanto la modifica del decreto di comparizione è intervenuta prima dello spirare del termine ultimo per la costituzione», da ciò conseguendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto rimettere la causa al giudice di primo grado, «rientrando tale nullità nella ipotesi prevista specificamente nell’art. 354 cpc “nulla la notificazione della citazione introduttiva”; il motivo è inammissibile perché trascura completamente la questione preliminare della nullità della notificazione del ricorso introduttivo, sulla esclusione della quale si è formato giudicato interno; tale giudicato implica che il ricorrente sia stato nel giudizio di primo grado contumace volontario, in quanto aveva avuto conoscenza del processo; in ragione di tale giudicato, è palese che l’assunto del motivo, secondo cui avrebbe errato la C orte di merito a ritenere che non dovesse essere comunicato il provvedimento di differimento di udienza, per non essere ancora divenuto contumace il ricorrente, è del tutto inidoneo a scalfire il decisum della sentenza, là dove ha ravvisato l’inammissibilità dell’appello per la non ricorrenza di un’ipotesi di c.d. rimessione al primo giudice; il motivo è comunqueinfondato là dove assume che, nel caso, non ricorrevaun’ipotesi in cui il giudice di appello dovesse decidere la causa (previa rinnovazione delle attività nulle) senza possibilità di rimettere al primo giudice; a tal fine prospettando una sostanziale equiparazione dell’ipotesi della mancata notificazione/comunicazione del decreto di differimento dell’udienza a quella della nullità della notificazione dell’atto introduttivo; una siffatta equiparazione va tuttavia esclusa atteso che: la notifica dell’atto introduttivo del giudizio –che vale a instaurare il rapporto processuale fra le parti e a integrare il contraddittorio - costituisce atto distinto dai successivi provvedimenti che disciplinano lo svolgimento del processo, compreso quello di differimento dell’udienza di prima comparizione o (nel rito del lavoro) di discussione; avvenuta la rituale notificazione del ricorso introduttivo, la mancata notificazione o comunicazione delsuccessivo decreto di rinvio dell’udienza originariamente fissata in calce al ricorso non p uò riverberare effetti su un’attività ormai validamente conclusa;ciò comporta, tenuto contodella pacifica tassatività dele ipotesi di rimessione al primo giudice previste dall’art. 354 c.p.c., che, nel caso in esame, la Corte avrebbe dovuto decidere la causa nel merito, previa eventuale rinnovazione degli atti nulli; con la conseguenza che l’appellante non avrebbe potuto limitarsi a proporre questioni di rito, ma avrebbe dovuto dedurre anche nel merito al fine di concretizzare l’interesse all’impugnazione e, con esso, la sua ammissibilità; il ricorso condizionato resta assorbito; le spese di lite seguono la soccombenza; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiarando assorbito l’incidentale condizionato,e condanna il Frusciante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26155/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 680/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, [OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023 dal cons. DANILO SESTINIRilevatoche: nell’ambito di un contenzioso insorto fra [OSCURATO:PERSONA] (concedente) e [OSCURATO:PERSONA] (affittuario) in relazione all’affitto di terreni siti in Pontecagnano, il Tribunale di Salerno, [OSCURATO:PERSONA] pronunciòsentenza n. 3564/2019 con cui accolse parzialmente la domanda di risoluzione per grave inadempimento, condannando l’affittuario al rilascio e al pagamento di canoni insoluti; il Friusciante impugnò la sentenza deducendo di non avere ricevuto la notifica del ricorso introduttivo e, altresì, del provvedimento del 30.9.2019 con cui era stato disposto il rinvio dell’udienza di discussione originariamente fissatacol decreto in calce al ricorso; la Corte di Appello di Salerno, [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l’inammissibilità del gravame, rilevando che: il ricorso introduttivo e il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza erano stati regolarmente notificati al Frusciante ai sensi dell’art. 140 c.p.c., mentrenon era stato comunicato il provvedimento di differimento dell’udienza; anche a voler accedere alla tesi dell’appellante e ritenere che il provvedimento di rinvio dovesse essergli notificato, il vizio avrebbe comportato «per il giudice di appello,essendosi al di fuori delle ipotesi tassativamente indicate negli artt. 353 e 354 c.p.c., il dovere di decidere nel merito, previa eventuale rinnovazione degli atti compiuti in violazione del principio del contradditorio» (in tal senso richiamandosi Cass. n. 6296/1986, Cass. n. 272/1989 e Ca s s. n. 1073/2009); atteso che l’impugnazione con cui vengano fatti valere esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso sfavorevole all’appellante «è ammissibile solo qualora i vizi comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c.», mentre, «al di fuori di tali casi, l’appellante, a pena di inammissibilità del gravame, per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito (cfr. Cass. n. 402/2019, Cass. n. 24612/2015 e Cass. n. 2053/2010)», nel caso di specie doveva «pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione in quanto l’appellante si è limitato a richiedere la remissione degli atti al giudice di primo grado senza articolare alcuna censura di merito avverso la decisione impugnata»; il Frusciante ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; il Marano ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato basato su un solo motivo; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.; il P.M. presso questa Corte non ha depositato conclusioni, mentre entrambe le parti hanno depositato memoria. Consideratoche: con l’unico motivo, il Frusciante denuncia « violazione degli art t . 353, 354, 171 cpc e art. 59 disp. att. cpc nonché falsa applicazione dell’art. 292 cpc»: premesso che il decreto che aveva disposto il rinvio dell’udienza originaria non gli era stato notificato o comunicato, il ricorrente assume che è «palese l’errore in cui è incorsa la Corte territoriale nel ritenere che tale nullità non avrebbe comportato la necessità di rimessione al giudice di primo grado in quanto nella specie si è obliterato che il rinvio era stato disposto quando ancora non erano scaduti i termini per la dichiarazione di contumacia», cosicché il Frusciante non poteva essere considerato «come “parte contumace”, non essendo decorso il termine ultimo per la costituzione in giudizio dello stesso che, ai sensi dell’art. 171 comma 2 cpc, è da individuarsi nella prima udienza»; conclude che «nel caso di specie non si è in presenza di una mancata comunicazione di un rinvio d’ufficio ad una parte contumace, bensì di una nullità di notificazione del ricorso introduttivo in quanto la modifica del decreto di comparizione è intervenuta prima dello spirare del termine ultimo per la costituzione», da ciò conseguendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto rimettere la causa al giudice di primo grado, «rientrando tale nullità nella ipotesi prevista specificamente nell’art. 354 cpc “nulla la notificazione della citazione introduttiva”; il motivo è inammissibile perché trascura completamente la questione preliminare della nullità della notificazione del ricorso introduttivo, sulla esclusione della quale si è formato giudicato interno; tale giudicato implica che il ricorrente sia stato nel giudizio di primo grado contumace volontario, in quanto aveva avuto conoscenza del processo; in ragione di tale giudicato, è palese che l’assunto del motivo, secondo cui avrebbe errato la C orte di merito a ritenere che non dovesse essere comunicato il provvedimento di differimento di udienza, per non essere ancora divenuto contumace il ricorrente, è del tutto inidoneo a scalfire il decisum della sentenza, là dove ha ravvisato l’inammissibilità dell’appello per la non ricorrenza di un’ipotesi di c.d. rimessione al primo giudice; il motivo è comunqueinfondato là dove assume che, nel caso, non ricorrevaun’ipotesi in cui il giudice di appello dovesse decidere la causa (previa rinnovazione delle attività nulle) senza possibilità di rimettere al primo giudice; a tal fine prospettando una sostanziale equiparazione dell’ipotesi della mancata notificazione/comunicazione del decreto di differimento dell’udienza a quella della nullità della notificazione dell’atto introduttivo; una siffatta equiparazione va tuttavia esclusa atteso che: la notifica dell’atto introduttivo del giudizio –che vale a instaurare il rapporto processuale fra le parti e a integrare il contraddittorio - costituisce atto distinto dai successivi provvedimenti che disciplinano lo svolgimento del processo, compreso quello di differimento dell’udienza di prima comparizione o (nel rito del lavoro) di discussione; avvenuta la rituale notificazione del ricorso introduttivo, la mancata notificazione o comunicazione delsuccessivo decreto di rinvio dell’udienza originariamente fissata in calce al ricorso non p uò riverberare effetti su un’attività ormai validamente conclusa;ciò comporta, tenuto contodella pacifica tassatività dele ipotesi di rimessione al primo giudice previste dall’art. 354 c.p.c., che, nel caso in esame, la Corte avrebbe dovuto decidere la causa nel merito, previa eventuale rinnovazione degli atti nulli; con la conseguenza che l’appellante non avrebbe potuto limitarsi a proporre questioni di rito, ma avrebbe dovuto dedurre anche nel merito al fine di concretizzare l’interesse all’impugnazione e, con esso, la sua ammissibilità; il ricorso condizionato resta assorbito; le spese di lite seguono la soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, dichiarando assorbito l’incidentale condizionato,e condanna il Frusciante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,0
Decreto Cassazione n. 07173/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris