CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 30557/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 36221-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25-B, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' MASSARA che la rappresentano e difendono; 2022 - ricorrente - 2667 contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 692/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/06/2018 R.G.N. 1430/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. RG. 36221/2018 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 11 giugno 2018, la Corte di Appello di Milano in accoglimento dell'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] ha diversamente determinato la decorrenza delle somme al medesimo dovute a titolo di differenze retributive da [OSCURATO:SOCIETA]., confermando, nel resto, la decisione impugnata che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, dichiarata l'inefficacia dell'inquadramento giuridico al VI livello [OSCURATO:PERSONA], aveva riconosciuto l'inquadramento al quarto livello con l'assegnazione di mansioni uguali o corrispondenti a quelle svolte presso l'ASST, con ogni conseguenza retributiva. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]., affidandolo a due motivi. Resistono, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] f 7'41 Va preliminarmente rilevato come le parti abbiano presentato istanza congiunta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite per cessazione della materia del contendere in virtù di verbali di conciliazione in sede sindacale siglati in data 20 maggio 2020. La richiesta congiunta deve ritenersi ritualmente formulata. Le parti hanno concluso accordi conciliativi in sede giudiziale concordando, inoltre, sulla compensazione integrale delle spese di lite. Alla luce delle suesposte argomentazioni, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite. PQM La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa integralmente le spese di lite. Così deci