CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11025/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ([OSCURATO:PERSONA]) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine sia alla ribadita affermazione di responsabilità per il reato in addebito sia alla sussistenza dell'elemento psicologico, in rapporto all'irrilevanza dei motivi di allontanamento dal domicilio coatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 ge nato 2024 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA],si ente OdVlii Angelo jostanzo • D EP O S [OSCURATO:PERSONA] 5.