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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15175/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per la competenza del Tribunale di Milano lette le memorie: dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'incompetenza del Tribunale di Milano e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per le parti civili che insiste per la competenza del Tribunale di Milano [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 22 novembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha rinviato a questa Corte il procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il regolamento preventivo di competenza previsto dall'art. 24 bis cod. proc. pen.

Ai prevenuti è ascritto il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 2634 cod. civ., per avere, Servetti e Costa, rispettivamente quali socio unico ed amministratore di [OSCURATO:SOCIETA], Fantini, quale amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA], Turbati, quale amministratore di [OSCURATO:SOCIETA], versando in condizione di conflitto di interesse ed al fine di procurarsi un ingiusto profitto, stipulato i seguenti atti pregiudizievoli per [OSCURATO:PERSONA]: - la cessione, del 19 novembre 2020, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], in persona di [OSCURATO:PERSONA] (appena subentrato a [OSCURATO:PERSONA]) a [OSCURATO:SOCIETA] (all'epoca interamente di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]), in persona di [OSCURATO:PERSONA], della totalità delle quote di [OSCURATO:SOCIETA] per il corrispettivo, incongruo (perché, appena due anni prima, le era stato conferito un patrimonio pari a poco meno di 5 milioni di euro), di euro 100.000; - la cessione, del 29 luglio 2021, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], in persona di [OSCURATO:PERSONA], alla appena costituita [OSCURATO:SOCIETA], in persona di [OSCURATO:PERSONA], del 70 % del capitale di [OSCURATO:SOCIETA] (unica società operativa del gruppo [OSCURATO:PERSONA]) per il corrispettivo, incongruo (perché inferiore di 19,36 milioni di euro al prezzo di libro e perché rateizzato senza la prestazione di idonea garanzia), di euro 8 milioni (in buona parte provenienti dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]); - la cessione, del 24 dicembre 2021, del marchio [OSCURATO:SOCIETA] da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA] per il corrispettivo, incongruo (perché pari a circa metà del valore stimato da apposita CTU), di euro 5 milioni (anch'essi rateizzati e, in parte compensati).

1.1. L'eccezione di incompetenza per territorio - ricordava il Gip - era stata sollevata dalla difesa Turbati, assumendo: - in prima istanza, che, dovendosi ritenere contestate tre distinte condotte, tutte di autonomo rilievo penale ma da porre in continuazione fra loro, posto che la prima delle stesse (erano tutte di pari gravità) si era consumata nel circondario del Tribunale di Forlì, ove era avvenuta la stipula notarile del relativo atto, doveva considerarsi competente quel Tribunale; - in un secondo momento, alla luce del fatto che lo stesso Gip aveva ritenuto (vagliando la tempestività della querela) che si trattasse non di tre autonome condotte ma di una sola, complessiva, azione di depauperamento di [OSCURATO:SOCIETA] il cui danno si era consumato solo con la seconda cessione, che la competenza per territorio appartenesse al Tribunale di Bologna, nel cui circondario, appunto, si era concluso il secondo contratto.

Le difese degli altri imputati, Cista e Fantini, aggiungeva il Gip, si erano così pronunciate: considerato che il danno si era cumulato nel corso delle tre condotte, doveva riguardarsi la terza, definitiva, condotta, assegnando pertanto la competenza per territorio al Tribunale di Forlì ove si era stipulato l'atto di cessione del marchio. [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto di attivare il regolamento di competenza previsto dall'art.24 bis cod. proc. pen., ritenendo la questione seria e non pianamente risolvibile.

Premesso che, come già ricordato, nel risolvere la questione inerente all'eccepita tardività della querela, aveva ritenuto che l'accusa contestata fosse costituita da un'unica condotta, realizzata con la conclusione del secondo contratto (la cessione ad opera di [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA] del 70 % di [OSCURATO:SOCIETA] a prezzo incongruo), che aveva comportato, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], il danno derivante dalla corrispettiva diminuzione di valore del patrimonio di [OSCURATO:SOCIETA], interamente posseduto da [OSCURATO:PERSONA], il Gip assumeva che quel danno, che costituiva il momento consumativo del reato (il contestato delitto di cui all'art. 2634 cod. civ. è delitto di evento e questo è costituito, appunto, dal danno arrecato alla società interessata), si era verificato presso la sede di [OSCURATO:PERSONA], in Milano, perché era in quel luogo che la spa deteneva le quote della controllata.

E, tuttavia, proseguiva il Gip, il luogo di consumazione del reato poteva, alternativamente, essere individuato in quello ove si era attuata la condotta che aveva cagionato l'evento dannoso, e quindi nel circondario del Tribunale di Bologna.

2. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiesto che venga indicato, quale competente per territorio, il Tribunale di Milano, che già procede, considerando che l'atto di disposizione previsto dal contestato delitto è stato assentito con apposita delibera autorizzativa adottata presso la sede della società interessata.

3. Sono pervenute le seguenti memorie.

3.1. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria scritta con la quale ha insistito per la competenza del Tribunale di Forlì o, in subordine, per la competenza del Tribunale di Bologna.

Quanto al Tribunale di Forlì, lo stesso doveva considerarsi competente per il fatto che il danno - che radica la competenza per territorio trattandosi di delitto, quello contestato, di evento - cagionato con l'atto di disposizione si era verificato con la conclusione del primo contratto, avvenuta appunto in Forlì (ove era stato anche bonificato il prezzo a [OSCURATO:SOCIETA]).

Irrilevante era il luogo ove si era consumato il danno a [OSCURATO:SOCIETA] nella sua veste di capogruppo posto che quel che rileva è solo il danno diretto alla società nel cui nome si era realizzato l'atto depauperativo (come si ricava dalla giurisprudenza in tema di truffa contrattuale: Cass.

SU n. 18/2000; n. 46212/2023; 10570/2023; 32033/2019).

Qualora invece dovesse aderirsi alla prospettazione del Giudice procedente - secondo cui si tratterebbe di "un unico reato che, secondo la prospettazione accusatoria, si realizza in occasione della seconda delle operazioni descritte allorché si realizza il danno nei confronti della persona offesa, condotta che in tale prospettazione accusatoria è stata poi prolungata con la commissione di ulteriori operazioni che si sono concluse da ultimo con la cessione del marchio Cerdomus anch'essa produttiva di ulteriore danno" - la competenza per territorio apparterrebbe al Tribunale di Bologna posto che, nel suo circondario, in Imola, si era stipulato l'atto di cessione e corrisposta parte del prezzo.

E, comunque, si tratterebbe di atto dispositivo consumato ai danni di [OSCURATO:SOCIETA], e non di [OSCURATO:PERSONA], (il danno alla società capofila era solo indiretto) la cui sede era in Meldola, nel circondario del Tribunale di Forlì.

Si ribadiva comunque l'irrilevanza della sede sociale dovendosi fare riferimento, quanto al luogo in cui il danno viene causato, a quello in cui era stato stipulato l'atto di disposizione che l'aveva determinato.

3.2. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci di [OSCURATO:SOCIETA] (divenuta, in prosieguo di tempo, "[OSCURATO:PERSONA] spa") e di [OSCURATO:SOCIETA]., ha inviato memoria con la quel ha concluso per la competenza del Tribunale di Milano.

Nel valorizzare quanto affermato dal Giudice in ordine all'evento di danno verificatosi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] per la diminuzione del patrimonio della controllata [OSCURATO:SOCIETA] con la cessione della quota maggioritaria del capitale di [OSCURATO:SOCIETA], considerava che lo stesso si era consumato con la diminuzione del valore delle quote della cedente [OSCURATO:SOCIETA], custodite da [OSCURATO:PERSONA] nella propria sede, all'epoca dei fatti in Milano. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLa richiesta del Gip del Tribunale di Milano di rinvio pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 bis cod. proc. pen. è inammissibile.

1. In via più generale, quanto alle caratteristiche della richiesta stessa, si è affermato che: - è precluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen. nel caso in cui il giudice investito della questione sia certo della propria competenza o, per converso, della propria incompetenza, dovendo, in tali eventualità, adottare i provvedimenti consequenziali, rigettando l'eccezione formulata dalla parte o dichiarando immediatamente la propria incompetenza (Sez. 3, n. 39153 del 12/07/2024, Rv. 286979 - 01); - in tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., è inammissibile la rimessione della questione avente carattere meramente esplorativo, con la quale, a fronte della prospettazione di più soluzioni, la decisione sia demandata alla Corte di cassazione (Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, dep. 2024, Rv. 286071 - 01); - in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice investito della questione o che intenda rilevarla "ex officio", in ragione della natura anticipatoria dell'istituto e della sua finalità di prevenzione dei conflitti di competenza, è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a compiere una preliminare delibazione sulla "serietà della questione" (Sez. 3, n. 41594 del 06/07/2023, Rv. 285114 - 01) I criteri sopra ricordati appaiono essere stati rispettati dal Gip remittente posto che, ritenuto sostanzialmente infondata l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dagli imputati, la stessa, tuttavia, doveva considerarsi "seria", in considerazione delle diverse opzioni possibili, come sopra illustrate.

2. E, tuttavia, deve rilevarsi come l'ammissibilità del rinvio per il regolamento di competenza deve anche fondarsi su un quadro, relativo ai fatti ascritti nell'imputazione che determinano la scelta del giudice competente per territorio a decidere, che non dia adito a diverse interpretazioni o a ulteriori valutazioni in fatto.

Si è infatti affermato che: - in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., il giudice investito della questione o che intenda rilevarla "ex officio" è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, indicando tutti gli elementi concreti che rilevano ai fini della individuazione della competenza, non potendo devolversi al giudice di legittimità questioni che attengono alla ricostruzione di fatti, anche processuali, che esulano dalla sua cognizione (Sez. 4, n. 46181 del 25/10/2023, Rv. 285424 - 01; - in tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen., è inammissibile la rimessione di questione relativa all'accertamento di dati di fatto da cui dipenda la determinazione della competenza, trattandosi di profilo che esula dal giudizio di legittimità, in quanto devoluto, in via esclusiva, al giudice di merito (Sez. 3, n. 10703 del 17/01/2024, Rv. 286096 - 01).

2.1. E, invece, nella prospettazione della odierna questione di competenza, è dato rilievo decisivo alla interpretazione del capo di imputazione, che dovrebbe, invece, essere privo, quantomeno ai presenti fini, di diverse chiavi di lettura.

Posto che, in tal caso, questa Corte si troverebbe a decidere su un presupposto di fatto, l'imputazione, che, fin dalla sua origine ed anche in relazione al regolamento di competenza, lascia ampi margini interpretativi, tanto è vero che l'affermazione del Gip secondo il quale le tre cessioni costituirebbero un'unica condotta (peraltro consumata con la seconda e non con l'ultima delle quali, che fungerebbe pertanto da mero accessorio e che tuttavia risulta essere quella a cui si era ancorata la decisione sulla tempestività della querela), è contrastata dalle difese degli imputati che sostengono la tesi della pluralità delle condotte stesse, sollecitando così l'adozione dei criteri di competenza previsti dagli artt. 12 e 16 cod. proc. pen. e, così, dando rilievo o alla prima delle medesime (sul presupposto che si tratti di reato continuato) o all'ultima (qualora dovesse accedersi alla tesi, sostenuta dal giudice, dell'unicità della condotta).

Ed è allora del tutto evidente l'impossibilità, da parte di questa Corte, icIL dirimere la questione di competenza territoriale a decidere su una imputazione i cui stessi termini sono oggetto di divergenti conclusioni.

3. Tuttavia, non appaiono superflue le seguenti precisazioni.

Il delitto contestato è quello previsto dall'art. 2634 cod. civ. che così recita: "gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni" Si tratta, pertanto, di un reato proprio (commesso dagli amministratori e dagli altri soggetti indicati, che si trovino in conflitto di interesse con la società amministrata), a dolo specifico (il fine di profitto), di evento (il danno cagionato con il compimento dell'atto di disposizione e con il concorso nel deliberarlo).

Se ne deduce che lo stesso possa essere consumato soltanto dagli amministratori della società in nome della quale l'atto di disposizione è compiuto (o deliberato) e solo se tale società ne abbia patito un danno.

Ovviamente, del reato in questione, possono essere chiamati a rispondere anche gli estranei ma solo in concorso con i predetti amministratori.

3.1. Ed ancora, nel caso in cui, come appare in ciascuna delle tre condotte contestate nell'odierna imputazione (peraltro riferibili a diverse società: la prima a [OSCURATO:SOCIETA] e la seconda e la terza a [OSCURATO:SOCIETA]), l'atto dispositivo, compiuto dagli amministratori in conflitto di interesse, che genera direttamente il danno (le cessioni erano tutte avvenute a prezzo incongruo) evento del reato, ne comporta la consumazione nel luogo della sua stipula, con le relative conseguenze in termini di radicamento della competenza per territorio.

Posto che, altrimenti, ritenendo concretarsi il danno alla società sempre nel luogo, figurativo, ove si ritiene fare capo il patrimonio della stessa, la sua sede, si finirebbe per determinare, a favore delle società stesse, in relazione a tutti i reati che ne offendano, appunto, il patrimonio, una deroga alla ordinaria distribuzione della competenza per territorio, altrimenti ricollegabile al luogo ove la condotta di per sé depauperativa si era consumata.

4. Da tutto quanto sopra osservato, se ne deduce l'inammissibilità della richiesta d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per la competenza del Tribunale di Milano lette le memorie: dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'incompetenza del Tribunale di Milano e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per le parti civili che insiste per la competenza del Tribunale di Milano [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 22 novembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha rinviato a questa Corte il procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il regolamento preventivo di competenza previsto dall'art. 24 bis cod. proc. pen. Ai prevenuti è ascritto il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 2634 cod. civ., per avere, Servetti e Costa, rispettivamente quali socio unico ed amministratore di [OSCURATO:SOCIETA], Fantini, quale amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA], Turbati, quale amministratore di [OSCURATO:SOCIETA], versando in condizione di conflitto di interesse ed al fine di procurarsi un ingiusto profitto, stipulato i seguenti atti pregiudizievoli per [OSCURATO:PERSONA]: - la cessione, del 19 novembre 2020, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], in persona di [OSCURATO:PERSONA] (appena subentrato a [OSCURATO:PERSONA]) a [OSCURATO:SOCIETA] (all'epoca interamente di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]), in persona di [OSCURATO:PERSONA], della totalità delle quote di [OSCURATO:SOCIETA] per il corrispettivo, incongruo (perché, appena due anni prima, le era stato conferito un patrimonio pari a poco meno di 5 milioni di euro), di euro 100.000; - la cessione, del 29 luglio 2021, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], in persona di [OSCURATO:PERSONA], alla appena costituita [OSCURATO:SOCIETA], in persona di [OSCURATO:PERSONA], del 70 % del capitale di [OSCURATO:SOCIETA] (unica società operativa del gruppo [OSCURATO:PERSONA]) per il corrispettivo, incongruo (perché inferiore di 19,36 milioni di euro al prezzo di libro e perché rateizzato senza la prestazione di idonea garanzia), di euro 8 milioni (in buona parte provenienti dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]); - la cessione, del 24 dicembre 2021, del marchio [OSCURATO:SOCIETA] da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA] per il corrispettivo, incongruo (perché pari a circa metà del valore stimato da apposita CTU), di euro 5 milioni (anch'essi rateizzati e, in parte compensati). 1.1. L'eccezione di incompetenza per territorio - ricordava il Gip - era stata sollevata dalla difesa Turbati, assumendo: - in prima istanza, che, dovendosi ritenere contestate tre distinte condotte, tutte di autonomo rilievo penale ma da porre in continuazione fra loro, posto che la prima delle stesse (erano tutte di pari gravità) si era consumata nel circondario del Tribunale di Forlì, ove era avvenuta la stipula notarile del relativo atto, doveva considerarsi competente quel Tribunale; - in un secondo momento, alla luce del fatto che lo stesso Gip aveva ritenuto (vagliando la tempestività della querela) che si trattasse non di tre autonome condotte ma di una sola, complessiva, azione di depauperamento di [OSCURATO:SOCIETA] il cui danno si era consumato solo con la seconda cessione, che la competenza per territorio appartenesse al Tribunale di Bologna, nel cui circondario, appunto, si era concluso il secondo contratto. Le difese degli altri imputati, Cista e Fantini, aggiungeva il Gip, si erano così pronunciate: considerato che il danno si era cumulato nel corso delle tre condotte, doveva riguardarsi la terza, definitiva, condotta, assegnando pertanto la competenza per territorio al Tribunale di Forlì ove si era stipulato l'atto di cessione del marchio. [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto di attivare il regolamento di competenza previsto dall'art.24 bis cod. proc. pen., ritenendo la questione seria e non pianamente risolvibile. Premesso che, come già ricordato, nel risolvere la questione inerente all'eccepita tardività della querela, aveva ritenuto che l'accusa contestata fosse costituita da un'unica condotta, realizzata con la conclusione del secondo contratto (la cessione ad opera di [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA] del 70 % di [OSCURATO:SOCIETA] a prezzo incongruo), che aveva comportato, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], il danno derivante dalla corrispettiva diminuzione di valore del patrimonio di [OSCURATO:SOCIETA], interamente posseduto da [OSCURATO:PERSONA], il Gip assumeva che quel danno, che costituiva il momento consumativo del reato (il contestato delitto di cui all'art. 2634 cod. civ. è delitto di evento e questo è costituito, appunto, dal danno arrecato alla società interessata), si era verificato presso la sede di [OSCURATO:PERSONA], in Milano, perché era in quel luogo che la spa deteneva le quote della controllata. E, tuttavia, proseguiva il Gip, il luogo di consumazione del reato poteva, alternativamente, essere individuato in quello ove si era attuata la condotta che aveva cagionato l'evento dannoso, e quindi nel circondario del Tribunale di Bologna. 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiesto che venga indicato, quale competente per territorio, il Tribunale di Milano, che già procede, considerando che l'atto di disposizione previsto dal contestato delitto è stato assentito con apposita delibera autorizzativa adottata presso la sede della società interessata. 3. Sono pervenute le seguenti memorie. 3.1. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria scritta con la quale ha insistito per la competenza del Tribunale di Forlì o, in subordine, per la competenza del Tribunale di Bologna. Quanto al Tribunale di Forlì, lo stesso doveva considerarsi competente per il fatto che il danno - che radica la competenza per territorio trattandosi di delitto, quello contestato, di evento - cagionato con l'atto di disposizione si era verificato con la conclusione del primo contratto, avvenuta appunto in Forlì (ove era stato anche bonificato il prezzo a [OSCURATO:SOCIETA]). Irrilevante era il luogo ove si era consumato il danno a [OSCURATO:SOCIETA] nella sua veste di capogruppo posto che quel che rileva è solo il danno diretto alla società nel cui nome si era realizzato l'atto depauperativo (come si ricava dalla giurisprudenza in tema di truffa contrattuale: Cass. SU n. 18/2000; n. 46212/2023; 10570/2023; 32033/2019). Qualora invece dovesse aderirsi alla prospettazione del Giudice procedente - secondo cui si tratterebbe di "un unico reato che, secondo la prospettazione accusatoria, si realizza in occasione della seconda delle operazioni descritte allorché si realizza il danno nei confronti della persona offesa, condotta che in tale prospettazione accusatoria è stata poi prolungata con la commissione di ulteriori operazioni che si sono concluse da ultimo con la cessione del marchio Cerdomus anch'essa produttiva di ulteriore danno" - la competenza per territorio apparterrebbe al Tribunale di Bologna posto che, nel suo circondario, in Imola, si era stipulato l'atto di cessione e corrisposta parte del prezzo. E, comunque, si tratterebbe di atto dispositivo consumato ai danni di [OSCURATO:SOCIETA], e non di [OSCURATO:PERSONA], (il danno alla società capofila era solo indiretto) la cui sede era in Meldola, nel circondario del Tribunale di Forlì. Si ribadiva comunque l'irrilevanza della sede sociale dovendosi fare riferimento, quanto al luogo in cui il danno viene causato, a quello in cui era stato stipulato l'atto di disposizione che l'aveva determinato. 3.2. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci di [OSCURATO:SOCIETA] (divenuta, in prosieguo di tempo, "[OSCURATO:PERSONA] spa") e di [OSCURATO:SOCIETA]., ha inviato memoria con la quel ha concluso per la competenza del Tribunale di Milano. Nel valorizzare quanto affermato dal Giudice in ordine all'evento di danno verificatosi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] per la diminuzione del patrimonio della controllata [OSCURATO:SOCIETA] con la cessione della quota maggioritaria del capitale di [OSCURATO:SOCIETA], considerava che lo stesso si era consumato con la diminuzione del valore delle quote della cedente [OSCURATO:SOCIETA], custodite da [OSCURATO:PERSONA] nella propria sede, all'epoca dei fatti in Milano. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLa richiesta del Gip del Tribunale di Milano di rinvio pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 bis cod. proc. pen. è inammissibile. 1. In via più generale, quanto alle caratteristiche della richiesta stessa, si è affermato che: - è precluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen. nel caso in cui il giudice investito della questione sia certo della propria competenza o, per converso, della propria incompetenza, dovendo, in tali eventualità, adottare i provvedimenti consequenziali, rigettando l'eccezione formulata dalla parte o dichiarando immediatamente la propria incompetenza (Sez. 3, n. 39153 del 12/07/2024, Rv. 286979 - 01); - in tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., è inammissibile la rimessione della questione avente carattere meramente esplorativo, con la quale, a fronte della prospettazione di più soluzioni, la decisione sia demandata alla Corte di cassazione (Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, dep. 2024, Rv. 286071 - 01); - in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice investito della questione o che intenda rilevarla "ex officio", in ragione della natura anticipatoria dell'istituto e della sua finalità di prevenzione dei conflitti di competenza, è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a compiere una preliminare delibazione sulla "serietà della questione" (Sez. 3, n. 41594 del 06/07/2023, Rv. 285114 - 01) I criteri sopra ricordati appaiono essere stati rispettati dal Gip remittente posto che, ritenuto sostanzialmente infondata l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dagli imputati, la stessa, tuttavia, doveva considerarsi "seria", in considerazione delle diverse opzioni possibili, come sopra illustrate. 2. E, tuttavia, deve rilevarsi come l'ammissibilità del rinvio per il regolamento di competenza deve anche fondarsi su un quadro, relativo ai fatti ascritti nell'imputazione che determinano la scelta del giudice competente per territorio a decidere, che non dia adito a diverse interpretazioni o a ulteriori valutazioni in fatto. Si è infatti affermato che: - in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., il giudice investito della questione o che intenda rilevarla "ex officio" è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, indicando tutti gli elementi concreti che rilevano ai fini della individuazione della competenza, non potendo devolversi al giudice di legittimità questioni che attengono alla ricostruzione di fatti, anche processuali, che esulano dalla sua cognizione (Sez. 4, n. 46181 del 25/10/2023, Rv. 285424 - 01; - in tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen., è inammissibile la rimessione di questione relativa all'accertamento di dati di fatto da cui dipenda la determinazione della competenza, trattandosi di profilo che esula dal giudizio di legittimità, in quanto devoluto, in via esclusiva, al giudice di merito (Sez. 3, n. 10703 del 17/01/2024, Rv. 286096 - 01). 2.1. E, invece, nella prospettazione della odierna questione di competenza, è dato rilievo decisivo alla interpretazione del capo di imputazione, che dovrebbe, invece, essere privo, quantomeno ai presenti fini, di diverse chiavi di lettura. Posto che, in tal caso, questa Corte si troverebbe a decidere su un presupposto di fatto, l'imputazione, che, fin dalla sua origine ed anche in relazione al regolamento di competenza, lascia ampi margini interpretativi, tanto è vero che l'affermazione del Gip secondo il quale le tre cessioni costituirebbero un'unica condotta (peraltro consumata con la seconda e non con l'ultima delle quali, che fungerebbe pertanto da mero accessorio e che tuttavia risulta essere quella a cui si era ancorata la decisione sulla tempestività della querela), è contrastata dalle difese degli imputati che sostengono la tesi della pluralità delle condotte stesse, sollecitando così l'adozione dei criteri di competenza previsti dagli artt. 12 e 16 cod. proc. pen. e, così, dando rilievo o alla prima delle medesime (sul presupposto che si tratti di reato continuato) o all'ultima (qualora dovesse accedersi alla tesi, sostenuta dal giudice, dell'unicità della condotta). Ed è allora del tutto evidente l'impossibilità, da parte di questa Corte, icIL dirimere la questione di competenza territoriale a decidere su una imputazione i cui stessi termini sono oggetto di divergenti conclusioni. 3. Tuttavia, non appaiono superflue le seguenti precisazioni. Il delitto contestato è quello previsto dall'art. 2634 cod. civ. che così recita: "gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni" Si tratta, pertanto, di un reato proprio (commesso dagli amministratori e dagli altri soggetti indicati, che si trovino in conflitto di interesse con la società amministrata), a dolo specifico (il fine di profitto), di evento (il danno cagionato con il compimento dell'atto di disposizione e con il concorso nel deliberarlo). Se ne deduce che lo stesso possa essere consumato soltanto dagli amministratori della società in nome della quale l'atto di disposizione è compiuto (o deliberato) e solo se tale società ne abbia patito un danno. Ovviamente, del reato in questione, possono essere chiamati a rispondere anche gli estranei ma solo in concorso con i predetti amministratori. 3.1. Ed ancora, nel caso in cui, come appare in ciascuna delle tre condotte contestate nell'odierna imputazione (peraltro riferibili a diverse società: la prima a [OSCURATO:SOCIETA] e la seconda e la terza a [OSCURATO:SOCIETA]), l'atto dispositivo, compiuto dagli amministratori in conflitto di interesse, che genera direttamente il danno (le cessioni erano tutte avvenute a prezzo incongruo) evento del reato, ne comporta la consumazione nel luogo della sua stipula, con le relative conseguenze in termini di radicamento della competenza per territorio. Posto che, altrimenti, ritenendo concretarsi il danno alla società sempre nel luogo, figurativo, ove si ritiene fare capo il patrimonio della stessa, la sua sede, si finirebbe per determinare, a favore delle società stesse, in relazione a tutti i reati che ne offendano, appunto, il patrimonio, una deroga alla ordinaria distribuzione della competenza per territorio, altrimenti ricollegabile al luogo ove la condotta di per sé depauperativa si era consumata. 4. Da tutto quanto sopra osservato, se ne deduce l'inammissibilità della richiesta d
Sentenza Cassazione n. 15175/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris