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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 05841/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 18 settembre 2020, la corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del tribunale di Siracusa del 16 ottobre 2019, condannava [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge perché ritenuti colpevoli di distinti episodi di rapina in concorso e furto aggravato loro rispettivamente contestati. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati che con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. deducevano: - violazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen., quanto alla mancata esclusione della contestata recidiva; - violazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen., quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Entrambi i motivi sono manifestamente infondati ed i ricorsi pertanto devono essere dichiarati inammissibili.

Ed invero, quanto al primo motivo, alcun difetto di motivazione si ravvisa nella impugnata sentenza di appello in punto riconoscimento della recidiva posto che, con le argomentazioni svolte alla pagina 7 della motivazione, il giudice di secondo grado ha valorizzato sia i precedenti penali sia la particolare pericolosità di entrambi i ricorrenti, dimostrata dalla consumazione di diverse condotte delittuose e così ancorando l'applicazione dell'aggravante ad uno specifico giudizio di pericolosità basato su precise circostanze interpretate in assenza di qualsiasi illogicità.

Inoltre, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

E nel caso di specie il giudice di appello ha fatto riferimento a plurimi aspetti del fatto e della personalità da ritenersi prevalenti rispetto all'atteggiamento processuale e sottolineato l'assenza di altri presupposti positivi.

In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi manifestamente infondate; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Roma, 4 febbraio 2022 r I 1.3,).

CONSIGLIER T. Ot • IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].c.pt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 18 settembre 2020, la corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del tribunale di Siracusa del 16 ottobre 2019, condannava [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge perché ritenuti colpevoli di distinti episodi di rapina in concorso e furto aggravato loro rispettivamente contestati. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati che con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. deducevano: - violazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen., quanto alla mancata esclusione della contestata recidiva; - violazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen., quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Entrambi i motivi sono manifestamente infondati ed i ricorsi pertanto devono essere dichiarati inammissibili. Ed invero, quanto al primo motivo, alcun difetto di motivazione si ravvisa nella impugnata sentenza di appello in punto riconoscimento della recidiva posto che, con le argomentazioni svolte alla pagina 7 della motivazione, il giudice di secondo grado ha valorizzato sia i precedenti penali sia la particolare pericolosità di entrambi i ricorrenti, dimostrata dalla consumazione di diverse condotte delittuose e così ancorando l'applicazione dell'aggravante ad uno specifico giudizio di pericolosità basato su precise circostanze interpretate in assenza di qualsiasi illogicità. Inoltre, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). E nel caso di specie il giudice di appello ha fatto riferimento a plurimi aspetti del fatto e della personalità da ritenersi prevalenti rispetto all'atteggiamento processuale e sottolineato l'assenza di altri presupposti positivi. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi manifestamente infondate; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 4 febbraio 2022 r I 1.3,). CONSIGLIER T. Ot • IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].c.pt
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