Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 1988

Cassazione n. 30470/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

025 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 3404/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] in qualità digenitore esercente la potestà genitoriale su [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo di ricorso.

Il difensore di parte civile in data 13 giugno 2025 ha fatto pervenire conclusioni e notaspese. 5.Il difensore dell’imputato con memoria di conclusioni in data 6 giugno 2025 ha insistito nei motivi di ricorso.

Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA] ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila del 18 giugno 2024 , che – con la rideterminazione in mitius del trattamento sanzionatorio e dell’entità del risarcimento a fini civili – ne ha confermato l’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 612 bis cod. pen., commessosino al 10 giugno 2017in danno del minorenne [OSCURATO:PERSONA]. 2.L’atto di impugnazione consta di due motivi, sintetizzati a norma dell’art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.Il primo motivo ha dedotto vizi di inosservanza della legge penale e contraddittorietà della motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato alla luce della condizione di parziale infermità psichica già riconosciuta dalla sentenza di primo grado.

2.2. Il secondo motivo ha lamentato un vizio di inosservanza della legge penale per il mancato avviso, che la Corte avrebbe dovuto formalizzare, della facoltà dell’imputato di ottenere l’applicazione delle pene sostitutive ex art. 20 bis cod. pen., possibilità che, con particolare riferimento allasostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, egli avrebbe potuto invocare soltanto a fronte ed al momento della pronuncia del dispositivo, che ha ridotto la pena a sei mesi di reclusione.

Considerato in diritto Il ricorso è nel complesso infondato. 1.Occorre rimarcare, quanto al motivo primo, che – apprezzata innanzitutto la vaghezza della doglianza, ridotta sostanzialmente ad una protesta di dissenso - il riconoscimento della diminuente del vizio parziale di mente è pienamente compatibile con la sussistenza del dolo, poichè l'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, costituiscono nozioni autonome ed operanti su piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto alla seconda (sez.1, n. 17496 del 29/11/2022, Losengo, Rv. 284502; sez. 6, n. 4292 del 13/05/2014, Corti, Rv. 262151; sez. 6, n. 47379 del 13/10/2011, Dall’Oglio, Rv. 251183; cfr. anche in motivazione, sez.

U n. 9163 del 25/01/2005, Raso).

Sotto questo profilo, pertanto, sono destituite di fondamento l e confutazioni difensive, che, come par di comprendere, vorrebbero l’”assorbimento” dell’elemento soggettivo nell’anomalia psicotica riscontrata dal perito, che per ciò solo ne eliderebbe la sussistenza.

Trattandosi di compromissione soltanto parziale della capacità intellettiva, essa è conciliabile con i concetti di rimproverabilità e di volontà colpevole.

2. Ilsecondo motivo è invece infondato. 2.1.La sentenza di primo grado è stata pronunziata il 6 settembre 2022 e depositata il 15 settembre 2022; è stato proposto appello il 30 settembre del 2022 e il giudizio di secondo grado si è svolto con rito cartolare, senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori,il 18 giugno 2024.

Pertanto, trova applicazione, innanzitutto, la norma transitoria dell’art. 95 comma 1 del D. Lgs. n. 150 del 2022, secondo la quale, per quanto qui rileva, l e norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689– in tema di applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

La pronuncia della sentenza di primo grado ha infatti determinato la pendenza del giudizio innanzi al giudice di appello (Sez. 1, n. 46445 del 20/09/2023, Bonafede, Rv. 285510)e al momento della decisione del processo d’appello erano vigenti gli artt. 20 bis cod. pen. e 545 bis cod. proc. pen., giustappunto applicabili per effetto della regola transitoriadell’art. 95 del D. Lgs. n. 150 del 2022. 2.2.Si è formato, in proposito, un indirizzo ermeneutico, divenuto dominante e condiviso dal collegio, secondo il quale affinché possa essere invocata in sede di appello la pena sostitutiva al lume della citata regola transitoria, l'istanza debba comunque essere introdotta da una mirata richiesta dell'imputato, da formularsi non necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez.5, n. 4332 del 15/11/2024, Sarritzu, Rv. 287624; Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285729; Sez. 6, n. 3992 del 21/11/2023, dep. 2024, Z., Rv. 285902; contra, sez.2, n. 15129 del 07/02/2024, C., Rv. 286233, che ha ritenuto sussistente un potere officioso del giudice di secondo grado; e sez.6, n. 41313 del 27/09/2023, Amato, Rv.285708, che ha ancorato la facoltà di richiedere le pene sostitutive alla presentazione dei motivi di appello, principali o nuovi).

L’esegesi in parola prende le mosse da una chiave di lettura dell'art. 545 bis cod. proc. pen. e dell'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 favorevole alla più ampia estensione applicativa, vuoi perchè funzionale a quell'obiettivo di "decarcerizzazione" del sistema penale che è stato indicato quale finalità da realizzare al fine di promuovere il reinserimento del condannato e favorire il minore sovraffollamento delle carceri (sez.5, Sarritzu, cit.); vuoi perché la stessa Relazione illustrativa al Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 ne ha evidenziato i potenziali riflessi di ordine pratico, sottolineando che “l’applicabilità delle nuove pene sostitutive nei giudizi di impugnazione può apparire distonica; è tuttavia imposta dal rispetto del principio di retroattività della lex mitior– una diversa scelta si esporrebbe al rischio di una dichiarazione di illegittimità costituzionale – e, comunque, promette possibili effetti deflativi (ad es., nel contesto del c.d. patteggiamento in appello)”; tracciato interpretativo che, però,deve essere coordinato con i limiti della devoluzione propria del giudizio di secondo grado, di cui all’art. 597 comma 1 cod. proc. pen..

Si è infatti ribadito (sez.2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820)che, anche a seguito delle modifiche operate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, che non hanno comunque alterato la natura sostanziale dell'istituto, deve ritenersi valido il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo il quale il giudice di secondo grado non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni (oggi: pene) sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez.

U, n. 12872 del 19/10/2017, Punzo, Rv. 269125 – 01) ; e si è rimarcato, i noltre, che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., considerando la gravità del fatto e la personalità dell'imputato (v.anche Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287460 –01, con ulteriori citazioni giurisprudenziali).

2.3. Trattandosi di impugnazione promossa entro il 30 giugno 2024, trovavaattuazione nel caso di specie anche la norma transitoria di cui all’art. 94 comma 2 del medesimo D. Lgs. n. 150 del 2022, contemplante l’applicazione, per il giudizio di secondo grado, dell’art. 23 bis commi 1,2,3,4 e 7 del Decreto-leggen. 137 del 2020, che disciplinava il giudizio di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19nella prospettiva di contenere i contatti fisici e di garantire il contraddittorio per via tendenzialmente cartolare.

E’ chiaro allora, in questo scenario, che lo strumento processualmente utilizzabile dall’imputato, nella vigenza della disciplina transitoria, per far valere eventuali richieste di applicazione delle pene sostitutive di cui all’art. 20 bis cod. pen. e, in particolare, della pena pecuniaria sostitutiva, nel frattempo introdotta e regolamentata dalla [OSCURATO:PERSONA], era rappresentato dai motivi nuovi di cui all’art. 585 comma 4 cod. proc. pen., da depositarsi in cancelleria fino a quindici giorni prima dell’udienza non partecipata, svoltasi in camera di consiglio; oppure, al più tardi, dalle conclusioni scritte, da depositarsi almeno cinque giorni prima dell’udienza, ai sensi dell’art. 23 bis comma 2, ultima parte, del D.L. n. 137 del 2020.

L’appellante(oggi ricorrente), tuttavia, non vi ha provveduto. 2.4.Non rileva che il giudice di secondo grado, con il dispositivo, abbia ridotto la pena, originariamente inflitta in primo grado in misura insuscettibile di sostituzione, in guisa da contenerla nella cornice edittale che consente l’applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, per affermare che l’imputato non avesse l’onere di formalizzare la relativa richiesta con la presentazione dei motivi(nuovi) e, per l’effetto, per sostenere che fosse obbligo del giudice d’appello avvisare l’imputato della possibilità di accesso alla sostituzione.

Per un verso, non può ritenersi che il motivo di gravame formulato a riguardo dell’entità del trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado (come riepilogato a pag. 4 della sentenza impugnata) escludesse la necessità di confezionamento di uno specifico ed autonomo motivo volto ad ottenere la sostituzione della pena detentiva in pecuniaria, dal momento che “l’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti” e, come precisa l’approdo delle sez.

U Punzo, cit. , deve intendersi per punto della decisione ogni singola statuizione della sentenza suscettibile di autonoma valutazione ed idonea ad essere oggetto di autonoma impugnazione (come già insegnato da sez.

U n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239; sez.

U n. 10251 del 17/10/2006, Michaeler; sez.

U n. 6903 del 27/05/2016, Aiello), “aggredibile”, pertanto, nel rispetto del principio di specificità dell’atto di impugnazione come scolpito dall’arresto delle sezioni Unite Galtelli, n. 8825 del 27/10/2016; sicchè nella nozione di “punto” della decisione deve essere sussunto il complesso delle questioni che attengono alla concessione delle pene sostitutive , che involge la risoluzione di una pluralità di specifiche questioni , ben distinte da quelle che attengono alla semplice commisurazione della pena, e che possono richiedere il compimento di accertamenti istruttori anche ulteriori rispetto a quelli necessari per tale commisurazione (v. il testo attuale dell’art. 56 quater della L. n. 689 del 1981) .

Una interpretazione diversa, secondo le sezioni Unite, darebbe la stura ad una inaccettabile estensione della deroga all’effetto devolutivo, tra l’altro in violazione di norme sulle formalità delle impugnazioni (a mero titolo di esempio, in caso di richiesta di mitigazione della pena, dovrebbe essere ammissibile l’esclusione di ufficio di una circostanza aggravante, oppure la modifica in melius del giudizio di comparazione delle circostanze) .

Alla necessità di corretta perimetrazione del “punto” della decisione si affianca, poi, la riflessione sulla natura di diritto penale sostanziale e di “pene autonome” delle sanzioni sostitutive, perciò insuscettibili di essere incluse nell’ambito delle questioni “connesse” a quelle poste con l’atto di appello a proposito del trattamento sanzionatorio in generale, con conseguente inestensibilità del principio per il quale sono oggetto di devoluzione non solo i punti in senso stretto ex art. 597 comma 1 cod. proc. pen., ma anche quelli che, per quanto non investiti in via diretta con i motivi di impugnazione, risultino tuttavia legati con questi da vincoli di connessione essenziale logico-giuridica, pregiudizialità, dipendenza o inscindibilità (cfr. sez.

U n. 10251 del 17/10/2006, Michaeler, Rv. 235699).

L’opzione ermeneutica appare la più corretta anche in considerazione del fatto che, con l’ultimo motivo di gravame, la difesa dell’imputato aveva esplicitamente richiesto alla Corte territoriale di ridimensionare il trattamento sanzionatorio, così potendo prefigurarsi, a maggior ragione, l’eventualità di una pronuncia che racchiudesse la pena nei limiti dell’applicazione della pena pecuniaria sostitutiva.

2.5. Per altro verso, mette conto puntualizzare che nemmeno l’impianto normativo che ha innovato ed ampliato la portata applicativa dell’istituto in disamina sancisce un obbligo, per il giudice d’appello, di attivare di ufficio il sub-procedimento relativo alle pene sostitutive di cui all’art. 20 bis cod. pen. (cfr. sez.5, n. 13298 del 07/02/2025, Cherubini, Rv.287907, proprio in una vicenda in cui il giudice di secondo grado aveva ridotto la pena nei limiti edittali che avrebbero consentito la sostituzione).

Non l’art. 545 bis cod. proc. pen.,che prescrive che il giudice può disporre la sostituzione della pena detentiva “se ne ricorrono le condizioni”; non l’art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, significativamente intitolato "Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive", che prevede la facoltà del giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod.pen.,di applicare le pene sostitutive della pena detentiva ove più idonee alla rieducazione del condannato e quando, attraverso opportune prescrizioni, siano ritenute assicur are la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati; e infine, neppure il comma 4 ter dell'art. 598 bis cod.proc. pen., in trodotto dalla novella del d.lgs. n. 31 del 2024, che, ancora una volta, conferma la sussistenza di un potere discrezional e del giudice di secondo grado di sostituire la pena detentiva ove“ne ricorrano i presupposti”.

3. La proposizione di un ricorso complessivamente non inammissibile, come quello in esame, consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale sicchè, non formandosi «giudicato sostanziale», il giudice dell’impugnazione, in quanto investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, 12602 del 17/12/2015, Ricci; Sez.

U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez.

U n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA]; Sez.

U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli; Sez.

U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci).

E’ possibile dunque rilevare l’avvenuto decorso della prescrizione, maturata trala sentenza d’appello e la presentazione del ricorso per cassazione.

Più precisamente, la data del commesso reato abituale è il 10 giugno 2017.

Il termine massimo della prescrizione è dunque spirato il 10 dicembre 2024. 4.Il ricorso deve essere invece respinto agli effetti civili. 5.Nulla deve essere liquidato per le spese di parte civile, vuoi per la tardività della richiesta, che avrebbe dovuto essere formalizzata almeno 15 giorni liberi prima dell’udienza in camera di consiglio non partecipata ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. (sez.7, ord. n. 7852 del 16/07/2020, Ara, Rv. 281308); vuoi perché la comparsa conclusionale, priva di argomentazioni, non ha concretamente fornito utile contributo al contrasto della pretesa avanzata dall’imputato con il ricorso per cassazione (sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez.

U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino).

6. La natura dei rapporti tra il ricorrente e la persona offesa impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Rigetta il ricorso agli effetti civili.Nulla per le spese della parte civile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 3404/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] in qualità digenitore esercente la potestà genitoriale su [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo di ricorso. Il difensore di parte civile in data 13 giugno 2025 ha fatto pervenire conclusioni e notaspese. 5.Il difensore dell’imputato con memoria di conclusioni in data 6 giugno 2025 ha insistito nei motivi di ricorso. Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA] ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila del 18 giugno 2024 , che – con la rideterminazione in mitius del trattamento sanzionatorio e dell’entità del risarcimento a fini civili – ne ha confermato l’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 612 bis cod. pen., commessosino al 10 giugno 2017in danno del minorenne [OSCURATO:PERSONA]. 2.L’atto di impugnazione consta di due motivi, sintetizzati a norma dell’art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.Il primo motivo ha dedotto vizi di inosservanza della legge penale e contraddittorietà della motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato alla luce della condizione di parziale infermità psichica già riconosciuta dalla sentenza di primo grado. 2.2. Il secondo motivo ha lamentato un vizio di inosservanza della legge penale per il mancato avviso, che la Corte avrebbe dovuto formalizzare, della facoltà dell’imputato di ottenere l’applicazione delle pene sostitutive ex art. 20 bis cod. pen., possibilità che, con particolare riferimento allasostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, egli avrebbe potuto invocare soltanto a fronte ed al momento della pronuncia del dispositivo, che ha ridotto la pena a sei mesi di reclusione. Considerato in diritto Il ricorso è nel complesso infondato. 1.Occorre rimarcare, quanto al motivo primo, che – apprezzata innanzitutto la vaghezza della doglianza, ridotta sostanzialmente ad una protesta di dissenso - il riconoscimento della diminuente del vizio parziale di mente è pienamente compatibile con la sussistenza del dolo, poichè l'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, costituiscono nozioni autonome ed operanti su piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto alla seconda (sez.1, n. 17496 del 29/11/2022, Losengo, Rv. 284502; sez. 6, n. 4292 del 13/05/2014, Corti, Rv. 262151; sez. 6, n. 47379 del 13/10/2011, Dall’Oglio, Rv. 251183; cfr. anche in motivazione, sez. U n. 9163 del 25/01/2005, Raso). Sotto questo profilo, pertanto, sono destituite di fondamento l e confutazioni difensive, che, come par di comprendere, vorrebbero l’”assorbimento” dell’elemento soggettivo nell’anomalia psicotica riscontrata dal perito, che per ciò solo ne eliderebbe la sussistenza. Trattandosi di compromissione soltanto parziale della capacità intellettiva, essa è conciliabile con i concetti di rimproverabilità e di volontà colpevole. 2. Ilsecondo motivo è invece infondato. 2.1.La sentenza di primo grado è stata pronunziata il 6 settembre 2022 e depositata il 15 settembre 2022; è stato proposto appello il 30 settembre del 2022 e il giudizio di secondo grado si è svolto con rito cartolare, senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori,il 18 giugno 2024. Pertanto, trova applicazione, innanzitutto, la norma transitoria dell’art. 95 comma 1 del D. Lgs. n. 150 del 2022, secondo la quale, per quanto qui rileva, l e norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689– in tema di applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. La pronuncia della sentenza di primo grado ha infatti determinato la pendenza del giudizio innanzi al giudice di appello (Sez. 1, n. 46445 del 20/09/2023, Bonafede, Rv. 285510)e al momento della decisione del processo d’appello erano vigenti gli artt. 20 bis cod. pen. e 545 bis cod. proc. pen., giustappunto applicabili per effetto della regola transitoriadell’art. 95 del D. Lgs. n. 150 del 2022. 2.2.Si è formato, in proposito, un indirizzo ermeneutico, divenuto dominante e condiviso dal collegio, secondo il quale affinché possa essere invocata in sede di appello la pena sostitutiva al lume della citata regola transitoria, l'istanza debba comunque essere introdotta da una mirata richiesta dell'imputato, da formularsi non necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez.5, n. 4332 del 15/11/2024, Sarritzu, Rv. 287624; Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285729; Sez. 6, n. 3992 del 21/11/2023, dep. 2024, Z., Rv. 285902; contra, sez.2, n. 15129 del 07/02/2024, C., Rv. 286233, che ha ritenuto sussistente un potere officioso del giudice di secondo grado; e sez.6, n. 41313 del 27/09/2023, Amato, Rv.285708, che ha ancorato la facoltà di richiedere le pene sostitutive alla presentazione dei motivi di appello, principali o nuovi). L’esegesi in parola prende le mosse da una chiave di lettura dell'art. 545 bis cod. proc. pen. e dell'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 favorevole alla più ampia estensione applicativa, vuoi perchè funzionale a quell'obiettivo di "decarcerizzazione" del sistema penale che è stato indicato quale finalità da realizzare al fine di promuovere il reinserimento del condannato e favorire il minore sovraffollamento delle carceri (sez.5, Sarritzu, cit.); vuoi perché la stessa Relazione illustrativa al Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 ne ha evidenziato i potenziali riflessi di ordine pratico, sottolineando che “l’applicabilità delle nuove pene sostitutive nei giudizi di impugnazione può apparire distonica; è tuttavia imposta dal rispetto del principio di retroattività della lex mitior– una diversa scelta si esporrebbe al rischio di una dichiarazione di illegittimità costituzionale – e, comunque, promette possibili effetti deflativi (ad es., nel contesto del c.d. patteggiamento in appello)”; tracciato interpretativo che, però,deve essere coordinato con i limiti della devoluzione propria del giudizio di secondo grado, di cui all’art. 597 comma 1 cod. proc. pen.. Si è infatti ribadito (sez.2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820)che, anche a seguito delle modifiche operate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, che non hanno comunque alterato la natura sostanziale dell'istituto, deve ritenersi valido il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo il quale il giudice di secondo grado non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni (oggi: pene) sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez. U, n. 12872 del 19/10/2017, Punzo, Rv. 269125 – 01) ; e si è rimarcato, i noltre, che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., considerando la gravità del fatto e la personalità dell'imputato (v.anche Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287460 –01, con ulteriori citazioni giurisprudenziali). 2.3. Trattandosi di impugnazione promossa entro il 30 giugno 2024, trovavaattuazione nel caso di specie anche la norma transitoria di cui all’art. 94 comma 2 del medesimo D. Lgs. n. 150 del 2022, contemplante l’applicazione, per il giudizio di secondo grado, dell’art. 23 bis commi 1,2,3,4 e 7 del Decreto-leggen. 137 del 2020, che disciplinava il giudizio di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19nella prospettiva di contenere i contatti fisici e di garantire il contraddittorio per via tendenzialmente cartolare. E’ chiaro allora, in questo scenario, che lo strumento processualmente utilizzabile dall’imputato, nella vigenza della disciplina transitoria, per far valere eventuali richieste di applicazione delle pene sostitutive di cui all’art. 20 bis cod. pen. e, in particolare, della pena pecuniaria sostitutiva, nel frattempo introdotta e regolamentata dalla [OSCURATO:PERSONA], era rappresentato dai motivi nuovi di cui all’art. 585 comma 4 cod. proc. pen., da depositarsi in cancelleria fino a quindici giorni prima dell’udienza non partecipata, svoltasi in camera di consiglio; oppure, al più tardi, dalle conclusioni scritte, da depositarsi almeno cinque giorni prima dell’udienza, ai sensi dell’art. 23 bis comma 2, ultima parte, del D.L. n. 137 del 2020. L’appellante(oggi ricorrente), tuttavia, non vi ha provveduto. 2.4.Non rileva che il giudice di secondo grado, con il dispositivo, abbia ridotto la pena, originariamente inflitta in primo grado in misura insuscettibile di sostituzione, in guisa da contenerla nella cornice edittale che consente l’applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, per affermare che l’imputato non avesse l’onere di formalizzare la relativa richiesta con la presentazione dei motivi(nuovi) e, per l’effetto, per sostenere che fosse obbligo del giudice d’appello avvisare l’imputato della possibilità di accesso alla sostituzione. Per un verso, non può ritenersi che il motivo di gravame formulato a riguardo dell’entità del trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado (come riepilogato a pag. 4 della sentenza impugnata) escludesse la necessità di confezionamento di uno specifico ed autonomo motivo volto ad ottenere la sostituzione della pena detentiva in pecuniaria, dal momento che “l’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti” e, come precisa l’approdo delle sez. U Punzo, cit. , deve intendersi per punto della decisione ogni singola statuizione della sentenza suscettibile di autonoma valutazione ed idonea ad essere oggetto di autonoma impugnazione (come già insegnato da sez. U n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239; sez. U n. 10251 del 17/10/2006, Michaeler; sez. U n. 6903 del 27/05/2016, Aiello), “aggredibile”, pertanto, nel rispetto del principio di specificità dell’atto di impugnazione come scolpito dall’arresto delle sezioni Unite Galtelli, n. 8825 del 27/10/2016; sicchè nella nozione di “punto” della decisione deve essere sussunto il complesso delle questioni che attengono alla concessione delle pene sostitutive , che involge la risoluzione di una pluralità di specifiche questioni , ben distinte da quelle che attengono alla semplice commisurazione della pena, e che possono richiedere il compimento di accertamenti istruttori anche ulteriori rispetto a quelli necessari per tale commisurazione (v. il testo attuale dell’art. 56 quater della L. n. 689 del 1981) . Una interpretazione diversa, secondo le sezioni Unite, darebbe la stura ad una inaccettabile estensione della deroga all’effetto devolutivo, tra l’altro in violazione di norme sulle formalità delle impugnazioni (a mero titolo di esempio, in caso di richiesta di mitigazione della pena, dovrebbe essere ammissibile l’esclusione di ufficio di una circostanza aggravante, oppure la modifica in melius del giudizio di comparazione delle circostanze) . Alla necessità di corretta perimetrazione del “punto” della decisione si affianca, poi, la riflessione sulla natura di diritto penale sostanziale e di “pene autonome” delle sanzioni sostitutive, perciò insuscettibili di essere incluse nell’ambito delle questioni “connesse” a quelle poste con l’atto di appello a proposito del trattamento sanzionatorio in generale, con conseguente inestensibilità del principio per il quale sono oggetto di devoluzione non solo i punti in senso stretto ex art. 597 comma 1 cod. proc. pen., ma anche quelli che, per quanto non investiti in via diretta con i motivi di impugnazione, risultino tuttavia legati con questi da vincoli di connessione essenziale logico-giuridica, pregiudizialità, dipendenza o inscindibilità (cfr. sez. U n. 10251 del 17/10/2006, Michaeler, Rv. 235699). L’opzione ermeneutica appare la più corretta anche in considerazione del fatto che, con l’ultimo motivo di gravame, la difesa dell’imputato aveva esplicitamente richiesto alla Corte territoriale di ridimensionare il trattamento sanzionatorio, così potendo prefigurarsi, a maggior ragione, l’eventualità di una pronuncia che racchiudesse la pena nei limiti dell’applicazione della pena pecuniaria sostitutiva. 2.5. Per altro verso, mette conto puntualizzare che nemmeno l’impianto normativo che ha innovato ed ampliato la portata applicativa dell’istituto in disamina sancisce un obbligo, per il giudice d’appello, di attivare di ufficio il sub-procedimento relativo alle pene sostitutive di cui all’art. 20 bis cod. pen. (cfr. sez.5, n. 13298 del 07/02/2025, Cherubini, Rv.287907, proprio in una vicenda in cui il giudice di secondo grado aveva ridotto la pena nei limiti edittali che avrebbero consentito la sostituzione). Non l’art. 545 bis cod. proc. pen.,che prescrive che il giudice può disporre la sostituzione della pena detentiva “se ne ricorrono le condizioni”; non l’art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, significativamente intitolato "Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive", che prevede la facoltà del giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod.pen.,di applicare le pene sostitutive della pena detentiva ove più idonee alla rieducazione del condannato e quando, attraverso opportune prescrizioni, siano ritenute assicur are la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati; e infine, neppure il comma 4 ter dell'art. 598 bis cod.proc. pen., in trodotto dalla novella del d.lgs. n. 31 del 2024, che, ancora una volta, conferma la sussistenza di un potere discrezional e del giudice di secondo grado di sostituire la pena detentiva ove“ne ricorrano i presupposti”. 3. La proposizione di un ricorso complessivamente non inammissibile, come quello in esame, consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale sicchè, non formandosi «giudicato sostanziale», il giudice dell’impugnazione, in quanto investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci; Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez. U n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci). E’ possibile dunque rilevare l’avvenuto decorso della prescrizione, maturata trala sentenza d’appello e la presentazione del ricorso per cassazione. Più precisamente, la data del commesso reato abituale è il 10 giugno 2017. Il termine massimo della prescrizione è dunque spirato il 10 dicembre 2024. 4.Il ricorso deve essere invece respinto agli effetti civili. 5.Nulla deve essere liquidato per le spese di parte civile, vuoi per la tardività della richiesta, che avrebbe dovuto essere formalizzata almeno 15 giorni liberi prima dell’udienza in camera di consiglio non partecipata ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. (sez.7, ord. n. 7852 del 16/07/2020, Ara, Rv. 281308); vuoi perché la comparsa conclusionale, priva di argomentazioni, non ha concretamente fornito utile contributo al contrasto della pretesa avanzata dall’imputato con il ricorso per cassazione (sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino). 6. La natura dei rapporti tra il ricorrente e la persona offesa impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.Nulla per le spese della parte civile
Sentenza Cassazione n. 30470/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris